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Compensazioni Tributarie: criticità e sanzioni

Dopo i tanti interventi effettuati in tema di compensazioni tributarie, è venuto il momento di fare il punto della situazione – sopratutto, ora, in conseguenza del caos normativo di questa estate -sulle penalità per eventuali irregolarità commesse nell’utilizzare questo strumento.
Una trattazione più approfondita sarà oggetto del percorso formativo accreditato per DCEC e CDL “Guida al Fisco”, ma cerchiamo ora di inquadrare meglio l’argomento.
Con il D.L. 185/2008 è stato stabilito che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti risulta punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi, penalità poi elevata (con il D.L. 5/2009) al 200 per cento se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a 50.000 euro per anno solare. Da notare che la norma parla di “crediti inesistenti”, mentre, ad esempio, per il reato di indebita compensazione, l’articolo 10-quater del D. Lgs. 74/200 fa riferimento all’utilizzo di “crediti non spettanti o inesistenti”.
La circolare 18/E del 10 maggio 2011 dell’agenzia delle Entrate ha avvalorato il principio che deriva dalla norma penal-tributaria: esistono compensazioni di crediti non spettanti e compensazioni di crediti inesistenti. In sostanza, per l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti si continua ad applicare la “vecchia” sanzione del 30 per cento, mentre per l’utilizzo di quelli inesistenti si applica la nuova sanzione dal 100 al 200 per cento, eventualmente elevata al 200 per cento (quando l’ammontare dei crediti inesistenti supera 50.000 euro per anno solare).
I crediti individuati come non spettanti sono quelli che derivano dall’attività di liquidazione delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. Infatti, tali articoli di legge prevedono che gli uffici dell’amministrazione finanziaria possano ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. Va rilevato che anche l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, che si occupa del controllo formale delle dichiarazioni, prevede che gli uffici possono determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti. Ad esempio, se il contribuente ha indicato erroneamente l’entità di un credito d’imposta che va indicato nel quadro RU di Unico e tale credito è stato utilizzato in compensazione, la sanzione sarà pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato. Questo perché la violazione è rilevabile sia ai sensi dell’articolo 36-bis che dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Nelle ipotesi non rientranti in tali articoli di legge, il credito, se utilizzato in compensazione indebitamente, si può ritenere inesistente e, quindi, si applica la sanzione “residuale” dal 100 al 200 per cento (eventualmente elevata al 200 per cento quando l’utilizzo supera i 50.000 euro).
Va rilevato, tuttavia, che non rientra in questa ipotesi l’utilizzo in compensazione di crediti derivanti da una dichiarazione che risulta infedele. Ad esempio, si consideri il caso di una dichiarazione annuale Iva da cui deriva un credito di 100 e tale credito sia stato utilizzato interamente in compensazione. Se poi l’amministrazione finanziaria rettifica tale dichiarazione in quanto infedele, per effetto di un’indebita detrazione di 10, la sanzione si applicherà alla dichiarazione infedele e non all’indebito utilizzo del credito. In questo caso la penalità (articolo 5, comma 4, del D.L. 471/1997) va dal 100 al 200 per cento dell’imposta indicata erroneamente.
E’ lo stesso principio che si applica quando la dichiarazione (sia dell’Iva che dei redditi e dell’Irap) infedele chiude a debito. La sanzione riguarda la violazione “prodromica” dell’infedeltà della dichiarazione e non quella “indotta” del minore versamento. In sostanza, quando la dichiarazione tributaria risulta infedele l’ufficio dell’agenzia delle Entrate applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta, e non anche quella del 30 per cento prevista per l’ipotesi del minore versamento eseguito.

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