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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008, testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce l’importanza, nella determinazione delle misure di prevenzione e protezione per l’impresa, della fase di consultazione e partecipazione dei lavoratori.
Tale processo di consultazione è attuato dal Datore di Lavoro consultando la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), una figura designata direttamente dai lavoratori dell’azienda con le seguenti modalità, in funzione del numero di lavoratori occupati:

  • sino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
  • più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Anche il numero minimo di RLS è funzione del numero di lavoratori occupati secondo quanto di seguito riportato:

  1. un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  2. tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  3. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

I compiti attribuiti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza consentono a tale figura di poter determinare la corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare di poter “vigilare” sull’attenta individuazione e valutazione dei rischi, sulla corretta scelta ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione ivi compresa la formazione dei lavoratori, potendo esprimere in merito un parere che tuttavia ha solo valore consultivo.
Nel dettaglio, secondo quanto disciplinato all’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di il RLS:

  1. deve poter accedere a tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. deve essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  5. deve ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. deve ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. può promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  8. può formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  9. deve partecipare alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  10. può fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
  11. può avvertire direttamente il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  12. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti.

Per poter tuttavia ottemperare a questo incarico il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve ricevere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, della durata minima di 32 ore, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Tale formazione è disciplinata più nel dettaglio dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.” il quale declina per il corso i seguenti contenuti minimi:

  • lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:
  • principi costituzionali e civilistici;
  • la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
  • i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
  • la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
  • la valutazione dei rischi;
  • l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione.

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