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Compiti e Responsabilità del Medico Competente

Il Medico Competente è uno dei soggetti che compone il sistema di prevenzione aziendale ed è, in base a quanto definito dall’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto Legislativo 8108, un medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall’articolo 38, che collabora, secondo quanto sancito all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro, da cui è nominato, ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria in azienda. Il Medico Competente, in particolare “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione. […]”, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del Testo Unico della Sicurezza.
La sorveglianza sanitaria riguarda l’effettuazione di visite mediche sia preventive, a garanzia dell’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, che periodiche, per monitorare lo stato di salute dei lavoratori e la continuità dei requisiti di idoneità necessari per lo svolgimento del’attività lavorativa. In base a quanto stabilito dall’articolo 25 del Decreto Legislativo 8108, oltre agli obblighi sopra elencati, il Medico Competente ha il compito di:

  • riportare al Datore di Lavoro, al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e ai RLS (Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza), in sede di riunione periodica di sicurezza, i risultati anonimi aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria ed alle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro, ai fini della attuazione delle misure da intraprendere per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali;
  • custodire, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie e la documentazione sanitaria dei lavoratori. Il luogo di custodia deve essere concordato tra il datore di lavoro ed il Medico al momento della nomina dello stesso e le cartelle dovranno essere conservate per almeno dieci anni dalla cessazione della lavorazione.


Il Medico Competente, visti i requisiti professionali e formativi cui risponde, possiede tutte le competenze per poter erogare la formazione tecnico-pratica nei corsi di primo soccorso, obbligatori per il personale addetto.
Consulta l’Elenco Nazionale aggiornato dei Medici Competenti sul portale del Ministero della Salute

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