Nozione di Diritto PenaleDiritto Penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (pena), reprime e previene determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che esso persegue.Caratteri del Diritto PenaleIl diritto penale è diritto:– positivo, in quanto è generato solo da norme giuridiche poste dallo Stato;– statuale, poiché, appunto, le norme che lo compongono possono essere emanate solo dallo Stato e non da altri Enti (es. Regioni);– autonomo e accessorio, nel senso che vi sono norme caratterizzate da autonomia rispetto agli altri rami dell’ordinamento, ad esempio nel significato da attribuire ad un determinato termine pur presente in quei rami (es. nozione di domicilio descritto nel 615 c.p. è più ampio di quello contenuto nel codice civile all’art. 43); accessorio invece per quelle norme che disciplinano materie richiamandosi alla normative per essa prevista in altri rami dell’ordinamento, in questi casi il giudice dovrà non solo constatare fatti ma anche applicare quelle norme giuridiche extra penali (è il campo occupato da i c.d. elementi normativi della fattispecie legale (ad esempio quando si parla di altruità della cosa nel furto sta a denotare che la cosa non è di proprietà dell’autore e il relativo accertamento comporta l’applicazione al caso concreto delle regole civilistiche sui modi di acquisto del diritto di proprietà);– pubblico, in quanto è un ramo del diritto pubblico interno (l’interesse ala prevenzione e repressione dei reati costituisce sempre un interesse puibblico, l’interesse generale ad una pacifica e ordinata convivenza sociale).Partizioni del diritto penalediritto penale:– fondamentale, quello contenuto nel Codice Penale (quello vigente è quello approvato con R.D. 1938 del 1930 ed entrato in vigore il 1° luglio 1931 (codice Rocco), codice che ha subito notevoli modifiche nel corso degli anni;– complementare, quello contenuto nelle varie leggi speciali che prevedono autonome figure di reati;– comune, quello che si applica a tutti i soggetti senza distinzione alcuna;– speciale quello che si applica soltanto a determinati soggetti in quanto appartenenti a determinate categorie (es. il diritto penale militare);Elementi costitutivi della norma penaleNorma penale in senso stretto può ritenersi solo quella disposizione di legge vieta un determinato comportamento minacciando in caso di trasgressione, l’inflizione di una pena.Essa è costituita da:– il precetto, ossia il comando o il divieto– la sanzione, ossia la conseguenza giuridica che deriva dall’inosservanza del precetto. Fonti del Diritto Penale e il principio di Legalità In diritto penale il numero delle fonti è più limitato rispetto agli altri rami dell’ordinamento in quanto l’art. 25 della Costituzione pone un’espressa riserva di legge, intesa come riserva di legge statale (legge ordinaria dello Stato ed atti ad essa equiparati: decreti legge e decreti legislativi). Tale riserva di legge è in stretta correlazione con il principio di legalità sancito dall’art. 1 del Codice Penale, secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, ne con pene che non siano da essa stabilite: nullum crimen nulla poena sine lege. Corollari del principio di legalità sono: – riserva di legge come già detto; – tassatività, ossia che il precetto penale deve descrivere il comportamento vietato in mdo preciso e non generico; – irretroattività, ossia che la legge penale non può avere efficacia retroattiva, ma può disciplinare solo per il futuro salvo se più favorevole); – divieto di analogia in malam partem. Altri principi fondamentali connessi ricavati dalla dottrina e utilizzati in giurisprudenza sono: – principio di materialità: il reato è un comportamento umano materialmente estrinsecato nel mondo esteriore, quindi non è punibile la sola intenzione di commettere un reato; – principio di offensività, il fatto tipico deve essere realmente ed effettivamente offensivo del bene protetto, quindi la sanzione penale nel caso concreto va applicata solo laddove si verifichi l’offesa come lesione attuale (danno) o meramente potenziale (pericolo) di un bene o interesse giuridicamente tutelato dall’ordinamento; – principio di soggettività e colpevolezza (art. 27 Cost.): l’illecito penale deve essere casualmente e psicologicamente proprio del soggetto agente, cioè per giungere alla concreta punibilità dell’agente, oltre al fatto materiale è richiesta l’esistenza di un nesso psicologico tra il soggetto e l’evento, in poche parole occorre l’attribuibilità psicologica del fatto reato alla volontà dell’agente. da ciò deriva il divieto di una responsabilità penale per fatto altrui nonchè di ogni ipotesi di responsabilità in cui si prescinde dalla colpevolezza dell’agente. Oltre a questi principi, dalla riserva di legge sono colegati altri problemi connessi all’mmissibilità di altre fonti normative all’interno del diritto penale: – decreti legislativi e decreti legge: la tesi prevalente è quella dell’ammissibilità, con la precisazione però che il Giudice non può fondare una condanna sulla base di un decreto legge non ancora convertito in legge. – Leggi regionali: non possono comminare ne sanzioni penali ne prevedere ipotesi di reato, non possono variare o modificare l’ordinamento penale vigente, non possono rimuovere le norme penali statali; – Normativa Comunitaria: essa può contribuire alla specificazione del precetto penale, sia a condizionare l’ambito di applicazione in virtù del primato del diritto comunitario sul diritto interno, ma rimane esclusa la possibilità che essa possa prevedere l’intera configurazione di un reato; – la consuetudine incriminatrice o abrogatrice non è ammessa, mentre quella interpretativa è generalmente ammessa dalla dottrina.
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