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CLASS ACTION DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIANA

CLASS ACTION DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIANA: Tutele collettive dei lavoratori della Formazione Professionale Siciliana: IL 17 giugno 2015 la prima assemblea dei ricorrenti Giorno 17 giugno 2015,alle ore 15:00, presso l’aula magna dell’Università PEGASO – Palazzo Mazzarino, sita in Palermo nella Via Maqueda n° 383, si terrà la prima assemblea dei lavoratori della formazione professionale siciliana. L’invito è rivolto a coloro i quali hanno già aderito alle tutele collettive nazionali ed europee promosse dallo studio legale Fasano, con il gruppo degli Irriducibili della Formazione Professionale e i COBAS. Non solo. La partecipazione è libera anche per tutti coloro i quali non hanno ancora aderito ed intendono farlo; i termini di adesione, infatti, sono stati riaperti. Sarà questa la sede per fare il punto della situazione ed illustrare il percorso legale che condurrà i ricorrenti in Europa. L’obiettivo è quello di interagire con il lavoratore al fine di avviare congiuntamente il tragitto verso una “legalità a dimensione europea”. La class action mira a ripristinare una situazione di legalità lesa. Un tentativo legale volto ad otteneredue risultati: o il risarcimento del danno, o una soluzione alternativa all’impiego.La Regione si è resaresponsabile di una grave strage giuridica in danno di tutti i lavoratori subordinati che operano nel settore della formazione professionale siciliana. Nel Vostro caso, tanto per fare un esempio giànoto, operano ex lege le garanzie occupazionali per la salvaguardia del posto di lavoro. In buonasostanza, nel caso di crisi aziendale, l’ente di formazione avrebbe dovuto applicare la superiore normativa.Ma non lo ha fatto. Da qui una duplice responsabilità: pecuniaria e di omesso controllo sull’operatodell’ente di formazione – che non ha applicato le norme protezionistiche. La Regione è direttamenteresponsabile. Ricordiamo i principi della circolare 10/94. Prettamente operativi nel Vostro caso. Perché non applicare, ad esempio, anche lo strumento della mobilità esterna? Gli strumenti ci sono, sono loro che non li vogliono applicare. La nostra azione mira principalmente a questo: far dichiarare una voltaper tutte un principio basilare e normativamente esistente: la Legge 223/1991 non si applica ai lavoratori della Formazione Professionale Siciliana. Del resto, il dato normativa è chiaro edinequivocabile: in materia di mobilità del personale del settore della formazione professionale, l’interaprocedura è normativamente contemplata dall’allegato 12 del CCNL per la formazione professionale biennio2012-2013, il quale espressamente richiama l’art. 26 del CCNL per la formazione professionale triennio1994 -1997. Non solo. l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993 cosl recita: “Al personale iscrittoall’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n.24 con rapporto di lavoro a tempoindeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativaprevisto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”;Conseguentemente, l’art. 2, comma 2- bis sancisce: “L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1,rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. Sul piano delle sequenze normative violate è, poi, interessante notare, lo stravolgimento giuridicoapplicato ai criteri resi con nota assessoriale n° 10/1994. Ed infatti: “Al fine di garantire lasalvaguardia occupazionale degli operatori della formazione professionale, presso gli Uffici Provincialidel Lavoro competenti per provincia, saranno istituite apposite liste, distinte come appresso:
A)posto in mobilità
ai sensi dell’art. 27 del CCNL 89191. Il presupposto per l’inserimento nelle liste di cui sopra è quello di un contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Come ci muoveremo. La nostra azione è rivolta principalmente alle Autorità Europee. Uniche in grado di fermare questo vergognoso scempio pecuniario che solo la nostra Regione ha saputo fare così bene. Perché crediamoche in Italia, dove tutto è politicizzato, nessuno, sarà in grado di assumersi una responsabilità cosìgrande: far crollare il castello di bugie creato ad hoc, per eliminare le palesi responsabilità amministrative, contabili e legali.
Ecco gli step legali che seguiremo:
1.Denunzia al Mediatore Europeo:AI Mediatore sono rivolte le denunce relative ai casi di cattiva amministrazione che coinvolgono istituzioni e organismi dell’Unione europea. Possono sporgere denuncia alMediatore europeo i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e le persone residenti in uno Statomembro. Possono anche sporgere denuncia al Mediatore le imprese, le associazioni e altri soggetti cheabbiano sede nell’Unione europea. Il Mediatore potrà risolvere il problema segnalandolo semplicementeall’istituzione, organo, ufficio o agenzia in questione. Se il caso non viene chiarito, il Mediatorecercherà una soluzione amichevole, che risolva il problema e soddisfi il ricorrente. In caso di esito negativo, il Mediatore può formulare delle raccomandazioni all’istituzione interessata. Se questa non accetta le sueraccomandazioni, il Mediatore può presentare una relazione ufficiale al Parlamento europeo in modo taleche quest’ultimo possa intraprendere le iniziative politiche necessarie. 2. Diffida alle autorità competenti: Procura della Corte dei Conti, Procura della Repubblica presso ilTribunale. 3. Attivazione azioni risarcitorie (Vogliamo anche arrivare fino in Corte di Giustizia).; 4.Manifestazioni pacifiche da parte di tutti gli iscritti; 5.Denunzia e segnalazione a programmi televisivi di forte impatto nazionale. 6.Tavoli di studio e ricerca tra avvocato e lavoratore. 7. Possibili impugnazioni al TAR di atti lesivi

Distinti saluti Avv. Angela Maria Fasano, Gli Irriducibili della Formazione, COBAS

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