Nella nuova riforma condominiale, le innovazioni nell’ambito della SICUREZZA e delle assemblee sono molteplici: per quel che concerne le innovazioni da apportare allo stabile, quelle che hanno come oggetto la sicurezza o la salubrità dell’edificio stesso o delle parti comuni, abbattimento di barriere architettoniche, controllo dei consumi energetici, parcheggi, costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, radiotelevisivi e telematici potranno essere poste in essere se approvate, in ambito assembleare, dalla maggioranza degli intervenuti (essendo sufficiente che rappresentino una quota millesimale del condominio pari almeno alla metà). Questa la novità dell’art.5 del nuovo disegno di legge, che così novella il precedente art.1120 codice civile. Per le innovazioni con oggetto diverso, invece, trova conferma la precedente disciplina del suddetto articolo di legge: queste troveranno la loro esistenza solamente se approvate a maggioranza degli intervenuti in assemblea, ma che rappresentino una quota millesimale di due terzi, e non più semplicemente della metà. Il nuovo art.6 sostituisce il precedente art.1122 in tema di pregiudizio alle parti comuni; si sarà impossibilitati alla esecuzione di opere che possano recare danno alle parti comuni (o anche solo un pregiudizio alla stabilità dell’edificio, all’estetica e al decoro dello stesso). In ogni caso, è obbligatorio l’avviso dell’inizio dei lavori all’amministratore, che si preoccuperà poi di metterne a conoscenza anche il resto della relativa assemblea. Per quanto riguarda la ripartizione delle SPESE di manutenzione delle scale e degli ascensori, il nuovo testo legislativo sancisce una sostanziale equiparazione tra i due (dovendosi così intendere la relativa equiparazione della disciplina che li accomuna). Importante la novità che riguarda l’impugnazione delle delibere assembleari: se nella vecchia disciplina il legittimato era solamente il condomino intervenuto in ASSEMBLEA, con il nuovo testo di riforma ciò sarà possibile anche per l’assente e l’astenuto, oltre che per il dissenziente. Tale modifica è stata resa possibile mediante l’introduzione del nuovo articolo 15, che addirittura sostituisce (e non semplicemente modifica) il previo art. 1137 del codice civile, che in precedenza regolava la materia.Nella nuova riforma condominiale, le innovazioni nell’ambito della SICUREZZA e delle assemblee sono molteplici: per quel che concerne le innovazioni da apportare allo stabile, quelle che hanno come oggetto la sicurezza o la salubrità dell’edificio stesso o delle parti comuni, abbattimento di barriere architettoniche, controllo dei consumi energetici, parcheggi, costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, radiotelevisivi e telematici potranno essere poste in essere se approvate, in ambito assembleare, dalla maggioranza degli intervenuti (essendo sufficiente che rappresentino una quota millesimale del condominio pari almeno alla metà). Questa la novità dell’art.5 del nuovo disegno di legge, che così novella il precedente art.1120 codice civile. Per le innovazioni con oggetto diverso, invece, trova conferma la precedente disciplina del suddetto articolo di legge: queste troveranno la loro esistenza solamente se approvate a maggioranza degli intervenuti in assemblea, ma che rappresentino una quota millesimale di due terzi, e non più semplicemente della metà. Il nuovo art.6 sostituisce il precedente art.1122 in tema di pregiudizio alle parti comuni; si sarà impossibilitati alla esecuzione di opere che possano recare danno alle parti comuni (o anche solo un pregiudizio alla stabilità dell’edificio, all’estetica e al decoro dello stesso). In ogni caso, è obbligatorio l’avviso dell’inizio dei lavori all’amministratore, che si preoccuperà poi di metterne a conoscenza anche il resto della relativa assemblea. Per quanto riguarda la ripartizione delle SPESE di manutenzione delle scale e degli ascensori, il nuovo testo legislativo sancisce una sostanziale equiparazione tra i due (dovendosi così intendere la relativa equiparazione della disciplina che li accomuna). Importante la novità che riguarda l’impugnazione delle delibere assembleari: se nella vecchia disciplina il legittimato era solamente il condomino intervenuto in ASSEMBLEA, con il nuovo testo di riforma ciò sarà possibile anche per l’assente e l’astenuto, oltre che per il dissenziente. Tale modifica è stata resa possibile mediante l’introduzione del nuovo articolo 15, che addirittura sostituisce (e non semplicemente modifica) il previo art. 1137 del codice civile, che in precedenza regolava la materia.
Tags: assemblee, sicurezza, spese
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