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Rumori e immissioni moleste in Condominio

 Le liti condominiali che più
spesso sfociano in liti giudiziarie, sono quelle legate alla immissione di
rumori e odori, fuori dalla normale tollerabilità.

Il
codice civile pone una tutela in tal senso all’art.844, “vietando immissioni di fumo e calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e
simili propagazioni
”. Col passare del tempo e per elaborazioni
giurisprudenziale, la tutela, una volta appannaggio del Giudice di Pace, viene
oggi maggiormente garantita dall’intervento del giudice unico, servendosi
sempre più spesso della procedura di cui all’art.700. Il provvedimento d’urgenza infatti garantisce in molti casi l’interruzione
immediata di quelle esalazioni e/o immissioni di suoni molesti, con un velocità
che una normale procedura giurisdizionale non può tecnicamente garantire
.
I problemi de quo sono sempre più tipici dei condomini, dai quali, causa i
materiali di costruzione ormai utilizzati, è norma avvertire ogni e qualsiasi
rumore proveniente dagli appartamenti attigui, o ancor peggio provenienti dalle
attività commerciali poste al piano terra solitamente.

I
rimedi avverso tali problematiche potrebbero trovare una tutela, anche tramite
intercessione dell’amministratore, solo se sono state previste sanzioni per i
trasgressori della quiete condominiale, diversamente le alternative sono di tre
tipi:

1)
ricorso al Giudice di Pace, competente per questa materia;

2)
ricorso alla procedura d’urgenza di cui all’art 700 cpc, in tutela della
propria salute

3)
ricorso  all’Agenzia regionale
dell’ambiente; si tratta di una scelta che ha un senso solo in caso di rumori
provocati da un’attività commerciale, industriale o un ristorante, per cui
esistano norme di contenimento dell’inquinamento in applicazione della legge
447/95. Consigliamo anche di visitare Condominioweb.com –condominio.

Il
problema che bisogna porsi, però, è quando un rumore è veramente
intollerabile
? Per giurisprudenza costante, un rumore è
intollerabile  quando supera di 3 decibel
il rumore di fondo dell’ambiente. I controlli effettuati dall’ente preposto
piuttosto che dal consulente di parte o nominato dal giudice, infatti, isolano
i rumori e li contestualizzano.

L’inconveniente
che più spesso si incontra, nel tentativo di  provare l’immissione di fumi o rumori
derivanti da atti volontari del privato condominio, è quello di fare un
rilevamento “a sorpresa”; nei casi
in cui, infatti, interviene un consulente del Giudice, costui, gioco forza,
deve avvertire la controparte della perizia a cui sta per dare inizio, falsando
di fatto il risultato, in quanto la persona ovviamente non dà corso a quelle
attività di produzione di suoni con radio ecc…..Ovviamente una
consulenza tecnica a sorpresa non potrà essere autorizzata e/o comunque
impugnata per mancanza del contraddittorio tra le parti.

Nel
caso delle esalazioni un’altra via è
quello di verificare se gli scarichi dei fumi sono stati realizzati
correttamente, con le giuste distanze da finestre, balconi, sporgenze, suolo o,
se sul tetto, superando oltre una certa quota il limite più alto dello stesso.
Per le unità esterne dei condizionatori bisogna verificare se sono stati
istallati nel rispetto del decoro dell’edificio.

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