{"id":3113,"date":"2009-10-21T12:30:55","date_gmt":"2009-10-21T10:30:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.article-marketing.eu\/comunicati\/senza-categoria\/la-riforma-del-titolo-esecutivo\/"},"modified":"2009-10-21T12:30:55","modified_gmt":"2009-10-21T10:30:55","slug":"la-riforma-del-titolo-esecutivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.article-marketing.eu\/comunicati\/comunicati-stampa\/servizi\/la-riforma-del-titolo-esecutivo\/","title":{"rendered":"LA RIFORMA DEL TITOLO ESECUTIVO"},"content":{"rendered":"<p style=\"line-height: 150%;\" class=\"MsoNormal\">LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE N. 80 DEL 14 MAGGIO 2005<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La legge n. 80 del 14 maggio 2005 ha modificato alcune disposizioni del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione, ed in particolare gli artt. 474 e 476 c.p.c.&nbsp; in tema di titolo esecutivo.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Le modifiche apportate riguardano l\u2019estensione della qualit\u00e0 di titolo esecutivo alle scritture private autenticate, finora pacificamente esclusa; l\u2019espressa previsione dell\u2019efficacia esecutiva degli atti ricevuti da notaio, quanto all\u2019esecuzione forzata per consegna o rilascio.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Altre modifiche riguardano l\u2019intervento nel processo di esecuzione e la distribuzione del ricavato ( artt. 499 e 510 c.p.c.).<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In conseguenza di tali modifiche, una serie di convinzioni e principi consolidati, relativi alla materia dei titoli esecutivi stragiudiziali, vengono messi in discussione.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ci si chiede, infatti, quale sia la <em>ratio <\/em>dell\u2019estensione dell\u2019efficacia esecutiva alle scritture private autenticate e se ci\u00f2 si ponga in linea di continuit\u00e0 con l\u2019ordinamento previgente, o se ne risulti in qualche modo alterato il quadro complessivo.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In particolare, oggetto della riforma \u00e8 stato l\u2019art. 474 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Nel 1\u00b0 comma resta fermo il tradizionale principio secondo il quale l\u2019esecuzione forzata non pu\u00f2 aver luogo che in virt\u00f9 di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La prima novit\u00e0&nbsp; si rinviene al n. 1) dell\u2019art. 474, comma 2\u00b0, c.p.c., il quale ora stabilisce che sono titoli esecutivi \u201cle sentenze, i provvedimenti <em>e gli altri atti<\/em> ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva\u201d.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Altra modifica \u00e8 contenuta nel n. 2), che menziona tra i titoli esecutivi \u201cle scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute\u201d.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Nell\u2019art. 474, n. 3, \u00e8 stato eliminato l\u2019inciso che limitava l\u2019efficacia esecutiva dell\u2019atto pubblico alle sole obbligazioni di pagamento di somme di denaro.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">E\u2019 stato aggiunto il comma 3\u00b0, nel quale si legge che \u201cl\u2019esecuzione forzata per consegna o rilascio non pu\u00f2 aver luogo che in virt\u00f9 dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma\u201d.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Lo stesso comma stabilisce che, nel caso in cui il creditore vuole espropriare i beni del debitore in forza di una scrittura privata, <u>il precetto deve contenere trascrizione integrale del <\/u><strong>titolo esecutivo<\/strong><u>.<\/u><\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Quindi gli interventi realizzati sull\u2019art. 474 c.p.c., rispondono alla finalit\u00e0 di ampliare le ipotesi in cui \u00e8 possibile utilizzare il processo di esecuzione forzata senza aver preventivamente ottenuto l\u2019accertamento giurisdizionale del diritto da eseguirsi.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Un\u2019allargamento, dunque, dell\u2019ambito di utilizzazione dei titoli c.d. stragiudiziali, realizzato secondo una duplice direttiva: dilatando, cio\u00e8, sia i confini della classe dei documenti che costituiscono <strong>titolo esecutivo<\/strong> e sia quelli inerenti ai tipi di esecuzione forzata, che sulla base di quei titoli \u00e8 possibile intraprendere.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Sotto il primo profilo, la novit\u00e0 \u00e8 costituita dall\u2019ingresso nell\u2019art. 474 c.p.c. della scrittura privata, per il secondo, l\u2019aggiunta di un ulteriore comma alla disposizione porta a consentire che l\u2019esecuzione per consegna o rilascio venga praticata sulla base degli atti notarili. <\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Al presupposto secondo cui l\u2019esecuzione forzata in tanto pu\u00f2 mettersi in moto in quanto essa si fondi su accertamenti il pi\u00f9 approfondito e definitivo possibile circa l\u2019esistenza del diritto da eseguirsi in modo da scongiurare i rischi di un\u2019esecuzione ingiusta, si&nbsp; contrappongono esigenze di economia processuale e di salvaguardia&nbsp; dell\u2019interesse del creditore ad ottenere rapidamente la salvaguardia della propria pretesa.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La scelta del legislatore del 2005, volta ad allargare lo spazio di operativit\u00e0 dei titoli stragiudiziali si direbbe ispirata ad una maggiore valorizzazione di&nbsp; questa ultima esigenza del creditore, perfettamente in linea con la sensibilit\u00e0 per l\u2019economia e la speditezza processuale che si \u00e8, certamente, acuita negli ultimi anni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">LA NOZIONE GENERALE DI <strong>TITOLO ESECUTIVO<\/strong> ED IL PROBLEMA DEL FONDAMENTO UNITARIO DELL\u2019EFFICACIA <strong>ESECUTIVA<\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In via preliminare occorre evidenziare come il processo esecutivo serve a realizzare il diritto ad una prestazione che non ha trovato la sua fisiologica attuazione attraverso l\u2019adempimento dell\u2019obbligato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ma in esso non si discute dell\u2019esistenza e del modo di essere di quel diritto, essendo sufficiente per la sua celebrazione, l\u2019esistenza del <strong>titolo esecutivo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Colui che pu\u00f2 vantare il possesso di uno di quegli atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva pu\u00f2 pretendere dall\u2019organo <strong>esecutivo<\/strong> il compimento degli atti <strong>esecutivi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il <strong>titolo esecutivo<\/strong> \u00e8 ci\u00f2 che ha permesso all\u2019azione esecutiva di astrarsi dal credito.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Esso storicamente ha rappresentato un punto di mediazione tra esigenza di certezza intorno al credito da eseguire ed esigenze di celerit\u00e0 in ordine alla sua attuazione, ed oggi \u00e8 condizione necessaria e sufficiente per poter procedere ad esecuzione forzata.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In altri termini, il<strong> titolo esecutivo <\/strong>\u00e8 la fattispecie costitutiva dell\u2019azione <strong>esecutiva<\/strong>, ossia del diritto processuale verso lo Stato al compimento degli atti <strong>esecutivi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Con esso si \u00e8 giunti a separare l\u2019attivit\u00e0 <strong>esecutiva<\/strong> dall\u2019attivit\u00e0 dichiarativa.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ci\u00f2 premesso \u00e8 necessario sottoporre ad analisi la nozione generale di <strong>titolo esecutivo<\/strong>, al fine di verificare se sotto tale etichetta, sia individuabile un unico istituto giuridico, caratterizzato da un fondamento e da una disciplina unitari; ovvero se vi sia un\u2019irriducibile diversit\u00e0 tra le diverse categorie di <strong>titoli esecutivi<\/strong>, giudiziali e stragiudiziali.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Occorre premettere, che l\u2019attuale disciplina del <strong>titolo esecutivo<\/strong> \u00e8 il risultato di progressive stratificazioni, e di un\u2019evoluzione storica che conosceva, in origine, solo il <strong>titolo esecutivo<\/strong> di formazione giudiziale, come l\u2019unico che, in quanto assistito dalla forza coercitiva dello Stato, era in grado di determinare l\u2019assoggettamento dei beni del debitore all\u2019azione esecutiva promossa da un privato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In tale ottica, solo un atto proveniente da una pubblica autorit\u00e0 poteva avere la \u201cforza\u201d necessaria per sacrificare il diritto di propriet\u00e0, la cui sacralit\u00e0 ed inviolabilit\u00e0 erano ben pi\u00f9 pregnanti rispetto ai tempi successivi.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Per certi aspetti, quindi, l\u2019estensione dell\u2019efficacia <strong>esecutiva<\/strong> agli atti \u201cricevuti\u201d da notaio si poneva in linea di continuit\u00e0 con tale principio, essendo il notaio un pubblico ufficiale, delegatario di pubblici poteri, anzi, indagini storiche hanno dimostrato, che l\u2019origine dell\u2019efficacia <strong>esecutiva<\/strong> degli atti notarili, nasce da una \u201cfinzione\u201d di equivalenza della <em>confessio<\/em> effettuata dalla parte dinanzi al notaio alla confessione e quindi all\u2019accertamento operato in giudizio.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">E\u2019 evidente che, muovendosi in un contesto normativo come quello sopra delineato, la scrittura privata, ancorch\u00e9 autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale, non avrebbe alcuna possibilit\u00e0 di essere annoverata tra <strong>i titoli esecutivi<\/strong>, <u>difettando in essa l\u2019autenticit\u00e0 in ordine al contenuto, ma soprattutto la provenienza da una pubblica autorit\u00e0.<\/u><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ma il contesto normativo, non \u00e8 pi\u00f9 da tempo, quello sopra descritto.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Gi\u00e0 con il codice di commercio del 1882, infatti, era stata attribuita efficacia <strong>esecutiva<\/strong> alle <em>cambiali e titoli di credito equiparati, <\/em>la novit\u00e0 era motivata dall\u2019evidente intento di agevolare&nbsp; commerci, e quindi, di istituire uno strumento di facile utilizzo, appunto la cambiale, al fine di assicurare al creditore il pronto soddisfacimento del proprio credito.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La novit\u00e0 venne recepita nel codice di procedura civile del 1940, il cui art. 474, al n. 2, contempla espressamente \u201cle cambiali, nonch\u00e9 gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia\u201d.&nbsp;&nbsp; <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si poneva, pertanto, alla dottrina il problema di giustificare il fondamento unitario dell\u2019<strong>esecutivit\u00e0<\/strong> di <strong>titoli<\/strong> cos\u00ec eterogenei, essendo evidente la differenza, sotto il profilo della certezza del diritto soggettivo per il quale si agisce esecutivamente, tra una sentenza passata in giudicato e una cambiale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Del resto, tale eterogeneit\u00e0 era gi\u00e0 presente anche in rapporto agli altri <strong>titoli esecutivi<\/strong>: basti pensare al differente livello di certezza esistente in una sentenza passata in giudicato, rispetto ad una sentenza non definitiva e quindi suscettibile di riforma o di annullamento, ma tuttavia provvisoriamente esecutiva; o rispetto ad un atto pubblico notarile, che certamente richiede per la sua formazione un\u2019approfondita indagine della volont\u00e0 delle parti ad opera del notaio, ma che, altrettanto, non \u00e8 immune da contestazioni in ordine alla validit\u00e0 o all\u2019efficacia del negozio in esso contenuto.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Senza parlare del valore relativo che la suddetta certezza comunque assume, anche rispetto ad una sentenza passata in giudicato, suscettibile di impugnazioni straordinarie, ed in genere rispetto a qualsiasi titolo esecutivo, che pu\u00f2 rilevarsi inefficace per circostanze successive alla sua formazione (in conseguenza, ad esempio, del pagamento effettuato dal debitore).<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Inutilmente, la dottrina ha tentato di rinvenire il fondamento comune di tutti i <strong>titoli esecutivi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Cos\u00ec taluno ha ravvisato il minimo comune denominatore, nell\u2019 \u201catto giuridico\u201d contenuto nel documento, espressivo di una \u201cvolont\u00e0 sanzionatoria dello Stato\u201d, in contrario si \u00e8 sostenuta l\u2019impossibilit\u00e0 di accomunare sotto questo profilo realt\u00e0 eterogenee come la sentenza, l\u2019atto notarile e la cambiale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Altri, ancora, ha identificato l\u2019elemento comune a tutti i <strong>titoli esecutivi<\/strong> nella presenza di un \u201caccertamento\u201d, senza considerare che, in realt\u00e0, ravvisare un accertamento nel negozio cambiario, appare una forzatura se non una finzione interpretativa.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La verit\u00e0 appare, invero, pi\u00f9 semplice: i <strong>titoli esecutivi<\/strong> disciplinati dall\u2019art. 474 c.p.c. e dalle altre disposizioni del c.p.c., nonch\u00e9 dalla legislazione speciale, sono entit\u00e0 assolutamente eterogenee, e non riconducibili ad un fondamento unitario.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">A riguardo \u00e8 necessario considerare, come la sentenza passata in giudicato, rappresenta il livello massimo di certezza che l\u2019ordinamento giuridico pu\u00f2 attribuire al diritto soggettivo che con essa viene accertato o costituito, o rispetto al cui adempimento viene pronunciata la condanna, al contrario, la sentenza non definitiva \u00e8 suscettibile di provocare una \u201cesecuzione ingiusta\u201d, nella misura in cui il provvedimento venga successivamente riformato o annullato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ancora, \u00e8 da evidenziare come l\u2019atto notarile, grazie all\u2019indagine della volont\u00e0 operata dal notaio ed al controllo di legalit\u00e0, assicura un elevato grado di certezza alla dichiarazione negoziale in esso documentata, che, per ovvie ragioni, \u00e8 inferiore a quello di qualsiasi sentenza.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Nella cambiale, nell\u2019assegno e negli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, allorch\u00e9 ricorrono i requisiti di forma prescritti dalla legge, l\u2019elemento della \u201ccertezza\u201d consiste nell\u2019astrattezza dell\u2019obbligazione cartolare, e quindi nell\u2019inopponibilit\u00e0 al portatore del <strong>titolo<\/strong> delle eccezioni relative ai rapporti sottostanti, e soprattutto non si ha alcuna certezza che la sottoscrizione apposta al <strong>titolo<\/strong> sia quella del soggetto che ivi figura come obbligato al pagamento.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Da ultimo, la scrittura privata autenticata ha l\u2019intrinseca certezza della provenienza da colui che ne risulta autore, ed inoltre il controllo di legalit\u00e0 effettuato dal notaio, assicura circa l\u2019inesistenza di cause di nullit\u00e0, tuttavia la mancanza dell\u2019indagine della volont\u00e0 della parte operata dal notaio, comporta la possibile sussistenza di vizi della volont\u00e0, o di divergenza tra volont\u00e0 e dichiarazione, che sotto tale profilo attribuiscono alla scrittura privata autenticata un valore, in termini di certezza, inferiore non solo all\u2019atto pubblico ma addirittura alla cambiale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Un panorama, insomma, estremamente variegato, a fronte del quale, non pu\u00f2 che condividersi la conclusione secondo la quale l\u2019individuazione di un fondamento comune ai diversi <strong>titoli esecutivi<\/strong> appare una chimera, impossibile da raggiungere; e che alla locuzione <strong>titolo esecutivo<\/strong> sono ricollegate, in realt\u00e0, una pluralit\u00e0 di discipline.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il minimo comune denominatore di tutte le fattispecie esaminate \u00e8 rappresentato soltanto da \u201cun certo grado di certezza in ordine al sorgere del credito\u201d, ossia un <em>fumus boni iuris<\/em>, pi\u00f9 o meno accentuato, del diritto del creditore procedente, a fronte del quale il legislatore, discrezionalmente, attribuisce al creditore una posizione di \u201cpreminenza\u201d rispetto al debitore, consentendogli di attivare l\u2019esecuzione forzata sui beni di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Non si tratta, per\u00f2, di una preminenza \u201cassoluta\u201d, posto che il debitore ha a sua disposizione lo strumento dell\u2019opposizione all\u2019esecuzione, con il quale pu\u00f2 paralizzare l\u2019azione <strong>esecutiva<\/strong> ingiusta.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Infatti l\u2019opposizione all\u2019esecuzione rappresenta la vera <em>\u201ccamera di compensazione\u201d<\/em>&nbsp; delle differenze riscontrate tra i diversi <strong>titoli esecutivi<\/strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Perch\u00e9, \u00e8 evidente, le eccezioni opponibili dal debitore in sede di opposizione saranno tanto pi\u00f9 numerose, tanto pi\u00f9 suscettibili di essere accolte quanto minore sar\u00e0 il grado di \u201ccertezza\u201d del <strong>titolo esecutivo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ecco, quindi, che il sistema acquista una sua intrinseca razionalit\u00e0, che giustifica l\u2019eterogeneit\u00e0 delle previsioni contenute nell\u2019art. 474 c.p.c. e delle altre che contemplano ulteriori fattispecie <strong>di titoli esecutivi<\/strong>, giudiziali o stragiudiziali.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In conclusione, si pu\u00f2, pertanto, ritenere che l\u2019attribuzione di efficacia esecutiva alle scritture private autenticate non pu\u00f2 essere tacciata di irragionevolezza rispetto al quadro normativo preesistente, che gi\u00e0 conosceva un coacervo eterogeneo di <strong>titoli esecutivi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il che non toglie, peraltro, che possa trattarsi di una scelta inopportuna per diverse ragioni.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In primo luogo, tenuto conto che il Regolamento (CE) n. 805\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (che istituisce il <strong>titolo esecutivo<\/strong> europeo per i crediti non contestati) esclude l\u2019efficacia esecutiva a titoli che non provengano da una pubblica autorit\u00e0, pone il problema dell\u2019opportunit\u00e0 di una scelta normativa che, in ambito nazionale, estende anche alla scrittura privata autenticata l\u2019efficacia esecutiva: con la conseguenza che un determinato soggetto, il cui credito risulti da scrittura privata autenticata in Italia, potr\u00e0 agire esecutivamente nel territorio della Repubblica, ma non potr\u00e0 avvalersi di tale <strong>titolo<\/strong> al fine di agire esecutivamente negli altri stati dell\u2019Unione Europea, questa in tempi di \u201cglobalizzazione\u201d non appare una scelta appropriata.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In secondo luogo, non pu\u00f2 tacersi il pericolo della sottoscrizione della scrittura privata, la cui autenticazione non implica l\u2019indagine della volont\u00e0 del sottoscrittore ad opera del notaio; ponderazione che si ritiene, invece, assicurata nel caso di sottoscrizioni di cambiali o assegni, il cui formalismo viene dalla dottrina associato dalla \u201cgravit\u00e0\u201d dell\u2019impegno assunto con la sottoscrizione medesima.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Al di fuori del fenomeno cartolare, ogni qual volta il legislatore ha inteso assicurare la ponderazione della volont\u00e0 della parte ha richiesto la forma dell\u2019atto pubblico, ad esempio per le donazioni o per le convenzioni matrimoniali.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Probabilmente il legislatore ha inteso, con la modifica di cui si discorre, ampliare il novero dei <strong>titoli esecutivi<\/strong> a fronte delle nuove disposizioni che limitano la facolt\u00e0 di intervento, nel processo di esecuzione, ai soli creditori muniti di <strong>titolo esecutivo<\/strong>; consentendo s\u00ec l\u2019intervento dei creditori che, pur non muniti di <strong>titolo esecutivo<\/strong>, al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o diritto di pegno; ma impedendo che, in sede di riparto, a questi ultimi venga immediatamente distribuito l\u2019importo ad essi dovuto, che viene accantonato in attesa della formazione, a loro favore, <strong>di un titolo esecutivo<\/strong>. <\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt; line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\"><strong>I TITOLI ESECUTIVI <\/strong>CHE CONSENTONO DI PROMUOVERE L\u2019ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In seguito alla riforma introdotta dalla legge n. 80\/2005, \u00e8 stato innovato l\u2019art 474 c.p.c., l\u2019esame della disposizione prende le mosse dalla modifica al n\u00b0 1 del comma 1\u00b0.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Come \u00e8 noto, tradizionalmente si distinguono <strong>titoli esecutivi<\/strong> <em>giudiziali e stragiudiziali, <\/em>e fino ad oggi, questa netta distinzione era confermata dall\u2019art. 474 c.p.c. <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Secondo dottrina e giurisprudenza concordi, i primi erano indicati nel n. 1 come \u201cle sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva\u201d.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">I titoli stragiudiziali erano, invece, quelli elencati nei nn. 2 e 3 dell\u2019art. 474 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Per quanto interessa in questa sede, va ricordato che, secondo il corrente orientamento di dottrina e giurisprudenza, l\u2019esecuzione per consegna o rilascio poteva aver luogo soltanto in forza di titoli giudiziali.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Inoltre, si riteneva che fossero titoli idonei per l\u2019espropriazione forzata sia <strong>titoli esecutivi<\/strong> giudiziali che quelli stragiudiziali; invece per le altre forme&nbsp; di esecuzione unici titoli idonei erano quelli giudiziali: sentenze ed altri provvedimenti del giudice ai quali la legge conferisce efficacia esecutiva.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 80\/2005, nel n. 1) dell\u2019art. 474 c.p.c. non vengono richiamati i soli titoli giudiziali, ma anche \u201cgli altri atti&nbsp; ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva\u201d.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Sono esclusi da questo richiamo i soli <strong>titoli esecutivi<\/strong> che vengono menzionati dai nn. 2) e 3) dell\u2019art. 474 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La modifica va letta insieme al nuovo comma 3\u00b0 dell\u2019art. 474, c.p.c., che consente di procedere ad esecuzione forzata per consegna o rilascio \u201cin virt\u00f9 dei <strong>titoli esecutivi<\/strong> di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma\u201d: dalla lettura congiunta di queste innovazioni si desume che \u201c<em>gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva\u201d <\/em>costituiscono <strong>titoli esecutivi<\/strong> anche per l\u2019esecuzione per consegna o rilascio.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">L\u2019efficacia esecutiva di questi atti deve comunque essere espressamente sancita da altre disposizioni di legge: da questo punto di vista, non sembra che la disposizione abbia innovato nulla, in quanto questa modifica all\u2019art. 474, n. 1 c.p.c. non ha introdotto nuovi <strong>titoli esecutivi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Al fine di individuare questi atti \u00e8 necessario restringere l\u2019ambito e si possono agevolmente escludere i provvedimenti del giudice.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si tratta, pertanto, di atti di formazione negoziale o convenzionale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Sul punto \u00e8 stato osservato che verosimilmente l\u2019innovazione \u00e8 diretta ad attribuire efficacia esecutiva al verbale di conciliazione giudiziale anche per l\u2019esecuzione per consegna o rilascio.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tuttavia, la disposizione ha portata pi\u00f9 ampia e trova applicazione anche per tutti gli altri titoli stragiudiziali, diversi da quelli richiamati espressamente dal n. 2 e dal n. 3 dell\u2019art. 474 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Prima della riforma&nbsp; del 2005 si discuteva se i verbali di conciliazione, che contengono accordi che le parti raggiungono con l\u2019intervento o comunque alla presenza del giudice, ai quali la legge&nbsp; attribuisce espressamente la qualit\u00e0 di <strong>titoli esecutivi<\/strong>, dovessero essere ritenuti giudiziali in quanto formati appunto alla presenza e sotto il controllo del giudice.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">A favore della natura di titolo stragiudiziale, vi era l\u2019argomento che questi verbali non producono alcun effetto di sovrana attuazione dell\u2019ordinamento, ma da un lato si esauriscono nella mera cooperazione ad atti di diritto privato e dall\u2019altro, consistono in documentazioni di detti atti privati, che nulla hanno di diverso da quelle del notaio o di altri pubblici ufficiali.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ma, il nuovo testo del n. 1 dell\u2019art. 474 c.p.c. oggi equipara gli \u201caltri atti\u201d alle sentenze e ai provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, con ci\u00f2 mostrando di considerare i verbali di conciliazione quali <strong>titoli esecutivi<\/strong> giudiziali.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La qualit\u00e0 di titolo giudiziale va, dunque, riconosciuta non soltanto ai verbali di conciliazione che si formano davanti al giudice, ma anche a quelli che si formano davanti a organi diversi dal giudice, per i quali ultimi l\u2019esecutoriet\u00e0 \u00e8 attribuita dal tribunale all\u2019esito di una verifica di semplice regolarit\u00e0 formale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In caso di conciliazione stragiudiziale, il relativo verbale si forma davanti ad organo diverso dal giudice senza che alcun giudizio risulti pendente.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In passato, almeno di norma, questi verbali non erano in grado di acquisire la qualit\u00e0 di <strong>titolo<\/strong> <strong>esecutivo<\/strong>, tuttavia la legge, pu\u00f2 prevedere che l\u2019esecutoriet\u00e0 sia conferita dal tribunale all\u2019esito di apposito procedimento nel quale il giudice verifica la regolarit\u00e0 formale del verbale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si pensi, per le controversie di lavoro privato, al processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio della commissione di cui all\u2019art. 410 c.p.c., che viene depositato a cura delle parti o dell\u2019ufficio nella cancelleria del tribunale e dichiarato <strong>esecutivo<\/strong> dal giudice con decreto, su istanza della parte interessata, previo accertamento della regolarit\u00e0 formale del verbale di conciliazione.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Per i titoli giudiziali diversi dalle sentenze, l\u2019art. 474 c.p.c., richiede che la legge attribuisca espressamente al provvedimento la qualit\u00e0 di <strong>titolo esecutivo<\/strong>, rinviando alle innumerevoli ipotesi, in cui non soltanto il codice di rito, ma anche il codice civile e le leggi speciali contengono quella espressa attribuzione di esecutoriet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si \u00e8 posto, peraltro, il problema se questa attribuzione, non essendo espressa, possa comunque ricavarsi dal sistema o comunque dalla natura \u201cintrinseca\u201d esecutiva del provvedimento.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In realt\u00e0 la formula dell\u2019attribuzione non \u00e8 predefinita dalla legge, in quanto, l\u2019art. 474, n. 1,&nbsp; c.p.c., parla di provvedimenti e di altri atti ai quali la legge \u201cattribuisce espressamente efficacia esecutiva\u201d.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">La&nbsp; formula pu\u00f2, dunque, variare, ma ci\u00f2 che conta \u00e8 che, dalla norma, emerga o si possa chiaramente desumere la volont\u00e0 della legge di considerare il provvedimento quale <strong>titolo esecutivo<\/strong> e di attribuire allo stesso i relativi effetti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">3-L\u2019ATTO NOTARILE E L\u2019ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" class=\"MsoNormal\">La legge n. 80\/2005, nel modificare l\u2019art. 474 c.p.c., ha introdotto un nuovo secondo comma, ai sensi del quale \u201dl\u2019esecuzione forzata per consegna o rilascio non pu\u00f2 aver luogo che in virt\u00f9 dei <strong>titoli esecutivi<\/strong> di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma\u201d.<strong><\/strong><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">L\u2019inserimento tra i <strong>titoli esecutivi<\/strong> dell\u2019atto pubblico e della scrittura privata autenticata costituisce una rilevante novit\u00e0 rispetto al passato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In precedenza, infatti, i titoli di formazione notarile erano idonei a fondare esclusivamente l\u2019azione esecutiva \u201crelativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute\u201d.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si escludeva, invece, per ragioni diverse, l\u2019efficacia esecutiva quando erano coinvolte obbligazioni di fare, di non fare, di consegnare, nonch\u00e9 per l\u2019azione di rilascio.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Quanto alle obbligazioni di fare e di non fare, a norma dell\u2019art. 612 c.p.c. l\u2019unico titolo idoneo a fondare la relativa esecuzione in forma specifica \u00e8 rappresentato dalla sentenza di condanna.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tale limitazione trae il proprio fondamento da ragioni di ordine garantistico, riassumibili nella necessit\u00e0 di un provvedimento giudiziale al fine di accertare la coercibilit\u00e0, e la fungibilit\u00e0 dell\u2019obbligazione di cui si chiede l\u2019esecuzione in forma specifica; nonch\u00e9 nel fine di assicurare, tramite il contraddittorio nel processo, un\u2019adeguata tutela al debitore a garanzia della sua libert\u00e0 personale, che quando sono in gioco obblighi di fare o di non fare potrebbe essere altrimenti indebitamente coartata.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Relativamente all\u2019esecuzione specifica degli obblighi di non fare, oltre alle ragioni sopra evidenziate, \u00e8 da considerare l\u2019art. 2933 c.c., il cui 1\u00b0 comma prevede la possibile distruzione, a spese dell\u2019obbligato, di ci\u00f2 che \u00e8 stato fatto in violazione dell\u2019obbligazione di non fare, mentre, al 2\u00b0 comma dispone che non pu\u00f2 essere ordinata la distruzione della cosa se ci\u00f2 risulta di pregiudizio all\u2019economia nazionale.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ricorrono, insomma, ragioni di ordine pubblico, che precludono all\u2019autonomia privata la creazione di <strong>titoli esecutivi<\/strong> a fronte di obbligazioni di fare o di non fare; ragioni che anche la recente riforma ha tenuto presenti, visto che nessuna innovazione \u00e8 stata apportata sul punto.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Diversa \u00e8 la questione dell\u2019esecuzione in forma specifica degli obblighi di consegna e rilascio, in relazione ai quali il legislatore ha espressamente contemplato l\u2019efficacia esecutiva degli atti pubblici.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">L\u2019art. 2930 c.c. consente l\u2019esecuzione forzata dei suddetti obblighi se hanno ad oggetto la consegna di una cosa determinata mobile o immobile.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Da ci\u00f2 deriva una prima limitazione, posta in evidenza dalla dottrina che ha escluso l\u2019eseguibilit\u00e0 in forma specifica dell\u2019obbligo di consegna di un <em>genus.<\/em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">&nbsp;Mentre \u00e8 pacificamente ricompressa nella tutela l\u2019obbligazione di consegnare una massa di cose, gi\u00e0 individuate e determinate, comprese, pertanto, le universalit\u00e0 di beni.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Pu\u00f2 trattarsi sia di un obbligo connesso ad un diritto assoluto, come quelli scaturenti dall\u2019esercizio di azioni possessorie o petitorie, che hanno quindi alla base situazioni giuridiche reali come la propriet\u00e0, i diritti reali di godimento, il possesso; sia di obbligazioni di consegna o rilascio scaturenti da un contratto a fronte di diritti relativi.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">A mero livello esemplificativo, si possono immaginare obblighi di consegna discendenti da contratti di compravendita, da contratti di locazione, o di affitto, comodato o deposito. <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Detti obblighi di consegna possono essere espressamente previsti dal contratto, o comunque desumersi con certezza dal contesto complessivo dell\u2019atto, pu\u00f2 trattarsi anche un atto unilaterale di riconoscimento del debito di consegna o rilascio, coerentemente con quanto comunemente ammesso a proposito delle obbligazioni di somme di denaro.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si pu\u00f2 quindi immaginare che numerosi contratti, che per prassi finora costante non erano stipulati in forma autentica in quanto non necessitanti di tale veste, per non essere soggetti a pubblicit\u00e0 legale, potranno essere in futuro rivestiti della forma notarile proprio al fine di assicurare un <strong>titolo esecutivo<\/strong> ai fini della consegna o del rilascio.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Conseguentemente, al fine di realizzare le finalit\u00e0 perseguite dalle parti, la tecnica di redazione dei suddetti contratti dovr\u00e0 essere il pi\u00f9 possibile puntuale, evidenziando espressamente gli obblighi di consegna, riconsegna, restituzione, al fine di fondare sul <strong>titolo<\/strong> contrattuale l\u2019azione esecutiva.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il <strong>titolo<\/strong> negoziale in forma notarile, dovr\u00e0 poi prevedere il termine della consegna o del rilascio: tale previsione comporter\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 605 comma 2, c.p.c., che il precetto dovr\u00e0 fare riferimento a detto termine.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il medesimo <strong>titolo<\/strong> dovr\u00e0 poi indicare, oltre alla descrizione della cosa determinata da consegnare o rilasciare, il creditore ed il debitore dell\u2019obbligo di consegna.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Inoltre, perch\u00e9 possa scattare la nuova previsione dell\u2019art. 474, comma 2, c.p.c., \u00e8 necessario che l\u2019obbligazione di consegna o rilascio abbia ad oggetto una cosa gi\u00e0 esistente.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Nella misura in cui si tratti di un oggetto non ancora esistente in <em>rerum natura<\/em>, perch\u00e9 lo stesso dovr\u00e0 venire ad esistenza in futuro, l\u2019esecuzione in forma specifica non \u00e8 evidentemente possibile fin quando il bene non sia venuto ad esistenza.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ci\u00f2 vale anche nell\u2019ipotesi in cui la cosa debba essere realizzata da un soggetto obbligato,si pensi alla compravendita di edificio da costruire, in cui vi \u00e8 un\u2019obbligazione di fare in capo al venditore, preliminare e prodromica rispetto all\u2019obbligazione di consegna dell\u2019<em>opus perfectum.<\/em><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In tal caso l\u2019atto notarile non potr\u00e0 fondare, quale <strong>titolo esecutivo<\/strong>, l\u2019esecuzione in forma specifica dell\u2019obbligo di fare, ma solo una volta venuto ad esistenza il bene, l\u2019obbligo di consegnare.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ci\u00f2 in quanto l\u2019esecuzione in forma specifica, non \u00e8 uno strumento diretto a soddisfare diritti di credito, ma mira a tutelare i diritti reali ovvero i diritti personali su beni determinati, consentendo al titolare di rimuovere gli ostacoli all\u2019esercizio del diritto, conseguentemente l\u2019esecuzione per consegna o rilascio, \u00e8 diretta a trasferire in favore dell\u2019avente diritto, la detenzione di cose esattamente individuate.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" class=\"MsoNormal\">5-<strong> <\/strong>I REQUISITI DI CERTEZZA, LIQUIDITA\u2019 E ESIGIBILITA\u2019 DEL DIRITTO<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">L\u2019art. 474, comma 1, c.p.c., dispone che l\u2019esecuzione forzata non pu\u00f2 aver luogo che in virt\u00f9 di un <strong>titolo esecutivo<\/strong> \u201cper un diritto certo liquido ed esigibile\u201d.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">L\u2019interpretazione tradizionale di questa disposizione \u00e8 nel senso che i requisiti di certezza di liquidit\u00e0 ed esigibilit\u00e0 debbano afferire al titolo esecutivo.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Tuttavia, tale interpretazione va rivista alla luce delle modifiche apporatate dalla n. 80\/2005.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">A tal fine occorre rilevare che la recente riforma ha modificato gli artt. 499 e 510 c.p.c., che consentono ora solo ai creditori muniti di <strong>titolo esecutivo<\/strong> di intervenire all\u2019esecuzione, e di partecipare immediatamente alla distribuzione del ricavato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">I creditori ipotecari sequestratari e pignoratizi possono intervenire, ma non possono promuovere atti del procedimento esecutivo, e le somme ad essi dovute non vengono loro distribuite, ma sono invece accantonate in attesa che il <strong>titolo esecutivo<\/strong> venga da essi conseguito.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Correlativamente, la riforma ha modificato gli artt. 525 e 563 c.p.c., eliminando ogni riferimento,per l\u2019esecuzione immobiliare, alla possibilit\u00e0 di intervenire all\u2019esecuzione per un credito sottoposto a termine o condizione.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Quest\u2019ultima modifica no preclude, evidentemente, l\u2019intervento dei creditori a termine o sotto condizione, in possesso di un <strong>titolo esecutivo<\/strong>: sarebbe assurdo ipotizzare una tale conseguenza, e precludere un intervento che \u00e8 consentito anche ai creditori privilegiati privi di <strong>titolo esecutivo<\/strong>, anche perch\u00e9 prima del momento della distribuzione del ricavato, il termine potrebbe essere scaduto e la condizione verificata.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Da quanto detto deriva che il requisito dell\u2019 esigibilit\u00e0 del credito non deve sussistere affinch\u00e9 il <strong>titolo<\/strong> abbia efficacia esecutiva, ma solo al fine di consentire la partecipazione alla distribuzione del ricavato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Il che consente, d\u2019altra parte, di ritenere che il <strong>titolo \u00e8 esecutivo<\/strong> pur in assenza del requisito dell\u2019esigibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Analoghe considerazioni potrebbero effettuarsi in relazione al requisito della liquidit\u00e0, che potrebbe mancare in alcuni casi temporaneamente, come nel caso della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, che deve essere seguita da un successivo provvedimento che liquidi i danni medesimi. <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In questi casi, sembrerebbe iniquo precludere al creditore, munito del primo \u201cspezzone\u201d di <strong>titolo esecutivo<\/strong>, l\u2019intervento nel <strong>processo<\/strong> <strong>esecutivo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Anche, la liquidit\u00e0 del credito, quindi, sembra costituire un requisito richiesto non ai fini del pignoramento o dell\u2019intervento, ma unicamente per la distribuzione del ricavato.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Ora, posto che l\u2019art. 474, comma 1, c.p.c., accomuna i tre requisiti della certezza, liquidit\u00e0 ed esigibilit\u00e0, si potrebbe ipotizzare che tutti i detti requisiti debbano sussistere solo nel momento in cui si deve procedere alla distribuzione del ricavato, e non gi\u00e0 nel momento in cui inizia l\u2019esecuzione.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">Si tratta di questione nuova, che si pone solo a seguito delle profonde innovazioni recate dalla modifica degli artt. 499 e 510 c.p.c.; la soluzione proposta trova tra l\u2019altro, sostegno nel dato testuale dell\u2019art. 474, comma 1, c.p.c., che riferisce i requisiti suddetti al \u201cdiritto\u201d affinch\u00e9 possa procedersi ad esecuzione forzata, non gi\u00e0 al <strong>titolo esecutivo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-align: justify;\" class=\"MsoNormal\">In fondo, non esiste nessuna disposizione dalla quale possa espressamente desumersi che i tre requisiti suddetti debbano esistere sin dall\u2019inizio, e non sussiste nessuna apprezzabile ragione per sacrificare il diritto all\u2019intervento, ed in genere all\u2019esperimento dell\u2019azione esecutiva, in assenza dei suddetti requisiti del credito; mentre appare ragionevole subordinare la distribuzione del ricavato alla sopravvenuta esigibilit\u00e0 e liquidit\u00e0, accantonando nel frattempo le somme dovute.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Articolo dedicato alle modifiche introdotte dalle legge n. 80 del 14 maggio 2005 che ha modificato alcune disposizioni del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione, ed in particolare gli artt. 474 e 476 c.p.c.in tema di titolo esecutivo.Analizzando i vari titoli esecutivi nonch\u00e8 il loro fondamento giuridico, estendedo detta analisi anche agli atti notarili che consentono l&#8217;esecuzione.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"cybocfi_hide_featured_image":"","footnotes":""},"categories":[321],"tags":[10030,9417,10027,10031,10032,10028,10029,10026],"class_list":["post-3113","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-servizi","tag-consegna","tag-decreto-ingiuntivo","tag-esecuzione-forzata","tag-pignoramento","tag-precetto","tag-riforma","tag-rilascio","tag-titolo-esecutivo"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>LA RIFORMA DEL TITOLO ESECUTIVO - Article 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