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Cancellazione dei protesti e riabilitazione dei protestati

Una delle cose più importanti da sottolineare, quando ci si occupa della brutta disavventura di un protesto, è che da questa situazione si può uscire attraverso i procedimenti di cancellazione dei protesti e di riabilitazione dei protestati. Grazie a Conto Protestati Service, un protestato può aprire un conto corrente anche in quelle circostanze, purtroppo non così rare, nelle quali le banche si mostrano restie ad aprire un conto è stato protestato in precedenza.

Entriamo nel merito: una volta levato il protesto, per cancellarlo è necessario un apposito procedimento di riabilitazione che va effettuato presso il Tribunale di residenza dell’interessato. La Cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti o Elenco Protesti può avvenire nei casi:
1) di avvenuto pagamento del titolo cambiario entro un anno dalla levata del protesto,
2) per illegittimità o erroneità del protesto,
3) per riabilitazione.

È possibile ottenere la cancellazione di un protesto presentando domanda al Presidente della Camera di Commercio di competenza mediante un apposito modulo, messo a disposizione dall’Ufficio Protesti, allegando a esso il titolo cambiario in originale e dalla quietanza del pagamento dove sarà indicata sia l’importo originale del debito che gli interessi e le spese. Nei casi di illegittimità od erroneità del protesto bisognerà produrre la documentazione necessaria a dimostrare l’errore. La richiesta di cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto, in particolare, può essere fatta sia per i titoli cambiari che per gli assegni. Nei casi di cancellazione per riabilitazione, occorrerà presentare domanda allegando la copia conforme del provvedimento di riabilitazione.

Nei casi di cancellazione di un protesto Assegno bancario o postale, la cancellazione è prevista solo per errore/illegittimità della levata del protesto o per riabilitazione del debitore protestato da parte del tribunale di competenza.

La riabilitazione, nello specifico, è un provvedimento che “cancella” la levata di un protesto, e che può essere richiesto dal debitore quando sia trascorso un anno dal levato protesto al Presidente del Tribunale di Competenza, dopo aver saldato l’importo dallo stesso portato oltre agli interessi e alle spese e purché in quel lasso di tempo non abbia subito ulteriori protesti. Per effetto della riabilitazione, il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.

In conclusione va inoltre segnalato che un protesto decade automaticamente dopo 5 anni dalla levata anche nell’eventualità in cui i titoli non siano stati pagati e scompare senza alcun intervento dal registro informatico della camera di commercio. In questa circostanza non è necessario seguire la procedura di cancellazione: allo scadere del quinto anno, infatti, il protesto non sarà più visibile. Tuttavia, la decadenza del protesto dopo 5 anni non esime il protestato dal pagare il debito contratto, per il quale il creditore avrà sempre facoltà di attivare tutte le misure necessarie a rivendicare il proprio credito in sede giudiziaria.

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