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E’ entrato in vigore il 20 agosto scorso il D.Lgs. 106 sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Pubblicate le modifiche al D.Lgs. 106 sulla sicurezza sul lavoro.

 

Ecco le
principali modifiche introdotte.

 

SORVEGLIANZA
SANITARIA

Sono
stati aggiunti gli obblighi di:

inviare
i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria

comunicare
al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente
soggetto a sorveglianza sanitaria

 

DVR E
DUVRI

In
merito all’obbligo di consegna al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza su sua richiesta e per l’espletamento delle sue funzioni è stato
precisato quanto segue:

–       
possono essere consegnati al RLS anche
su supporto informatico

–       
in ogni caso possono essere consultati
esclusivamente in azienda

 

COMUNICAZIONE
ALL’INAIL DEI DATI ANTINFORTUNISTICI

È
previsto l’obbligo di comunicare all’INAIL e all’IPSEMA, nonché al SINP
(Sistema informativo nazionale per la prevenzione

–       
i dati e le informazioni relative agli
infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento (obbligo da assolvere ai fini statistici e informativi,
entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico)

–       
i dati e le informazioni relativi agli
infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni
(l’obbligo, da assolvere ai fini assicurativi, si considera adempiuto per mezzo
della denuncia di infortunio

 

COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEI NOMINATIVI
RLS

L’obbligo non è più previsto con cadenza annuale, ma solo in
riferimento agli RLS di nuova elezione o designazione, nonché in sede di prima
applicazione, ai rappresentanti già eletti o designati. Chi avesse già
provveduto a comunicare i nominativi degli RLS in carica al 31 dicembre 2008,
non dovrà fare alcuna ulteriore comunicazione, se non nel caso di variazioni
intervenute tra il 1 gennaio 2009 e la data di emanazione della circolare
esplicativa INAIL n. 43.

 

RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Si evidenzia come il nuovo decreto correttivo inserisce tra
gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di vigilare
sull’adempimento degli obblighi posti a carico dei preposti, dei lavoratori,
dei progettisti, dei fabbricanti, degli installatori e del medico competente,
ferma restando “l’esclusiva responsabilità” di tali soggetti qualora la mancata
attuazione sia “addebitabile unicamente agli stessi”

 

 

 

 

OBBLIGHI
CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO, D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

 

Tali obblighi operano a condizione che il datore di lavoro
abbia l’effettiva disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto
o la prestazione di lavoro autonomo.

Un’altra
innovazione riguarda il DUVRI, il legislatore, ha previsto alcuni casi in cui
viene meno l’obbligo:si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere
forniture di materiali o attrezzature e dei lavori o servizi la cui durata non
sia superiore ai due giorni (a condizione che le attività non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive
o altri lavori a rischio individuati nell’Allegato XI.

 

 

 

 

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