http://www.gennaro-de-natale.com/2011/06/diritto-alla-salute-danno-per-mancata.html Il Sig. _________________, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,
p r e m e s s o
– 1) che, in data 10 luglio 2008, alle ore 10,00 circa, l’istante è stato ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera ___________________, a causa di scompenso cardiaco, in quanto affetto da bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO IV grado severo) e da cardiopatia ischemica cronica;
– 2) che, durante il periodo di tempo necessario ad effettuare gli accertamenti e le analisi di rito al Presidio di Pronto Soccorso, e fino all’effettivo ricovero in reparto, l’istante, affetto da incontinenza urinaria, è rimasto adagiato su una barella con un pannolone sporco di urina e di feci per ben sette ore!!!, per di più sotto un condizionatore acceso emanante aria fredda;
– 3) che, come risulta da allegata CTU medico legale del dott. ______________, commissionata dal Tribunale di ______, Sezione Lavoro, in occasione di un ricorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità (beneficio concesso con decorrenza 01/02/2008), l’istante utilizza pannoloni…. per cui necessita di attenta igiene personale per evitare l’insorgenza di complicanze, come infezioni o piaghe da decubito;
– 4) che il ricorrente, a causa delle condizioni cognitive e motorie associate all’insufficienza respiratoria, è incapace di attendere autonomamente alle comuni attività di vita quotidiana di provvedere autonomamente ad una attenta igiene personale;
– 5) che, nonostante i ripetuti solleciti, inviti ed offerte di aiuto da parte dei familiari dell’istante, il personale del Pronto Soccorso, benché responsabile dello stato di salute del paziente, non ha provveduto alla pulizia ed alla sostituzione del pannolone e a prestare la necessaria assistenza al paziente, lasciandolo così in una situazione di grave disagio e sofferenza, sia fisica che psichica;
– 6) che il personale dell’Ospedale non ha nemmeno consentito ai familiari, presenti nella sala esterna di attesa del PS, di prestare le necessarie cure al paziente, né di provvedere alla sostituzione del pannolone sporco;
– che, nei fatti sopra descritti, si ravvisano violazione e lesione del diritto alla salute in senso ampio e del diritto alla dignità umana, diritto all’immagine, all’onore ed alla reputazione, diritti tutti costituzionalmente garantiti (Cass. 10/5/2005 n. 9801) da norme immediatamente precettive;
– che i fatti sopra descritti, inoltre, costituiscono trattamento degradante, e in quanto tale, proibito dall’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata con legge 4/8/1955 n. 848. A tal proposito, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha stabilito che costituisce un trattamento degradante, e in quanto tale proibito dal citato art. 3, quel trattamento che … sia suscettibile di causare all’interessato un’umiliazione o un avvilimento di una certa gravità (CEDU, 25/2/1982, n. 48);
– che, per effetto delle disfunzioni, della disorganizzazione e della carenza di personale, l’istante ha subito una forzata immobilità in condizioni igieniche decisamente insalubri e disumane per un notevole lasso di tempo ( 7 ore!!! );– che, ben può ritenersi la suddetta situazione sensibilmente pregiudizievole della dignità della persona: costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerumque accidit che una persona in una simile circostanza sia lesa nella sua dignità, reputazione ed immagine, che vengono inevitabilmente offuscate da (ed in) simili situazioni, e la prova circa l’esistenza del danno esistenziale può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni (Cass. SS. UU. 24/3/2006 n. 6572);
– che la suddetta situazione risulta altresì sensibilmente pregiudizievole dello stato di salute della persona, in quanto in simili circostanze, un paziente che soffre di incontinenza vede leso in misura oltremodo grave il suo diritto alla salute in senso ampio;
– che, il diritto a ricevere le cure e l’assistenza necessaria è un diritto primario insopprimibile e non limitabile da ragioni organizzative della struttura ospedaliera. Il diritto alla salute, infatti, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l’integrità (Cass. SS. UU. 21/3/2006 n. 6218);
– che, la norma costituzionale sul diritto alla salute non può non essere letta in armonia con gli altri principi costituzionali che tutelano l’individuo, quali, appunto, l’obbligo di rispettare la dignità della persona.
Tanto premesso, l’istante come in atti rapp.to, difeso e dom.to,
Tags: assistenza, danno, morale, ospedale, risarcimento
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