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Le procedure standardizzate sono il modello di riferimento, approvato dalla commissione consuntiva permanente recepite dal decreto ministeriale del 30 novembre 2012, sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti: 1.descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; 2.identificazione dei pericoli presenti in azienda; 3.valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; 4.definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008 smi, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e 7 la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati: 1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni 2) identificazione dei pericoli presenti in azienda 3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate 4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria. Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all’art. 15 e sono così sintetizzabili: ? l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; ? la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione); ? il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature; ? la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ? il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria); ? l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori; ? la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; ? le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; ? l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza); ? la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; ? la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza
Dal 30/6/2013 le aziende con meno di 10 dipendenti devono avere il dvr (documento valutazione dei rischi) secondo le procedure standardizzate. Edirama, per facilitare la compilazione di tali documenti, ha pubblicato 4 modelli per:_ negozio_ studio professionale/ufficio_ bar_ idraulico I modelli sono già pre-compilati per quanto riguarda le fasi di lavorazione, le mansioni, le attrezzature, le sostanze, i rischi e i pericoli, le misure attuate, le misure di miglioramento da adottare e devono essere solo personalizzati con i dati aziendali e un minimo di adattamento alla specifica realtà Ogni modello presenta una parte introduttiva relativa alle modalità per realizzare la valutazione dei rischi. La compilazione è guidata da note in colore rosso. Maggiori informazioni dal seguente link Ediramawww.sicurezzapratica.it
Tags: modello dvr, modello dvr procedure standardizzate, valutazione rischi
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