Il regime dei minimi 2012 è regolato dall’articolo 27 del Dl 98/2011 e si rivolge anche a nuovi soggetti che, erano rimasti esclusi dalla prima versione della legge sui contribuenti minimi (l. n° 244/07). Il regime fiscale agevolato si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Con il regime dei minimi 2012, i contribuenti appartenenti al regime agevolato potranno godere di maggiori benefici: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (al posto del vecchio 20 per cento). Lo scopo della normativa è quello di favorire la formazione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, pertanto, questi ultimi potranno godere del regime anche per periodi più lunghi, che vanno oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età. In breve, si considerano contribuenti minimi e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno solare precedente: hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro, non hanno effettuato cessioni all’esportazione e non hanno affrontato spese per lavoratori dipendenti o collaboratori. Inoltre, sono da considerarsi contribuenti minimi se nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un totale superiore ai 15.000 euro. Per accedere al regime dei minimi 2012, il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività. Inoltre, l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di un’attività lavorativa svolta precedentemente in modalità indipendente o autonoma, salvo il caso in cui quest’ultima consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni. Nel caso in cui l’attuale attività lavorativa, sia una semplice prosecuzione di un’attività precedentemente svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.Il regime prevede l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, nonché dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA, per tutti quei soggetti che fuoriescono dal regime. Questi soggetti hanno, però, l’obbligo di conservare la documentazione ricevuta ed emessa. Imprenditori e professionisti che erano già in attività nel 2011 in regime ordinario IVA e che da quest’anno, successivamente all’entrata in vigore del regime dei minimi 2012, sono diventati superminimi, devono ricordare di effettuare una rettifica IVA entro il 16 marzo 2012. L’operazione deve essere svolta barrando la casella 1 del Rigo VA14 del Modello IVA 2012. In tal modo si certifica il passaggio dal regime ordinario IVA applicato nel 2011, al regime dei superminimi 2012, che non sono soggetti ad IVA. Nel campo n° 2 deve invece essere inserito l’ammontare complessivo della rettifica dell’IVA detratta, come previsto dall’art. 19-bis2 del decreto IVA, a causa del cambio di regime fiscale (dall’ordinario a quello dei minimi). La scadenza del 16 marzo è unica, sia per il caso in cui si scelga il pagamento in soluzione unica, sia per il versamento della sola prima rata, nel caso in cui si opti per la rateizzazione in cinque differenti versamenti. In questo ultimo caso, i termini delle rate successive coincidono con i versamenti dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, quindi bisognerà effettuare i versamenti entro il 16 giugno di ciascun anno, evitando così di incorrere in maggiorazioni, o dal 17 giugno al 16 luglio, ma con una soprattassa.
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