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Che differenza c’è tra 5×1000 e 8×1000

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Spesso si fa confusione tra 5×1000 e 8×1000, due strumenti che in realtà sono completamente diversi e percorribili contemporaneamente dal cittadino. Mentre il primo è un meccanismo per sostenere le attività dei protagonisti del Terzo settore, il secondo è a favore delle diverse confessioni religiose.
Non solo una differenza di percentuale ma anche di concetto. La differenza tra 5×1000 e 8×1000 va ricercata nelle finalità stesse dei due strumenti che, diversamente da ciò che a volte si pensa, non si escludono l’uno con l’altro. Mentre il 5×1000 è un meccanismo che permette al cittadino di devolvere una parte della propria IRPEF ad associazioni non profit e ai protagonisti del Terzo Settore, l’8×1000 coinvolge le diverse confessioni religiose.
In particolare, l’8×1000 è il meccanismo con cui lo Stato italiano ripartisce, rispettando le scelte espresse dai singoli cittadini, l’8‰ dell’intero gettito fiscale IRPEF fra lo Stato stesso e le diverse confessioni religiose, secondo gli scopi definiti dalla legge.
Le finalità per le quali le singole chiese possono impiegare i fondi assegnati con l’8×1000 sono concordati nell’intesa in base alla quale esse sono state ammesse al finanziamento. Fra queste ci sono gli interventi assistenziali e umanitari, gli interventi sociali e culturali, le esigenze di culto, il sostentamento del clero, la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia e la tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.
Storicamente, la nascita del’8×1000 deve essere fatta risalire al 18 febbraio 1984 quando fu firmato il nuovo concordato tra Stato e Chiesa Cattolica tra l’allora Presidente del Consiglio italiano, Bettino Craxi, e il Segretario di Stato del Vaticano, Agostino Casaroli. In quell’occasione fu deciso che il sostegno dello Stato alla Chiesa avvenisse nel quadro della devoluzione di una frazione del gettito totale IRPEF, l’otto per mille appunto, da parte dello Stato alla Chiesa Cattolica e alle altre confessioni, in base alle opzioni espresse dai contribuenti sulla dichiarazione dei redditi. La materia fu poi regolamentata dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 e da successivi decreti legge e circolari.
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Il 5×1000 non costa nulla al singolo cittadino perché, essendo una frazione dell’IRPEF, non rappresenta una spesa aggiuntiva. Nel caso in cui si decidesse di non devolverlo, la stessa cifra si paga comunque e resta allo Stato.
Pagare si paga comunque quindi, a questo punto, conviene scegliere a chi devolverlo. E’ questo il ragionamento che moltissimi cittadini hanno fatto decidendo di inserire nella propria dichiarazione dei redditi la scelta del 5×1000. Essendo una quota dell’IRPEF, infatti, il 5×1000 comunque si paga. L’unica differenza se si sceglie di non devolverlo è che questa cifra, invece che sostenere le associazioni non profit e i protagonisti del Terzo Settore, rimane allo Stato.
Nessun aggravio delle imposte da versare, dunque, semplicemente il diritto di scegliere chi sostenere con quella cifra. Nel caso di scelta, lo Stato è quindi obbligato a “rinunciare” al 5×1000 del gettito fiscale a favore delle quattro categorie previste dalla legge: volontariato, Onlus e associazioni di promozione sociale; attività sociali svolte dal Comune di residenza; ricerca sanitaria; ricerca scientifica o delle Università.

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