L’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro alla redazione di […] un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il documento deve essere unico per tutti gli appalti. Ne consegue automaticamente che è un documento dinamico che evolve in funzione dei contratti in essere. Il DUVRI dovrebbe essere allegato a tutti i contratti di appalto e la sua versione aggiornata comunicata a tutte le imprese appaltatrici. L’obbligo di redazione del DUVRI è fatto al datore di lavoro della società committente. Il DUVRI non può quindi essere richiesto alle imprese appaltatrici anche se esse si avvalgono di subappaltatori. Il documento dovrebbe però essere il risultato della collaborazione tra l’azienda committente e le imprese appaltatrici per la definizione dei rischi di interferenze. Il contenuto del DUVRI potrebbe essere il seguente: – Campo di applicazione – Riferimenti normativi – Dati identificativi azienda committente – Modalità operative in caso di lavori in appalto – Attività svolta dalla committente e mansionario – Dati identificativi società appaltatrice – Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario – Documentazione – Altri rischi (elettrico, uso attrezzature, gestionali, chimico, ambienti di lavoro, rumore, biologico, lavorazioni sulle coperture) – Rischi da possibili interferenze – Gestione delle emergenze IL DUVRI va redatto quando si verificano contemporaneamente: – la presenza di interferenze. – la presenza di almeno un contratto (formalizzato o no) con imprese appaltatrici che implica la presenza di esse all’interna dell’azienda committente I tre primi comma dell’articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
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