Sulla Gazzetta Ufficiale del 12/08/2010 è stato pubblicato il DM 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq“. Questa normativa è entrato in vigore il 12 settembre 2010 e trova applicazione per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio (compresi i centri commerciali aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi nonché di spazi comuni coperti, superiore a 400 mq). Con questa circolare trovano ancora validità le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.Le disposizioni tecniche allegate oggettooggetto alla normativa antincendio in oggetto si riferiscono ad attività commerciali di nuova realizzazione (articoli 3 e 4).All’articolo 6 viene specificato che per i centri commerciali aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi nonché di spazi comuni coperti, superiore a 400 mq, il certificato di prevenzione incendi comprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali. Il legislatore ha poi chiarito che i progetti per l’acquisizione del parere di conformità presentati ai comandi dei VVF in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto al fine dell’apertura di nuove attività commerciali, verranno esaminate dai comandi con riferimento alla previgente normativa.Resta ferma la possibilità di avvalersi, anche nei casi di esclusione del campo di applicazione, del decreto in oggetto su base volontaria. Per le attività già esistenti non sussiste l’obbligo di adeguamento alla regola tecnica laddove:– sia stato già rilasciato il certificato di prevenzione incendi;– siano stati pianificati o siano in corso lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dai Vigili del fuoco. Nel caso di attività già esistente oggetto di interventi comportanti la ristrutturazione (sostituzione o modifica di impianti o attrezzature antincendio di protezione attiva, modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita o aumenti di volume) le disposizioni della regola tecnica si applicano agli impianti ed alle parti della costruzione oggetto di interventi di modifica ovvero di aumenti di volume. Se l’aumento è superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati per l’intera attività alle disposizioni stabilite per le nuove attività.Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e, in particolare, con la circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante «Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.», e con la lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante «Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967» e dalla circolare n. 42 del 17 dicembre 1986, continuano a disciplinare le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento. Le medesime disposizioni di cui alle predette circolari continuano, altresì, a disciplinare le fattispecie espressamente indicate nel presente decreto. Resta l’obbligo di Formare in maniera adeguata la squadra di emergenza nella prevenzione incendi, secondo la nuova disciplina imposta dal legislatore tramite corsi prevenzione incendi
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