Con questo articolo forniremo spiegazioni sul collocamento obbligatorio al lavoro, a cui hanno diritto i portatori di disabilità fisiche e psichiche. Il collocamento obbligatorio è disciplinato dalla legge 68/99 che obbliga le aziende pubbliche a private a riservare una quota dei posti di lavoro, a soggetti disabili. La quota riservata all’assunzione di questi soggetti è del sette per cento dei lavoratori occupati, se le aziende occupano più di 50 dipendenti; di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; di un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Ad avere diritto all’assunzione obbligatoria, sono tutte le categorie professionali, il cui richiedente sia portatore di disabilità fisiche o psichiche e dunque giornalisti, contabili, segretarie, impiegati. L’obbligo per l’azienda scatta al momento di una nuova assunzione. Il posto di lavoro occupato dall’avente diritto, sarà naturalmente legato alle capacità lavorative del disabile, che dovrà essere assegnato a funzioni compatibili con il suo profilo professionale. Per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale, la legge stabilisce che il collocamento dei disabili è previsto solo per i servizi amministrativi. Le stesse regole valgono per le Pubbliche Amministrazioni, che nei bandi di concorso devono specificare la quota di riserva per gli aventi diritto al collocamento obbligatorio. Ma come si fa a farsi assumere secondo i principi di questa legge, se si è portatori di disabilità? Le assunzioni sono nominative, e cioè l’azienda obbligata ad assumere disabili deve stipulare una convenzione con i Centri per l’Impiego , autorizzati a tenere la lista con l’iscrizione dei soggetti disabili. Dunque, chi è portatore di handicap fisico e psichico deve presentare una richiesta di iscrizione al Centro per l’Impiego del territorio di residenza e quando le aziende dovranno assumere, per legge, un disabile, dovranno attingere da quell’elenco. La percentuale di disabilità necessaria per rientrare nei requisiti del collocamento obbligatorio deve essere superiore al 46% per invalidità civile e superiore al 34% per invalidità lavorativa. Se soffrite di disturbi fisici o psichici e ritenete di avere diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità potete consultare una tabella che riporta le percentuali di invalidità assegnate per ongi categoria di disabilità fisica e psichica, e trovare anche le modalità di iscrizione alle liste per il collocamento obbligatorio attraverso i link recensiti alla fine dell’articolo su www.romstampa.it/guidacollocamento-obbligatorio.htm . Le aziende che non adempiono a questo obblogo di legge, rischiano delle sanzioni. Potrete approfondire i contenuti della legge 68/99 sempre al link di cui sopra. Tante, inoltre, sono le aziende che si avvalgono di personale appartenente alle categorie protette, perciò oltre alla ricerca sul web chi rientra nei requisiti per l’assunzione obbligatoria, può recarsi nel proprio centro per l’Impiego per verificare la stipula di convenzioni con aziende obbligate ad assumerlo.
Tags: assunzione obbligatoria, collocamento obbligatorio, lavoro dipendente
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