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Oggi giorno nel campo delle Sicurezza i Professionisti stanno acquisendo sempre maggiori responsabilità. Un classico esempio è dato dal nuovo Decreto Ministeriale del 1 Agosto 2011 n. 151 nel campo della Prevenzione Incendi. Col suo avvento non solo sono state introdotte notevole semplificazioni procedurali che consentono in maniera più snella di avviare un’attività senza la necessità di attendere il cosìddetto CPI (Certificato di Prevenzione Incendi). Oggi, per molte delle attività esistenti (in categoria A e B) è sufficiente presentare la SCIA presso il SUAP (per le regione che già lo prevedono – quasi nessuna!) oppure al Comando dei V.V.F. Inoltre sono state snelliti anche gli obblighi e i controlli da parte dei V.V.F. che potranno effettuare dei controlli a campione presso le attività in categoria A e B mentre si recheranno sempre presso quelle in categoria C al fine di approvare o meno il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Ovviamente quanto appena descritto è solo un’esemplificazione delle nuove procedure che invito ad approfondire all’interno della Comunità WOS (www.workonsecurity.com) ove sono presenti forum e possibilità di scrivere articoli in questo mondo sempre più complesso e regolato: la Sicurezza. Entrando un pochino più in dettaglio possiamo anche dire che il d.p.r. n.151 differenzia le attività soggette alla prevenzione incendi in tre categorie: A, B e C. Sono tutte elencate all’interno dell’allegato I e sono assoggettate a diverse discipline sulla base del rischio connesso all’attività, alla presenza di regole tecniche e alla necessità di tutela della pubblica incolumità. Per le attività appartenenti alla categoria A soggette alle norme tecniche, non fornendo rischi particolare per la pubblica incolumità, non è più previsto il parere di conformità sul progetto. Per tutte le categorie di attività è ora necessario, da parte del titolare, fare una richiesta formale di inizio attività (segnalazione di inizio attività) che corrisponde alla vecchia richiesta del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi). Inoltre, per quanto riguarda le attività nelle categorie A e B, i controlli da parte dei V.V.F. possono avvenire entro 60 giorni ed anche tramite metodo a campione. Per le attività in categoria C, il Comando dei V.V.F. effettua sempre il controllo entro 60 giorni. In questo modo si potranno garantire controlli a difesa della pubblica incolumità su tutte le attività che presentano un elevato rischio. Quel che si evince è quindi una notevole semplificazione ed un effettivo spostamento di responsabilità a favore dei Professionisti in relazione a certificazioni ed asseverazioni che verranno approfondite in altri articoli. Ovviamente non sono incluse nel processo di esemplificazione delle procedure le attività industriali ad alto rischio che comportano ancora la presentazione di un rapporto di sicurezza secondo il d.lgs. del 17 agosto 1999 n. 334 e successive integrazioni.Pongo infine l’attenzione sul fatto che il nuovo decreto 151 contempla al suo interno la possibilità di effettuare successive modifiche dovute a mutamenti nell’ambito della tutela della pubblica incolumità.
Grazie per la cortese attenzione
Tags: antincendio, decreto 151, incendi, prvenzione, Vigili del fuoco
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