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Trust immobiliare:obiettivo protezione patrimoniale

Cos’é il trust?
Quanda si parla di trust ci si riferisce ad un Istituto girudico di relativa recente importazione nel nostro Paese. Risale infatti ai primi anni novanta l’entrata in vigore della legge che introduce anche nel nostro Paese un istituto tipico dei sistemi anglosassoni. Si tratta in sostanza di un negozio fiduciario dove un soggetto – il cosidetto disponente – conferisce i propri beni – più frequentemente una parte dei suoi beni – in un trust, affinché un terzo soggetto- trustee – sotto il cui “”controllo”” vengono posti i beni, li amministri nel suo interesse o a beneficio di terzi indicati dallo stesso disponente. Tipico esempio é il padre che vuole preservare una parte del suo patrimonio e riservarli in futuro a beneficio dei figli. Il rapporto fiduciario che deve intercorrere fra il disponente e il trustee – ovvero il soggetto destinato ad amministrare i beni del trust – non é privo di vincoli. Quest’ultimo infatti, agirà formalmente come proprietario dei beni ma la sua attività potrà essere sottoposta al controllo del cosiddetto “”guardiano”” indicato dal disponente stesso. Sia chiaro, resterà autonomo anche perché altrimenti non avrebbe alcun senso la costituzione di un trust, ma nel caso in cui la sua amministrazione dei beni appaia palesemente in contrasto con una prudente gestione, il suo operato potrà essere sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria che eserciterà un intervento a tutela degli interessi del disponente.
Le ragioni per ricorrere a questo tipo di negozio giuridico possono essere molte ma sono fondamentamentalmente riconducibili allo scopo di proteggere il proprio patrimonio in vista di eventi futuri ed incerti ai quali si vogliono sottrarre i propri beni.

I trust immobiliari
In quest’ottica, il trust immobiliare é lo strumento utilizzato per porre dei beni immobiliari sotto un vincolo che li tenga al riparo da eventuali aggressioni che possano intervenire nel corso della propria vita. Evidente come il trust non possa mai rappresentare uno strumento per sottrarre beni a creditori già tali al momento in cui dovesse sorgere il trust. Si tratterebbe in quel caso di altra fattispecie, riconducibile a situazioni non solo non contemplabili in questa figura giuridica ma sanzionabili in quanto finalizzate a distrarre beni oggetto di diritti altrui.
Il trust infatti realizza una separazione giuridica fra i beni conferiti nel trust e quelli rientranti nel patrimonio del beneficiario.
In Italia é molto ampio il dibattito sulla compatibilità di questo Istituto – il cosiddetto trust interno che si ha con la costituzione di un trust fra cittadino italiano ed un soggetto sempre di diritto italiano – con il nostro ordinamento in special modo per ciò che concerne la circolazione degli immobili e sulla titolarità dei diritti relativi. Pur tuttavia é ormai prevalente la dottrina che giudica assolutamente conciliabile con i principi che regolano la circolazione dei beni immobiliari la validità di questo istituto.

A chi potersi rivolgere
Sono diverse le figure a cui poter fare riferimento per la costituzione di un trust. In Italia oltre ai professionisti come avvocati e notai, sono sorte delle società che si occupano di guidare ed offrire consulenza in ogni passaggio previsto per la costituzione di un trust.

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