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Le eccezioni preliminari secondo Alessandro Traversi.

Mi pregio di riportare in questo mio breve intervento delle ottime e condivise (massimamente dal sottoscritto) osservazioni del Traversi (Avvocato penalista e Docente presso la scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza) in materia di eccezioni preliminari (osservazioni introduttive al completissimo volume “Eccezioni e questioni preliminari nel processo penale”). L’Autore sottolinea l’importanza di un approccio preparato ed attento del difensore fin dalle prime battute del processo penale teso (oltre che ad affrontare in maniera efficace il merito ovvero a confutare il coacervo accusatorio alla base della pretesa punitiva della Pubblica Accusa) a sollevare le opportune doglianze in caso di violazione delle disposizioni legali inerenti la forma e, in generale, il mancato rispetto delle norme procedurali. La tesi del Traversi costituisce il primo passo della difesa organizzata dallo Studio Legale de Lalla (come più volte ed in diversi argomenti ribadito nel sito dello Studio www.studiolegaledelalla.it) attento a contrastare l’accusa tanto in relazione agli indizi ed alle prove dedotte dal PM quanto – come detto – in riferimento al rispetto delle formalità del diritto procedurale penale (procedura nella quale la forma E’ la sostanza). Vediamo nello specifico la posizione dell’Autore. “Il metodo più efficace di difesa, nel processo con rito ordinario, è evidentemente quello di esercitare il “diritto alla prova” sancito dall’art. 190 c.p.p., presentando, nei termini prescritti, liste di testimoni e/o consulenti tecnici al fine di confutare le prove dell’accusa o prospettare l’esistenza di ipotesi alternative incompatibili con quella del pubblico ministero, nonché controinterrogare nel corso dell’istruttoria dibattimentale i testi “ostili”, come del resto contemplato nell’art. 111, terzo comma, della Costituzione. A volte però, anche le eccezioni preliminari, intendendosi come tali quelle proposte nella fase degli atti preliminari al dibattimento, segnatamente entro il termine di cui all’art. 491, comma 1 c.p.p. possono risultare utili ai fini difensivi. Basti pensare alle eccezioni di incompetenza o di nullità del decreto di citazione che, se accolte, determinano il rinvio del dibattimento ed un conseguente guadagno di tempo che, oltre a giovare ai fini della prescrizione, in ogni caso comporta un affievolimento dell’allarme sociale per il reato asseritamente commesso e, di conseguenza, spesso anche se non sempre un minore “accanimento” nel perseguirlo. Per non parlare dei casi (rari ma talora si verificano) in cui un’eccezione accolta di nullità o inutilizzabilità di determinati atti (per esempio, di intercettazioni telefoniche ed ambientali in processo in cui la prova si fonda essenzialmente su di esse) ha effetti dirompenti, l’equivalente di un siluro che determina l’“affondamento” del processo. È difficile, infatti, che un processo, specialmente se composto di numerosi faldoni e relativo a plurimi imputati, non presenti qualche profilo di violazione o inosservanza di norme processuali, ancorché appaia a prima vista inattaccabile. Nell’ormai lontano 1941, presso i cantieri tedeschi di Hamburg Altona fu varata la “Bismark”, la più grande corazzata mai costruita, blindatissima, ritenuta inaffondabile. La flotta inglese iniziò subito a darle la caccia nel Nord Atlantico, ma senza successo, poiché i colpi che la raggiungevano ne scalfivano appena la spessa corazza. Fino a che un siluro lanciato da un piccolo aereo non attinse il timone, facendo sì che la nave, non potendo più manovrare, fosse accerchiata e poi affondata. Questo per dire, fuor di metafora, come, certe volte, anche un banale errore di notifica, un termine non rispettato, una prova illegittimamente acquisita o un capo di imputazione non correttamente formulato, se fatto oggetto di specifica e tempestiva eccezione, possa comportare effetti devastanti per l’intero processo”. Grazie a poche righe comprendiamo appieno l’importanza di un’assistenza difensiva attenta a tutto campo laddove – nel processo penale – anche un particolare può fare la differenza tra una assoluzione o una condanna. http://www.studiolegaledelalla.it

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