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Comunicazione dati conducente – termini

Comunicazione dati conducente – termini Comunicazione dati conducente per decurtazione punti patente, verificare rispetto termini di legge per notifica della sanzione. Sempre più spesso arrivano segnalazioni di automobilisti che si vedono recapitare oltre i termini di legge la multa per non aver effettuato la comunicazione dati conducente. La materia, cioè la comunicazione dati conducente, è stata oggetto di innumerevoli interventi giurisprudenziali, amministrativi e normativi in seguito agli innumerevoli ricorsi contro le sanzioni presentati dagli automobilisti (spesso in seguito a multe autovelox, o multe tutor). Cerchiamo di mettere ordine nella questione della comunicazione dati conducente. L’obbligo di comunicare i dati conducente e della relativa patente risiede nell’art. 126 bis cds, il quale entra in gioco qualora la vettura con cui è commessa l’infrazione al codice della strada (per cui è prevista la decurtazione di punti) non viene immediatamente fermata. In tal caso si procede con la notifica all’intestatario della vettura a norma dell’art. 201 cds sia del verbale d’infrazione sia dell’invito a fare la comunicazione dati conducente al momento dell’infrazione con l’avviso che in mancanza sarà comminata un’altra sanzione per la mancata comunicazione salvo giustificato motivo. Di solito questo tipo di multe arrivano in seguito a infrazioni al codice della strada per passaggio col semaforo rosso, multa autovelox, multa tutor. Ricordiamo, quindi, che le multe sono due precise e distinte, una principale (ad es. una di quelle del paragrafo precedente), una per violazione dell’art. 126 bis cds, cioè quella qui in analisi. Posto che la richiesta di comunicazione dati conducente sia formulata bene dal punto di vista formale, cioè che il modulo comunicazione dati conducente sia giusto, bisogna verificare se sia rispettosa dei termini d notifica. Si possono presentare le seguenti ipotesi: 1. notifica della multa principale oltre i termini di legge (un esempio a questo articolo), in tal caso la multa principale è nulla e può essere impugnata. Se si presenta ricorso l’accertamento non viene automaticamente sospeso ma se accolto farà decadere sia la sanzione principale che gli obblighi derivanti (comunicare dati conducente). Si precisa che la norma di riferimento (art.126 bis,comma 2,cds) impone all’accertatore di comunicare all’anagrafe nazionale abilitati alla guida i dati del conducente – se identificato – entro 30 giorni dalla definizione della contestazione. Detto ciò, ricordando che in recente sentenza la cassazione ha affermato l’esistenza dell’obbligo di fornire i dati (cfr. Cass. 19380/15), in caso di ricorso bisogna comunicare i dati conducente della vettura? Molti automobilisti non comunicano nulla, rischiando così la multa in caso di esito negativo del ricorso.
Altri comunicano esclusivamente la pendenza del ricorso, rischiando, nell’ipotesi in cui questo non venga accolto l’elevazione della seconda sanzione per omessa comunicazione dati conducente (peraltro impugnabile per lo stesso identico motivo, ovvero notifica oltre i termini della prima sanzione).
Altri ancora comunicano in via presuntiva i dati conducente, ovvero che (probabilmente) erano loro stessi alla guida pur non essendone certi visto il lasso di tempo intercorso tra infrazione e notifica, contestualmente alla presenza del ricorso, subendo cosi la decurtazione dei punti in caso di esito negativo del ricorso. Ma nel caso in cui non ci si accorga che la multa principale sia stata notifica oltre i termini pagandola – o comunque non facendo ricorso – e non si è provveduto a comunicare i dati conducente, si può impugnare la seconda sanzione? In questo caso la risposta è affermativa, si può proporre ricorso. Infatti, come ricordato le due sanzioni anche se collegate l’una all’altra quanto a consequenzialità, sono distinte e separate. Quindi, nella sfortunata ipotesi in cui si paghi – o comunque non si presenta ricorso – per la multa principale e non vi sia comunicazione dati conducente, la multa derivante da questa omissione è a sua volta impugnabile per notifica oltre i termini della multa principale (cfr. Cass. 11185/2011) (su questa ipotesi ci sarà apposito post). 2. Notifica della multa ex art. 126 bis cds – quella che deriva da mancata comunicazione dati – oltre i termini di legge. Ricordiamo che spesso i comuni/amministrazioni procedenti inviano la sanzione anche se: si è comunicato di non ricordarsi chi fosse alla guida, la pendenza del ricorso oppure un giustificato motivo non ritenuto tale. Orbene, quando arriva questo secondo tipo di multa, occorre calcolare il rispetto dei termini. Come? Nel seguente modo. La norma che impone la comunicazione dati del conducente prevede 60 giorni di tempo all’intestatario del veicolo dalla notifica della multa principale per adempiere all’invito.
Scaduto tale termine, i 60 giorni, si configura l’infrazione, perciò è da tale data che devono conteggiarsi i canonici 90 giorni per la notifica della relativa sanzione.
A nulla valgono i tentativi posti in essere da numerose amministrazioni di far slittare in avanti tale termine con l’inserimento di diciture del tipo “la data in cui l’agente xxxx ha redatto il verbale è xxxxxx ed è quella da cui decorrono i termini di notifica” o cose simili. Infatti, a tal riguardo, si può tranquillamente richiamare la nota sentenza n. 168/1996 della Corte Costituzionale nella quale viene affermato che l’azione – e quindi l’organizzazione – della pubblica amministrazione deve essere bilanciata al diritto di difesa del cittadino. Orbene, detto ciò, nel caso di una multa comminata per mancata comunicazione dati conducente l’amministrazione procedente non può invocare problemi relativi all’identificazione del soggetto intestatario – come a torto prova a fare spesso con la sanzione principale ad es. con gli autovelox – del veicolo in quanto si tratta di informazione già in suo possesso per avergli inviato la prima sanzione!
D’altra parte tale interpretazione è condivisa, tra i vari, dal Giudice di Pace di Milano: “il termine per la contestazione o notificazione di questa violazione (n.d.r. quella ex art. 126 bis cds) non può che decorrere dalla data di notifica del precedente verbale di accertamento da cui tra origine […]. Entro 150 giorni (n.d.r. ora 90) da questo termine, quindi, […], il comune di Segrate avrebbe dovuto notificare o contestare al trasgressore la violazione dell’art. 126 bis,2°comma, del C.d.S., fatti salvi eventuali sopravvenuti impedimenti che avrebbero potuto impedire la conoscenza da parte dell’organo verbalizzante, della mancata comunicazione dei dati suddetti da parte del responsabile; impedimenti che di fatto nel caso in esame non sono stati addotti […]” (Giudice di Pace di Milano n. 104258/13). In conclusione, nell’ipotesi in cui vi sia la notifica oltre i termini (90 gg) del secondo verbale per mancata comunicazione dati – dalla scadenza del termine di 60 giorni per effettuarla (da conteggiarsi dalla notifica della multa principale) – la multa è annullabile per violazione dei termini di notifica con i consueti metodi di ricorso (Giudice di pace, prefetto, autotutela). Come sempre se hai trovato interessante questo articolo metti like oppure condividilo sui social. Grazie!
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