Le cartelle esattoriali notificate direttamente da Equitalia a mezzo posta sono inesistenti. Questo è l’assunto contenuto in due sentenze della CTP di Lecce, più precisamente la sentenza n. 909/05/09 e la sentenza n. 436/02/10 ( vedi massime tributarie di questo sito). Le vicende esaminate dalla commissione attengono nel primo caso ad un’iscrizione ipotecaria conseguente a notifiche di cartelle per tributi erariali, nel secondo caso oggetto di impugnazione è stata direttamente la cartella notificata a fronte di debiti tributari. In entrambi i casi la commissione accoglie la tesi del ricorrente fondata su una lettura letterale dell’art. 26 DPR 602/1973, laddove al primo comma individua i soggetti abilitati; escludendo quindi che la notifica possa esser fatta direttamente dal concessionario. Tale tesi è poi rafforzata dal confronto con la formulazione previgente dello stesso articolo che recitava: “ …. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. … “. Sembra legittimo affermare che il legislatore non prevedendo espressamente, come in precedenza, la notifica diretta da parte dell’esattore abbia inteso escludere tale possibilità dal 01 luglio 1999, data di entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 26 succitato. Il legislatore ha voluto stabilire una garanzia maggiore per la notificazione di atti sostanziali che incidono nella sfera patrimoniale del contribuente. La facoltà che vien concessa all’interno dello stesso art. 26 di effettuare la notifica a mezzo raccomandata è da intendersi come facoltà concessa ai soggetti abilitati individuati all’interno dello stesso comma. Infine si osserva come la norma parli espressamente di notifica e non di comunicazione della cartella di pagamento a mezzo raccomandata. Pertanto, mancando la notificazione, deve concludersi che non è mai stato portato a termine il procedimento della formazione della cartella la quale deve essere annullata. La notificazione a mezzo posta fatta direttamente dal concessionario manca quindi totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione giuridica e pertanto deve ritenersi la notifica inesistente. http://www.tasse-tasse.net/ Le cartelle esattoriali notificate direttamente da Equitalia a mezzo posta sono inesistenti. Questo è l’assunto contenuto in due sentenze della CTP di Lecce, più precisamente la sentenza n. 909/05/09 e la sentenza n. 436/02/10 ( vedi massime tributarie di questo sito). Le vicende esaminate dalla commissione attengono nel primo caso ad un’iscrizione ipotecaria conseguente a notifiche di cartelle per tributi erariali, nel secondo caso oggetto di impugnazione è stata direttamente la cartella notificata a fronte di debiti tributari. In entrambi i casi la commissione accoglie la tesi del ricorrente fondata su una lettura letterale dell’art. 26 DPR 602/1973, laddove al primo comma individua i soggetti abilitati; escludendo quindi che la notifica possa esser fatta direttamente dal concessionario. Tale tesi è poi rafforzata dal confronto con la formulazione previgente dello stesso articolo che recitava: “ …. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. … “. Sembra legittimo affermare che il legislatore non prevedendo espressamente, come in precedenza, la notifica diretta da parte dell’esattore abbia inteso escludere tale possibilità dal 01 luglio 1999, data di entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 26 succitato. Il legislatore ha voluto stabilire una garanzia maggiore per la notificazione di atti sostanziali che incidono nella sfera patrimoniale del contribuente. La facoltà che vien concessa all’interno dello stesso art. 26 di effettuare la notifica a mezzo raccomandata è da intendersi come facoltà concessa ai soggetti abilitati individuati all’interno dello stesso comma. Infine si osserva come la norma parli espressamente di notifica e non di comunicazione della cartella di pagamento a mezzo raccomandata. Pertanto, mancando la notificazione, deve concludersi che non è mai stato portato a termine il procedimento della formazione della cartella la quale deve essere annullata. La notificazione a mezzo posta fatta direttamente dal concessionario manca quindi totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione giuridica e pertanto deve ritenersi la notifica inesistente
Tags: cartella, contenzioso, fisco, imposte, irap, ires, irpef, iva, ricorso, rimborso, tasse
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