{"id":11653,"date":"2009-10-14T16:59:15","date_gmt":"2009-10-14T14:59:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.article-marketing.eu\/comunicati\/senza-categoria\/la-nuova-figura-del-lavoro-a-progetto\/"},"modified":"2009-10-14T16:59:15","modified_gmt":"2009-10-14T14:59:15","slug":"la-nuova-figura-del-lavoro-a-progetto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.article-marketing.eu\/comunicati\/economia-e-lavoro\/professionisti\/la-nuova-figura-del-lavoro-a-progetto\/","title":{"rendered":"LA NUOVA FIGURA DEL LAVORO A PROGETTO"},"content":{"rendered":"<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; line-height: 115%;\" class=\"MsoNormal\"><strong>1.1- INQUADRAMENTO SISTEMATICO DEL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%;\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%;\" class=\"MsoNormal\">La normativa del lavoro a progetto ha una forte impronta antifraudolenta perch\u00e9 il numero dei rapporti di collaborazione continuativa e coordinata \u00e8 aumentato in misura considerevole, ed essi molto spesso mascherano veri e propri rapporti di lavoro subordinato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tuttavia, allo stato, accanto al rapporto di collaborazione subordinata esiste anche una collaborazione continuativa e coordinata individuata da un progetto che deve essere determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In questo contesto e con l\u2019intento di soddisfare l\u2019interesse dell\u2019imprenditore alla temporaneit\u00e0 del vincolo contrattuale,<u> il legislatore ha elevato al rango di tipo <strong>legale<\/strong> il lavoro a <strong>progetto.<\/strong><\/u><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\"><u>La disciplina di questo tipo consente al committente di recedere <em>ad nutum<\/em> e in termini di costi previdenziali \u00e8 assai meno onerosa del lavoro subordinato.<\/u><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Nel contempo questo legislatore per scoraggiare gli intenti elusivi dell\u2019imprenditore, ampiamente diffusi nelle precedenti collaborazioni continuative e coordinate, ha stabilito che questi rapporti instaurati senza <strong>l\u2019individuazione di uno specifico progetto<\/strong> si considerano subordinati sin dalla costituzione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tuttavia, non sembra che il progetto sia idoneo a realizzare l\u2019obiettivo, perch\u00e9 lo stesso legislatore non ha chiarito cosa sia il progetto.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\"><u>In realt\u00e0 bisogna chiedersi se l\u2019esistenza del tipo legale \u201clavoro a progetto\u201d, al di l\u00e0 della sua valenza antifraudolenta, influir\u00e0 sull\u2019interpretazione dell\u2019art. 2094 codice civile, e pi\u00f9 precisamente se favorir\u00e0 quell\u2019interpretazione che identifica nel potere direttivo la scriminante della fattispecie lavoro subordinato, e quindi riduce la sua tendenza omnipervasiva a coprire ogni forma di collaborazione lavorativa.<\/u><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Certamente, la coordinazione nel concreto svolgimento del rapporto non si distingue agevolmente dalla subordinazione, e tale inconveniente pu\u00f2 essere attenuato ma non eliminato se si considera che dal punto di vista sistematico il lavoro a progetto, lungi dal costituire un<em> tertium genus<\/em>, \u00e8 un sottotipo del contratto d\u2019 opera.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Questa proposta di inquadramento sistematico, giustificata dal fatto che il lavoro a progetto presenta tutti i connotati del contratto di opera pi\u00f9 altri ancora, ha il vantaggio di collocare, senza incertezze, <strong>nell\u2019area del lavoro autonomo il rapporto di lavoro a progetto<\/strong> e, <u>conseguentemente di applicare ad esso, per le parti<\/u> <u>non regolate, la disciplina del contratto d\u2019opera.<\/u> Risulta, dunque, definitivamente abbandonata la strada della tipizzazione di un <em>tertium genus<\/em> contrattuale, collocato in un\u2019area intermedia tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">L\u2019opzione concettuale di considerare il lavoro coordinato e continuativo come una forma di lavoro autonomo genuino, e dunque di prevenire un utilizzo improprio di tale figura, si \u00e8 conseguenzialmente tradotta in un\u2019operazione di politica legislativa volta a far transitare quanti pi\u00f9 rapporti possibili dall\u2019incerta area del lavoro c.d. grigio o atipico agli schemi del lavoro dipendente, opportunamente ampliati e diversificati in funzione di questo obiettivo di sostanziale rimodulazione delle tutele verso forme di flessibilit\u00e0 regolata e controllata coerente con l\u2019evoluzione dei rapporti economici e sociali<a name=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>. <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Pertanto, con la regolazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalit\u00e0 a progetto, una variegata tipologia di rapporti di lavoro atipici e di difficile classificazione verr\u00e0 ricondotta lungo i binari della legalit\u00e0. Obiettivo questo che comporta una rigorosa azione di contrasto delle forme abusive e irregolari di utilizzo di questo schema contrattuale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La nuova disciplina, infatti, cerca di delineare una trama di tutele sostanziali di base per i collaboratori coordinati e continuativi <em>genuini<\/em>, in ragione di un rapporto di lavoro che ancorch\u00e9 autonomo, pu\u00f2 ingenerare situazioni di dipendenza socio economica nei confronti del committente, specie nei casi in cui la prestazione viene resa in regime di monocommittenza e per una durata considerevole.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Nel suo complesso, dunque, l\u2019intervento sulle collaborazioni coordinate e continuative nella modalit\u00e0 a progetto \u00e8 un\u2019operazione coerente con le prospettive evolutive della materia prospettate nel<em> Libro Bianco, <\/em>in quanto il nucleo di tutele assegnato al collaboratore a progetto consente di adeguare il trattamento dello stesso ai principi minimi di civilt\u00e0 giuridica, soprattutto con riguardo alle ipotesi in cui sia pi\u00f9 intensa la sua posizione di dipendenza socio-economica in forza, ad esempio della pattuizione di un rapporto di esclusiva.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Siamo in ogni caso ben lontani dal registrare un processo di progressivo avvicinamento delle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro subordinato. L\u2019esiguit\u00e0 della disciplina di tutela del collaboratore coordinato e continuativo, che \u00e8 e <u>resta sul piano giuridico un lavoratore autonomo, <\/u>e la rigorosa azione di contrasto alle collaborazioni fittizie depongono semmai nel senso contrario. <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%;\" class=\"MsoNormal\"><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%;\" class=\"MsoNormal\"><strong>2 &#8211; L\u2019ART. 409, Numero 3, codice procedura civile COME DATO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL LAVORO A PROGETTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La disciplina del lavoro a progetto contenuta negli artt. 61 \u2013 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pu\u00f2 considerarsi l\u2019epilogo normativo di un intenso dibattito, intervenuto nel corso degli ultimi trenta anni in dottrina e anche a livello di politica legislativa, sull\u2019opportunit\u00e0 o meno di individuare un\u2019autonoma fattispecie per i rapporti di lavoro autonomo continuativo.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">D\u2019altra parte, lo stesso art. 61 richiama i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all\u2019art. 409 codice procedura civile, confermando cos\u00ec la stretta derivazione della nuova figura del lavoro a progetto dalla categoria dei rapporti menzionati dalla norma processuale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Questa disposizione rubricata \u201cDisciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di assistenza e previdenza\u201d annovera fra le controversie individuali di lavoro anche quelle che originano da \u2026. \u201d<em>rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il significato dell\u2019art. 409 numero 3 codice procedura civile, va ravvisato nella sottrazione dall\u2019area del lavoro subordinato tipico di una serie di rapporti di lavoro che, sociologicamente possono essere considerati atipici, e che giuridicamente possono essere qualificati come rapporti di lavoro dedotti in schemi contrattuali diversi dal rapporto di lavoro subordinato generato da un contratto atipico.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\"><u>La mancanza del vincolo della subordinazione caratterizza il rapporto di lavoro <em>parasubordinato<\/em>.<\/u><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\"><u>Il legislatore ha inteso, infatti, tenere conto della particolare affinit\u00e0 di alcune situazioni del lavoro autonomo con quelle del lavoro dipendente, tale da giustificare l\u2019estensione al primo di alcune tutele processuali, proprie di quest\u2019ultimo<\/u>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">All\u2019omologazione sul piano processuale del lavoro c.d. parasubordinato al lavoro subordinato, corrisponde l\u2019estensione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di talune garanzie poste a tutela del lavoratore dipendente, in ragione dell\u2019affinit\u00e0 ontologica fra le due figure.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Infatti, il<em> <\/em>rapporto di lavoro parasubordinato caratterizzato dalla prestazione d\u2019opera continuativa e coordinata, nonch\u00e9 prevalentemente personale, e che costituisce pur sempre un\u2019ipotesi di lavoro autonomo, si differenzia dal lavoro subordinato per la mancanza, appunto, del vincolo di subordinazione.&nbsp;&nbsp; <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Gli elementi costitutivi di un rapporto parasubordinato sono rinvenuti dalla Corte di Cassazione nella <strong>continuit\u00e0<\/strong>, nella <strong>coordinazione<\/strong> e nel carattere <strong>prevalentemente personale<\/strong> della prestazione di lavoro, non costituisce, invece, elemento essenziale lo stato di debolezza contrattuale del lavoratore.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La dottrina e la giurisprudenza, nel corso dell\u2019ultimo trentennio, si sono impegnate per chiarire, in primo luogo, <strong>il significato giuridico dei caratteri della prestazione<\/strong> e cio\u00e8 la continuit\u00e0, la coordinazione e il carattere prevalentemente personale e in secondo luogo precisando l\u2019oggetto della prestazione.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Quanto all\u2019oggetto si deve osservare che il termine <em>opera <\/em>a rigore, dovrebbe essere inteso come<em> opus<\/em>, ma la giurisprudenza, anche in ragione della continuit\u00e0 che connota l\u2019opera, ha riferito indifferentemente questo termine non solo all\u2019<em>opus<\/em> ma anche alle <em>operae.<\/em><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In altri termini la prestazione di opera continuativa di cui all\u2019art. 409 n. 3, codice procedura civile, pu\u00f2 avere come oggetto, secondo la giurisprudenza, sia l\u2019esecuzione dell\u2019attivit\u00e0 del collaboratore, sia l\u2019esecuzione di pi\u00f9 opere, ossia di risultati collegati da un nesso di continuit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La Corte di Cassazione ha ravvisato l\u2019elemento della <strong><em>continuit\u00e0<\/em><\/strong><em>, <\/em>allorch\u00e9, si sia in presenza di un rapporto di durata, come quello implicante attivit\u00e0 di collaborazione per un certo periodo di tempo e per un numero indeterminato di prestazioni professionali in base alle direttive di un soggetto che organizza e coordina le prestazioni dei vari collaboratori autonomi, assumendo nei loro riguardi una posizione di preminenza economica, paragonabile a quella del datore di lavoro.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che <u>il requisito della continuit\u00e0 ricorre quando la prestazione lavorativa implica una reiterazione delle prestazioni lavorative,<\/u> ovvero quando il rapporto non si esaurisce con l\u2019esecuzione di una prestazione occasionale ma importi un insieme di prestazioni che, nel complesso possono essere considerate come un&#8217;unica collaborazione, tendente a soddisfare un interesse duraturo del committente pi\u00f9 ampio di quello derivante dal singolo adempimento.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ai sensi dell\u2019art. 409, n. 3, codice procedura civile, la prestazione lavorativa oltre che continuativa deve essere <strong><em>coordinata<\/em><\/strong><em>. <\/em>Secondo la giurisprudenza, il requisito della coordinazione mette in evidenza il profilo organizzativo del rapporto di collaborazione ed indica il collegamento funzionale tra l\u2019attivit\u00e0 del prestatore d\u2019opera e quella del committente.<em> <\/em>Tuttavia, il suddetto collegamento funzionale si realizza in modo diverso nei rapporti di lavoro in cui la prestazione sia coordinata e nei rapporti di lavoro in cui essa sia subordinata.<em><\/em><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Infatti, nel lavoro subordinato si realizza attraverso l\u2019esercizio del potere direttivo configurato come potere del datore di lavoro di conformazione della prestazione dovuta, e potere di determinare unilateralmente le modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione&nbsp; mentre, nel lavoro coordinato, tale collegamento si realizza soltanto attraverso l\u2019esercizio del potere del committente di conformazione della prestazione dovuta.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si pu\u00f2 dire che tra potere direttivo del datore di lavoro nel rapporto di lavoro subordinato, e potere di coordinamento del committente nel lavoro coordinato sia riscontrabile sul piano teorico una differenza di ordine qualitativo, e tuttavia, nel concreto svolgimento del rapporto, la suddetta differenza di ordine qualitativo tra i due poteri pu\u00f2 sfumare in una differenza di ordine quantitativo, sicch\u00e8 diventa difficile, in questi casi, per il giudice individuare la linea di confine tra lavoro subordinato e lavoro coordinato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Infine, il carattere <strong><em>prevalentemente personale<\/em><\/strong> della prestazione va inteso nel senso che il prestatore di opera pu\u00f2 avvalersi di collaboratori, ma l\u2019apporto degli stessi deve risultare suvvalente rispetto allo svolgimento personale della sua prestazione di lavoro.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In particolare, la valutazione del giudice deve tenere conto non solo del numero dei collaboratori ma anche della natura meramente esecutiva e secondaria delle prestazioni svolte da questi ultimi.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%;\" class=\"MsoNormal\"><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%;\" class=\"MsoNormal\"><strong>3- IL LAVORO A PROGETTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 276\/2003, l\u2019ordinamento giuridico ospita una nuova forma contrattuale denominata \u201clavoro a progetto\u201d presentata dal Governo come il principale rimedio contro l\u2019abuso delle collaborazioni coordinate e continuative. <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Secondo gli estensori della riforma il nuovo istituto costituirebbe la \u201cpietra angolare\u201d della normativa, e sarebbe in grado di \u201cfare pulizia delle finte Co. Co. Co.\u201d eliminando \u201cquelle forme di precariet\u00e0 e flessibilit\u00e0 improprie, che hanno sino ad oggi pesantemente distorto e inquinato la concorrenza tra imprese a scapito delle tutele di chi lavora\u201d.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Alla normativa del lavoro a progetto sono destinati gli artt. 61- 69, Titolo VII, capo I del decreto legislativo n. 276\/2003. In base alla norma di apertura, nella quale \u00e8 contenuta la definizione e il campo di applicazione della disciplina, \u201ci rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personali e senza vincoli di subordinazione di cui all\u2019art. 409 numero 3, codice procedura civile &nbsp;devono essere riconducibili a uno pi\u00f9 progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l\u2019organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l\u2019esecuzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa\u201d.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Purtroppo, per\u00f2, il testo normativo non brilla per chiarezza n\u00e9 nell\u2019individuazione della fattispecie n\u00e9 nella previsione delle sanzioni.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Quanto alla nuova fattispecie, il primo problema deriva dal fatto che l\u2019art. 61, comma I, non si limita ad individuare i connotati del lavoro a progetto, ma li innesta sui rapporti di collaborazione continuativa e coordinata prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione di cui all\u2019art. 409, numero 3, codice procedura civile.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Questo innesto non risulta sempre riuscito e coerente perch\u00e9, talvolta, i dati identificativi della nuova fattispecie risultano in contrasto con i caratteri dei rapporti di collaborazione di cui all\u2019art. 409 codice procedura civile; sicch\u00e8 allo stato la figura del lavoro a progetto risulta assai controversa per l\u2019esistenza di interpretazioni contrastanti, che possono essere grosso modo ordinate secondo due indirizzi interpretativi.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Secondo il primo la nuova fattispecie \u00e8 <em>inclusiva<\/em> e cio\u00e8 ricalca sostanzialmente quella dell\u2019art. 409, n. 3, codice procedura civile con l\u2019aggiunta del progetto.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">I fautori del secondo orientamento ritengono che la fattispecie sia <em>esclusiva, <\/em>tendendo di valorizzare i connotati del lavoro a progetto al fine di distinguerlo dalle collaborazioni continuative e coordinate gi\u00e0 esistenti, in coerenza con la funzione antifraudolenta della nuova disciplina.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La <em>ratio <\/em>perseguita dalla nuova disciplina \u00e8 duplice: da un lato, la restituzione di trasparenza al mercato, attraverso l\u2019eliminazione dell\u2019utilizzo fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative, d\u2019altro lato la \u201c<u>graduazione delle discipline\u201d<\/u>, realizzata attraverso una parallela graduazione delle fattispecie, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato e a progetto, lavoro subordinato, <u>onde riuscire a dotare qualsiasi forma di lavoro di un <em>minimum<\/em> di tutela,<\/u> via via crescente a seconda del grado di inserimento del lavoratore in azienda. Invero, fino ad oggi, all\u2019interno di quel trittico poteva ritenersi raggiunto un equilibrio affidato a meccanismi spontanei di autoregolamentazione, grazie, in particolare, alle fattispecie \u201caperte\u201d del lavoro parasubordinato e del lavoro autonomo che rappresentavano una reciproca valvola di sfogo, nel senso che ci\u00f2 che non era parasubordinato , era autonomo, e viceversa.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Lo scenario post-riforma si presenta, invece dominato da fattispecie che operano in modo inclusivo, vale a dire sulla base di requisiti positivi, per cui non \u00e8 pi\u00f9 possibile sostenere che ci\u00f2 che non rientra nell\u2019una pu\u00f2 rientrare nell\u2019altra; ovvero che \u00e8 sufficiente che non ci siano gli indici della subordinazione per aversi autonomia o parasubordinazione e viceversa.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%;\" class=\"MsoNormal\"><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%;\" class=\"MsoNormal\"><strong>4- I requisiti identificativi della nuova fattispecie:IL PROGETTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tra i requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati dall\u2019art. 409, numero 3, codice procedura civile, campeggia il progetto e il programma.L\u2019esistenza di uno specifico \u201cprogetto o programma di lavoro o fase di esso\u201d rappresenta il contrassegno di genuinit\u00e0 dell\u2019autonomia del rapporto richiesto dal legislatore, in assenza del quale, alla stregua dell\u2019art. 69, decreto legislativo n. 276\/2003, il rapporto si considera subordinato a tempo indeterminato. Del progetto o programma si sono fornite due interpretazioni, l\u2019una forte e restrittiva, l\u2019altra debole e estensiva.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La prima \u00e8 stata elaborata nel momento immediatamente successivo all\u2019emanazione del decreto&nbsp; decreto legislativo &nbsp;276\/2003, alla sua stregua, il progetto deve essere connotato da una i<u>deazione ovvero da un contenuto creativo ed eccezionale, non riconducibile ai normali assetti produttivi aziendali<\/u>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Pi\u00f9 sdrammatizzante, la seconda lettura, per cui il progetto costituisce una <u>mera modalit\u00e0 organizzativa della prestazione<\/u>, una specie di <em>\u201ccontenitore<\/em>\u201d all\u2019interno del quale la prestazione deve essere eseguita.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In tal senso si \u00e8 espressa, oltre che autorevole parte della dottrina, la circolare Ministero del Lavoro n. 1\/2004, <strong><em>oggetto del progetto pu\u00f2 essere qualsiasi attivit\u00e0, anche ordinaria, connessa all\u2019attivit\u00e0 principale o accessoria dell\u2019impresa, che risulti ben identificabile sulla base di un risultato<\/em><\/strong>, <strong><em>che a sua volta pu\u00f2 configurarsi come finale o parziale<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Dalla lettera dell\u2019articolo 67 del decreto risulta che il progetto, il programma o la fase di esso costituiscono l\u2019oggetto del contratto, nel senso che il progetto, pur essendo determinato dal committente, \u00e8 dedotto in contratto e perci\u00f2 deve essere approvato dalle parti con una clausola apposita (art. 62, comma 1, lettera b). <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Esso quindi <u>\u00e8 parte integrante del contratto<\/u>, e il documento che lo contiene, di norma, \u00e8 allegato al contratto ai fini della prova. Attraverso la definizione del \u201cprogetto, programma di lavoro o fase di esso\u201d si richiede, infatti, alle parti contrattuali di esplicitare nella fase di costruzione del programma negoziale le modalit\u00e0 con le quali il risultato dedotto in obbligazione deve essere autonomamente realizzato dal collaboratore e, in particolare, le forme di coordinamento, anche temporale, del lavoratore a progetto al committente nella fase di esecuzione del contratto.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In altri termini, l\u2019oggetto del contratto, e in particolare la prestazione lavorativa eseguita in autonomia, deve essere sin <u>dall\u2019inizio precisata nelle sue caratteristiche specifiche e nelle concrete modalit\u00e0 esecutive in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo necessario per il suo raggiungimento.<\/u><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si tratta ora di stabilire, se il lavoro a progetto comporti a carico del collaboratore l\u2019adempimento di un obbligazione di mezzi o di risultato. L\u2019articolo 61, stabilisce che il progetto \u00e8 gestito autonomamente dal collaboratore <em>in funzione del risultato;<\/em> il riferimento esplicito al risultato, induce a ritenere preferibile la seconda tesi.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Se, dunque, l\u2019obbligazione del lavoratore a progetto \u00e8 un obbligazione di risultato, il nuovo contratto non ha per oggetto il lavoro in s\u00e9 per s\u00e9 considerato, ossia l\u2019attivit\u00e0 o il comportamento del prestatore di lavoro, ma un\u2019attivit\u00e0 qualificata da un risultato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">A conferma di questa tesi soccorre anche l\u2019articolo 62. La disposizione, infatti, prevede clausole apposite e distinte per il progetto, che deve essere dedotto in contratto nel suo contenuto caratterizzante (articolo 62, lett. b), e per le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente ossia per le modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione .<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Se ne deduce che al progetto compete indicare le caratteristiche dell\u2019<em>opus<\/em> o del servizio e non anche le modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione lavorativa.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">D\u2019altra parte, \u00e8 opportuno osservare che nel caso in esame il riferimento all\u2019obbligazione di risultato serve ad identificare l\u2019oggetto dell\u2019obbligazione del lavoratore a progetto, che si concreta in un\u2019attivit\u00e0 qualificata da un risultato, pertanto, non rileva giuridicamente lo svolgimento diligente del lavoro in s\u00e9 per s\u00e9 considerato, ma il compimento o meglio il completamento del servizio, che avendo un inizio e necessariamente una fine di esecuzione, ha una sua indivisibilit\u00e0, unit\u00e0 e identit\u00e0. Cos\u00ec, in coerenza con il dato normativo che prevede l\u2019estinzione dell\u2019obbligazione alla realizzazione del progetto, se il progetto non si realizza, dovr\u00e0 essere il collaboratore a dimostrare che la mancata realizzazione non deriva da una causa a lui imputabile.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Solo nei limiti in cui riesce a fornire detta prova, egli sar\u00e0 esonerato dalla responsabilit\u00e0 per inadempimento e, anzi, ai sensi dell\u2019art. 2228 codice civile, avr\u00e0 comunque diritto ad un compenso in relazione all\u2019utilit\u00e0 della parte di opera eventualmente compiuta.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In conclusione, la determinazione del progetto da parte del committente non pu\u00f2 risolversi n\u00e9 in un generico programma aziendale n\u00e9 in un\u2019asettica e preventiva descrizione del contenuto e delle modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione, ma deve indicare il risultato e perci\u00f2 le caratteristiche dell\u2019<em>opus<\/em> o del servizio o degli <em>opera <\/em>o servizi che il lavoratore si impegna a realizzare.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">A fronte del requisito della specificit\u00e0 che, ai sensi dell\u2019art. 61 del decreto n. 276, deve connotare il progetto \u00e8 stato sostenuto che la prestazione lavorativa diretta a realizzare il progetto, non dovrebbe rientrare tra quelle normalmente svolte dai dipendenti del committente.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">L\u2019eccezionalit\u00e0 del progetto, tuttavia, non pu\u00f2 essere desunta, in mancanza di altri elementi, dal solo carattere della specificit\u00e0, perch\u00e9 \u201cspecifico\u201d non significa anche necessariamente \u201ceccezionale\u201d.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il progetto \u00e8 specifico quando individua chiaramente il risultato produttivo da realizzare in tutte le sue caratteristiche, ma ci\u00f2 non consente anche di affermare che l\u2019opera realizzata debba essere di natura diversa dai normali risultati produttivi dell\u2019azienda committente.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">\u00c8 certamente vero che la diversa conclusione, appare in linea con la finalit\u00e0 antifraudolenta del Decreto 276\/2003, ma occorre anche rilevare che i rischi di elusione connessi alle tradizionali collaborazioni coordinate e continuative sono, invece, destinati a diminuire quando si fa riferimento al contratto di lavoro a progetto. Questo, infatti, al contrario di quelle, richiede precisi requisiti formali e sostanziali, tra l\u2019altro assistiti da un apparato sanzionatorio molto incisivo. L\u2019art. 61 menziona accanto al progetto specifico, anche il programma e la fase.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Fermo restando che sia il programma che la fase, come il progetto, costituiscono l\u2019oggetto del contratto, \u00e8 necessario accertare se i due termini progetto e programma abbiano una funzione diversa. Qualche interprete propende per la soluzione negativa affermando che i due termini si colorano a vicenda.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In realt\u00e0, un enunciato normativo non dovrebbe contenere sinonimi, e pure bisogna riconoscere che non \u00e8 agevole individuare una differenza funzionale tra il progetto e il programma.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Dal dato normativo si evince che il progetto deve essere specifico, mentre questo attributo non \u00e8 riferito al programma, conseguenzialmente, si potrebbe sostenere che il progetto per la sua specificit\u00e0 si caratterizza rispetto al programma, per la singolarit\u00e0 dell\u2019<em>opus<\/em> o del servizio.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Viceversa, il programma potrebbe avere come oggetto una pluralit\u00e0 di <em>opera<\/em> o la reiterazione di un medesimo <em>opus <\/em>per un determinato tempo, e potrebbe riguardare una serie di <em>opera <\/em>o servizi, integrativi anche in termini di orario, di prestazioni normalmente svolte dai prestatori dell\u2019impresa committente.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Infine,dovrebbe escludersi la rinnovazione del contratto a progetto per la specificit\u00e0 del medesimo, mentre si potrebbe ammetterne la rinnovazione se il contratto fosse a programma.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Come si \u00e8 detto il testo normativo non consente di assegnare significati certi e diversi ai due termini, con la conseguenza che sar\u00e0 la giurisprudenza a stabilire, non solo il significato e la funzione del progetto specifico e del programma, ma anche l\u2019eventuale diversit\u00e0 di funzioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>&nbsp;<\/em>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"line-height: 200%;\" class=\"MsoNormal\"><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 200%;\" class=\"MsoNormal\"><strong>5-LA SPECIFICIT\u00c1 DEL PROGETTO NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La dottrina nell\u2019analizzare l\u2019istituto del lavoro a progetto si \u00e8 a lungo dibattuta nella ricerca semantica del diverso significato dei termini <em>progetto <\/em>e <em>programma.<\/em><\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In merito erano emerse due linee interpretative divergenti: per la prima, il programma\/progetto dovrebbe presentare caratteristiche di originalit\u00e0, individuabile in un contenuto ideativo; mentre per la seconda, esso potrebbe invece avere ad oggetto la realizzazione di qualsiasi opera e servizio, purch\u00e8 svolte in modo autonomo e non subordinato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Nell\u2019ambito della definizione e differenziazione tra le nozioni di progetto e programma, si \u00e8 sostenuto che il primo sarebbe caratterizzato per la sua funzionalit\u00e0 ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione, ed il secondo per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In ambedue le accezioni, il risultato diventa un fattore chiave che rende ragione dell\u2019autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalit\u00e0 di realizzazione, e ci\u00f2 perch\u00e9 l\u2019interesse del creditore \u00e8 relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilit\u00e0 di una prestazione di lavoro eterodiretta.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il progetto, allora, deve essere dotato di una sua compiutezza e autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all\u2019impresa quale adempimento della propria obbligazione, di un\u2019obbligazione ad adempimento istantaneo seppure a esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Questa proposta dottrinale, ha cos\u00ec sostenuto che il progetto dovrebbe consistere in una ideazione per lo pi\u00f9 accompagnata da uno studio relativo alle possibilit\u00e0 di attuazione o di esecuzione determinato unilateralmente dal committente, e pertanto esso dovrebbe essere specifico e riguardare un opus o un servizio ben individuati.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Parte della giurisprudenza, invece, mostra adesione alla tesi secondo cui, manca una significativa differenza tra i due concetti, costituendo la locuzione una endiadi, con la quale il legislatore richiede alle parti la predisposizione e l\u2019esposizione di un piano ben identificato e definito che indichi un\u2019azione&nbsp; o un\u2019attivit\u00e0 che si intende realizzare e che diventa oggetto della prestazione del collaboratore autonomo. <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ci\u00f2 che viene richiesto al committente \u00e8 di esplicitare <em>ex ante,<\/em> in forma scritta, l\u2019obiettivo che l\u2019azione si prefigge di raggiungere, che pu\u00f2 anche riguardare un\u2019attivit\u00e0 rientrante nel normale ciclo produttivo, ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente funzionalizzata a quell\u2019obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un\u2019attivit\u00e0 altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile. <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In senso contrario si \u00e8 espressa la Corte di appello di Firenze con la recente sentenza del 29\/01\/2008, n. 100. Nella sentenza in esame la Ko S.p.A impugna la sentenza del tribunale di Arezzo&nbsp; che ha respinto l\u2019opposizione da essa proposta al verbale di accertamento in data 22 novembre 2005 con cui l\u2019Inps, disconoscendo la natura di co.co.pro. di due contratti, affermava la natura subordinata dei rapporti.&nbsp; <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La societ\u00e0 ribadisce l\u2019esistenza di progetti per l\u2019organizzazione e lo sviluppo all\u2019interno dei supermercati gestiti del banco vendita macelleria e carni fresche, quindi, richiama la circolare n. 1\/2004 del Ministero del lavoro, con cui viene fornita l\u2019interpretazione delle previsioni di legge e si chiarisce da un lato che la richiesta della forma scritta \u00e8 da intendersi ad probationem e non ad substantiam, e critica la decisione gravata per non avere ammesso la prova contraria alla presunzione semplice dell\u2019esistenza in caso di assenza di progetto di altro rapporto di lavoro autonomo, citando al proposito precedenti giurisprudenziali.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Conclude, pertanto, per la riforma della decisione appellata e per la declaratoria che i signori Nu. e Ca. hanno prestato in suo favore prestazioni di natura autonoma in base al contratto di collaborazione a progetto stipulato e che nulla \u00e8 dovuto all\u2019Inps di quanto preteso con il verbale di accertamento impugnato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La Corte di Appello ha ritenuto l\u2019impugnazione infondata, confermando di conseguenza la sentenza del Tribunale di Arezzo, essendo il verbale di accertamento dei funzionari Inps, corretto nella valutazione in fatto e legittimo riguardo alla interpretazione giuridica della fattispecie.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La Corte ha, infatti, sostenuto che il contenuto caratterizzante il c.d. contratto di lavoro a progetto, richiede un effettivo progetto, inteso come genuino apporto del prestatore di lavoro al committente di una capacit\u00e0 specialistica, di una collaborazione anche particolarmente circoscritta ad un segmento distinto della sua ampia organizzazione produttiva per la soddisfazione di esigenze particolari e puntuali dell\u2019andamento del ciclo di produzione ovvero anche in occasione di riassetto\/miglioramento di esso. <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si richiede, che il progetto deve perseguire il raggiungimento di un obbiettivo particolare da attingere attraverso la collaborazione del prestatore e la sua attivit\u00e0 consulenziale, ossia con un peculiare apporto ideativo, mentre il programma rimanda in maggior misura ad attivit\u00e0 chiamate a realizzare una nuova modalit\u00e0 organizzativa e temporale della struttura del committente.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Con specifico riferimento all\u2019identificazione del progetto, la sentenza ha sostenuto che il contenuto progettuale richiede un apporto al committente di una capacit\u00e0 specialistica che possa soddisfare esigenze particolari e puntuali dell\u2019andamento del ciclo di produzione, o di riassetto\/miglioramento di esso.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Secondo questa particolare accezione, il progetto deve pertanto risultare funzionale al raggiungimento di un particolare obiettivo tecnico, da perseguire attraverso un intervento del collaboratore, chiamato a svolgere una attivit\u00e0 consulenziale caratterizzata da uno specifico apporto ideativo: mentre la nozione di programma si attaglia ad attivit\u00e0 destinate a realizzare una nuova modalit\u00e0 organizzativa e temporale della struttura del committente. Ambedue sono pertanto caratterizzate da un significativo, contenuto creativo, destinato a qualificare l\u2019opera consulenziale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La sentenza in esame ha essenzialmente ritenuto necessario per il riconoscimento del contratto a progetto, la rilevazione di un elemento di specialit\u00e0 inteso come eccezione al principio di normalit\u00e0, a sua volta identificabile&nbsp; in un genuino apporto del prestatore di lavoro al committente di una capacit\u00e0 specialistica, funzionale al raggiungimento di un obiettivo particolare da attingere attraverso la collaborazione del prestatore e la sua attivit\u00e0 consulenziale, con un peculiare apporto ideativo.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In sostanza, ai requisiti tipici della specificit\u00e0 dell\u2019incarico, e della temporaneit\u00e0 della relativa esecuzione la sentenza ha sostanzialmente aggiunto\/sostituito quelli della specialit\u00e0 del contenuto ideativo dell\u2019apporto.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La sentenza richiede che il conferimento dell\u2019incarico debba rivestire uno specifico e sofisticato contenuto intellettivo\/ideativo, caratterizzato da un apporto innovativo rispetto agli strumenti organizzativi o alle tecnologie gi\u00e0 in uso nell\u2019impresa committente.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In questi termini, l\u2019Appello fiorentino si \u00e8 posto in radicale contrasto con la diffusa linea giurisprudenziale che da tempo aveva invece sostenuto che il progetto o programma di lavoro richiedesse essenzialmente l\u2019individuazione di un\u2019attivit\u00e0 espletata con caratteristiche di autonomia e come tale funzionale ad un risultato, riservando, alla magistratura il compito di verificare: a) che l\u2019obbligazione (la prestazione d\u2019opera) sia effettivamente riconducibile ad un opus (concordato dalle parti e dedotto nel contratto) b) che l\u2019attivit\u00e0 descritta nel progetto sia coerente rispetto a quel risultato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Al committente \u00e8, pertanto, richiesto di determinare preventivamente in modo puntuale l\u2019ambito nel quale la prestazione deve svolgersi e l\u2019obiettivo cui la stessa \u00e8 funzionalmente collegata, oltre alle modalit\u00e0 con cui deve essere resa e, in particolare, alle relative forme di coordinamento.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tuttavia, da nessuna disposizione normativa \u00e8 dato ricavare l\u2019ulteriore esigenza che questo incarico debba rivestire un particolare contenuto ideativo, n\u00e9 implicare un apporto innovativo rispetto all\u2019organizzazione interna. In effetti, la diversa accezione proposta dalla Corte fiorentina sembra voler adombrare nel progetto una sorta di contenuto inventivo, non solo difficilmente compatibile con la diffusione del know how ormai acquisito nel mercato globalizzato, ma a maggior ragione addirittura incompatibile con gli elementi strutturali tipicamente pertinenti sia ad un progetto, ed ancor pi\u00f9 ad un programma.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">\u00c8 cos\u00ec che ad una nozione onnicomprensiva di progetto e programma di lavoro, si affiancano i requisiti che lo stesso deve necessariamente contenere: la specificit\u00e0 e la temporaneit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La legge non richiede solo che il progetto esista, ma anche che sia specificatamente individuato nel contratto: l\u2019articolo&nbsp; 61 del Decreto legislativo n. 276 del 2003 parla espressamente di riconducibilit\u00e0 \u201ca uno o pi\u00f9 progetti specifici \u2026\u201d, mentre il successivo articolo 62 , sub b), esige che il contratto di lavoro a progetto, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante\u2026\u201d.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La giurisprudenza di merito si \u00e8 pi\u00f9 volte soffermata sulla necessit\u00e0 che il progetto sia specifico, non ritenendo ad esempio di riscontrare il requisito nel caso in cui lo stesso non venga indicato in modo puntuale, o si concretizzi nella mera descrizione delle mansioni del lavoratore, le quali non consentono di delimitare l\u2019obiettivo aziendale per il quale il collaboratore \u00e8 stato assunto.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">A riguardo, parte della giurisprudenza attribuisce al progetto la funzione di indicare segmenti dell\u2019attivit\u00e0 organizzata dal committente ben identificati e definiti sia sotto il profilo strutturale che temporale, consentendo la stipulazione di contratti a progetto solo in presenza di situazioni produttive particolari e teleologicamente individuate, anche se non necessariamente uniche e irripetibili.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Pertanto, pur volendo interpretare in termini estensivi la norma, il progetto non pu\u00f2 coincidere con l\u2019attivit\u00e0 aziendale, semmai con parte di essa. In merito alla mancata individuazione del progetto altra sentenza ritiene che si debba intendere \u201csia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma nel contratto sia la mancanza, in concreto, di questi ultimi, per mancata corrispondenza dell\u2019attivit\u00e0 di fatto svolta a quanto previsto dal contratto\u201d. Altra sentenza ancora sostiene che il progetto deve caratterizzarsi per la specificit\u00e0, dunque, \u201cl\u2019organizzazione aziendale deve distinguersi dall\u2019attivit\u00e0 del collaboratore che ad essa si rapporta\u201d (Trib. Torino, 15 aprile 2005).<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tale ultima sentenza segnala che si pu\u00f2 stipulare un contratto di lavoro a progetto anche per attivit\u00e0 lavorative che non hanno carattere specialistico o di elevato contenuto professionale, ma avverte che in quanto tale questo contratto non pu\u00f2 \u201criguardare prestazioni eventualmente identiche a parte dell\u2019attivit\u00e0 aziendale\u201d. E ci\u00f2 nel senso che, sebbene non si debba necessariamente giungere ad \u201cindividualizzare\u201d il progetto per ogni singolo collaboratore che operi sul medesimo contesto produttivo, commerciale o di servizio, non \u00e8 parimenti accettabile quella standardizzazione di contratti in tutto e per tutto identici fra loro che finisce per svilire la necessaria \u201cspecificit\u00e0\u201d del progetto richiesta dalla norma.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Nella costruzione del contratto a progetto, pertanto, tenendo conto delle indicazioni fornite dai giudici di merito, il Committente o Datore di Lavoro dovr\u00e0 aver cura di riempire di contenuto il progetto, mediante una chiara specificazione dell\u2019attivit\u00e0 negoziata, dalla quale si possa agevolmente distinguere l\u2019oggetto del contratto rispetto al pi\u00f9 generale ambito operativo del committente, differenziando, inoltre, lo specifico campo di azione dei singoli progetti che vengano affidati, contestualmente, a pi\u00f9 collaboratori, finalizzando distintamente i diversi profili di attivit\u00e0 affidati a ciascun collaboratore.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Sar\u00e0, infatti, esclusiva cura del committente, secondo il dettato normativo del D. lgs. n. 276\/2003, e non del collaboratore, individuare e determinare quel contenuto caratterizzante che rappresenta l\u2019oggetto del contratto di collaborazione prescelto: il tipo di apporto professionale o lavorativo che occorre al datore di lavoro e alla sua realt\u00e0 organizzativa \u00e8 conosciuto e desiderato solo dal committente. <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tant\u2019\u00e8 che stipulato il contratto, il committente non pu\u00f2 richiedere una prestazione lavorativa che sia esulante o esorbitante rispetto a quanto dedotto nel progetto, essendo egli del tutto privato dei poteri direttivi e organizzativi che soli consentono al datore di lavoro del lavoratore subordinato, di modificare e determinare in qualsiasi momento il contenuto della prestazione lavorativa che pu\u00f2 esigere dal dipendente. <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">L\u2019elemento della specificit\u00e0 del progetto \u00e8, inoltre, al centro di altra recente pronuncia del Tribunale di Modena del 19 aprile 2006.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Secondo il Tribunale di Modena, la funzione propria del progetto sarebbe quella di delineare il risultato richiesto al collaboratore. Individuando nel risultato il requisito tipizzante del lavoro a progetto, formalizzato e delimitato in contratto, ne consegue per il Tribunale di Modena, che esso non deve essere generico, ma dotato di una sua compiutezza e autonomia, anche in quanto distinto dal risultato finale dell\u2019impresa.[2]&nbsp; <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La caratteristica pregnante del progetto sarebbe la specialit\u00e0 intesa come eccezione al principio di normalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il risultato resta ci\u00f2 che il collaboratore deve sempre tener presente nel realizzare il proprio lavoro, in base ad un progetto gestito autonomamente dal collaboratore.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Parlare di collaborazione in funzione del risultato, significa sostenere che esso non potrebbe mai essere quello aziendale, ossia quello cui tende l\u2019organizzazione del committente quale interesse finale dell\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il risultato, cui deve tendere l\u2019agire del collaboratore, deve restare quindi sempre quello specificato in progetto e \u201c <em>dotato di una sua compiutezza e autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione reso all\u2019impresa quale adempimento della propria obbligazione, oggetto di un obbligazione ad adempimento istantaneo seppur ad esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">Cass. Civ. sez. lav. 18 febbraio 1997, n. 1459.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">Cass. Civ. sez. lav. 23 novembre 1988 n. 6928.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">Cass. Civ. sez. lav. 18 febbraio 1997, n. 1459.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\">Cass. Civ. 4 ottobre 1978, n. 4410.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\">Cass. Civ. 20 agosto 1997, n. 7785, in <em>Foro it. <\/em><em>Rep., <\/em>1997 n. 49.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\">F. Carinci, <em>Commentario al D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, <\/em>&nbsp;vol.&nbsp; II, Milano, 2006.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\">M. Miscione, <em>Il collaboratore a progetto,<\/em> in <em>Lav. e giur.<\/em>, 2003, 812. <\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">E. De Fusco, L. Cacciapaglia, P. Pizzuti, <em>Le collaborazioni dopo la riforma del mercato del lavoro,<\/em> in <em>Guida al Lavoro,<\/em> n. 42\/2003.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">G. Proia, <em>Lavoro a progetto e modelli contrattuali di lavoro,<\/em> in&nbsp; <em>Arg. Dir. Lav., <\/em>2003.<em> <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">Cfr. l\u2019art. 69, comma 1\u00b0, del d. lgs. 276\/2003.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\">E.Ghera, <em>Sul lavoro a progetto, <\/em>in Riv.it.dir.lav,2005,I,193.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\">M. Delle Donne, <em>Lavoro a progetto; definizione e differenziazione delle nozioni di progetto, programma, fase nelle pronuncie giurisprudenziali<\/em>, in Mass. Di Giur.del Lav, 2008.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">P. Capurso, <em>Patologia del lavoro a progetto, <\/em>in Il lavoro nella giurisprudenza<em>,<\/em> vol. I, 2007. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">Cons. Stato 3 aprile 2006, n.1743, per il quale \u201c\u00e8 il risultato che si pone al centro del tipo normativo\u201d; Trib. Milano, 13 ottobre 2005; Trib. Milano 2 agosto 2006.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt;\" class=\"MsoFootnoteText\">M. Papaleoni, <em>Lavoro a progetto:&nbsp; nozione e regime sanzionatorio<\/em>, nota a sentenza in Corte di Appello n. 100 del 29 gennaio 2008, in <em>Massimario di giurisprudenza del lavoro<\/em>, ottobre 2008 n.10.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">Trib. Piacenza, 15 febbraio 2006, in <em>Il lavoro nella giurisprudenza,<\/em> 2006, 885. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">Trib. Genova, 7 aprile 2006, in, <em>Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, <\/em>vol. II, 2007, con nota di Micaela Vialetti.&nbsp; <\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\">P. Rausei, <em>Contratto a prova di ispezione,<\/em> in <em>op. cit.<\/em> <\/p>\n<p style=\"line-height: 115%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tribunale di Modena ordinanza 19 aprile 2006.<em><br \/><\/em><\/p>\n<p>G. Santoro Passarelli, <em>La nuova figura del lavoro a progetto, <\/em>in Aa. Vv., <em>Diritto del lavoro \u2013 I nuovi problemi,<\/em> Padova, 2 <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">A. Perulli, <em>Lavoro autonomo e dipendenza economica, oggi,<\/em> in <em>Riv. <\/em><em>Giur. Lav.<\/em>, 2003, I.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">Cass. Civ. 20 agosto 1997, n. 7785, in <em>Foro it. Rep. <\/em>, 1997, n. 49.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt;\" class=\"MsoFootnoteText\">Cass. Civ. 13 luglio 2001, n. 9547, in <em>Foro it.<\/em>, 2002, I, c. 466.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\">F. Martelloni, <em>Il valore sistematico del lavoro a progetto, <\/em>in Lavoro e Diritto, vol.2-3, 2006. <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">M. Tiraboschi, <em>Co.co.co vestite a nuovo,<\/em> in <em>La Riforma<\/em><em> del diritto del lavoro, <\/em>inserto de <em>Il Sole 24 <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">R. De Luca Tamajo \u2013 G. Santoro Passarelli, <em>Il nuovo mercato del lavoro,<\/em> Padova, 2007, <em>op. cit<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">C. L. Monticelli, <em>Garanzie per i lavoratori e nuove forme di flessibilit\u00e0 aziendale.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"MsoFootnoteText\">M. Tiraboschi, <em>Il lavoro a progetto: profili teorici e ricostruttivi<\/em>, in Guida al Lavoro, inserto de il sole 24 ore, gennaio 2004.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\">Alessia Muratorio, <em>Il lavoro a progetto: il punto della situazione a tre anni dalla sua introduzione,<\/em> in Giurisprudenza \u2013 Lavoro a progetto<em>,<\/em> vol. II, 2006. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Articolo dedicato alla nuova figura del contraato di lavoro a progetto.Analisi normativa dell&#8217;istituto,giurisprudenza, dottrina e normativa, comparazione con tutti i tipi di lavoro autonomo.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"cybocfi_hide_featured_image":"","footnotes":""},"categories":[429],"tags":[21735,21736,15196,21733,21737,567,14829,2458,21738,21734],"class_list":["post-11653","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-professionisti","tag-autonomo","tag-cocopro","tag-collaborazione","tag-contratto","tag-contratto-a-tempo-determineto","tag-lavoro","tag-mobbing","tag-progetto","tag-sfruttamento","tag-subordinato"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>LA NUOVA FIGURA DEL LAVORO A PROGETTO - 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