L’emanazione del Decreto Legislativo n. 276/03 in un quadro costituzionale rinnovato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001 ha preso atto del ruolo più ampio da attribuire alle Regioni nella disciplina dell’apprendistato. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti formativi va riconosciuta alle Regioni una competenza esclusiva, ed è la prima volta che le amministrazioni territoriali si confrontano con tale potestà in relazione all’apprendistato.Tuttavia, come ha chiarito la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2005, sugli aspetti specifici che attengono alla formazione impartita all’interno delle aziende permane una competenza statale; per cui si può parlare più correttamente di una concorrenza di competenze fra Stato e Regioni nella disciplina degli aspetti formativi relativi all’apprendistato.In ogni caso, il riconoscimento alle Regioni di un ruolo di co-protagonismo ha implicato il rinvio a successive regolamentazioni regionali per rendere pienamente operativa la riforma dell’apprendistato delineata dal Decreto Legislativo n. 276/03. Anche con riferimento all’apprendistato per il conseguimento di titoli di studio o di alta qualificazione, che la circolare del Ministro del Lavoro n. 40/04 ha dichiarato immediatamente operativo, rimane un ruolo centrale delle Regioni nel dare concretamente avvio alla definizione dei progetti per procedere alle assunzioni.Trascorsi oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276/2003, sembra opportuno, quindi, fare il punto sullo stato di attuazione di tale norma, attraverso un monitoraggio di quanto sta accadendo nei diversi territori. Tale monitoraggio è stato realizzato dall’ISFOL ed è stato condotto sulla base dell’analisi documentale degli atti emanati, degli esiti di interviste ai funzionari regionali che si occupano degli interventi per l’apprendistato e ad alcuni rappresentanti delle parti sociali a livello nazionale e locale. Il termine finale individuato per procedere ad un’analisi dei risultati è stato il 10 aprile 2005; pertanto, il testo dell’ISFOL fa riferimento agli atti emanati entro quella data ed è articolato in tre sezioni, ognuna dedicata ad illustrare lo stato di avanzamento nell’attuazione delle tre nuove tipologie di contratto di apprendistato definite dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003.L’analisi è stata incentrata sugli atti formali emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome, o che comunque hanno visto un coinvolgimento significativo di questi soggetti istituzionali; è rimasto fuori l’esame della contrattazione collettiva emanata ai diversi livelli, nazionale, regionale, territoriale e aziendale, che sarà invece oggetto di trattazione specifica nell’ambito di un altro Rapporto ISFOL.In generale il monitoraggio ha rivelato che, a diciotto mesi dall’entrata in vigore del DLgs 276/03 ancora l’applicazione della riforma dell’apprendistato è ampiamente disattesa. Infatti, nella maggior parte delle Regioni l’unico contratto di apprendistato tutt’ora operativo è quello che fa riferimento all’art. 16 della Legge 196/97 (oltre che, ovviamente, alla Legge quadro n. 25 del 1955). Eppure, proprio negli ultimi mesi si è registrato un significativo interesse da parte delle amministrazioni territoriali e delle parti sociali ad accelerare la messa a regime della Legge Biagi, nel tentativo di rendere operativi i nuovi contratti di apprendistato prima che la scadenza elettorale bloccasse l’operatività delle Giunte regionali rinviando la definizione degli atti formali alla nuova legislatura.
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Tags: contratto lavoro apprendistato normative
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