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Un modo efficace per fare progredire la propria azienda?

IL
CONTRATTO DI LEASING!

Così come chi non ha la possibilità o la
necessità di acquistare un immobile propende per un contratto di locazione,
allo stesso modo chi non ha intenzione di investire capitali per l’acquisto di
macchinari o attrezzature deperibili nel tempo ricorre ad un contratto di
leasing.

Con il termine leasing (dall’inglese
to lease” che significa affittare) si identifica la cosiddetta locazione
finanziaria
. Il leasing è un contratto
atipico, in quanto non espressamente disciplinato da norme del
codice civile; sorto nella sfera bancaria anglosassone
diverse decine di anni fa, ormai ha raggiunto una vastissima diffusione anche
in Italia e nel resto del mondo.

Con il contratto
di leasing un soggetto (detto locatore o concedente) concede ad
un altro soggetto (detto utilizzatore), dietro corrispettivo di un
canone periodico, il diritto di utilizzare un dato bene
per un determinato lasso di tempo; allo scadere di questo termine prefissato la
parte che ha ricevuto il godimento del bene può optare per la prosecuzione del
godimento, per la riconsegna del bene, per l’acquisto della proprietà mediante
versamento di un prezzo stabilito (“prezzo
di riscatto
”) o per la sostituzione del bene con un altro maggiormente
adeguato alle proprie esigenze. Per tutelare il locatore dai rischi di perdita
derivanti da un’eventuale insolvenza di pagamento dell’utilizzatore, il primo
canone corrisposto da quest’ultimo è solitamente più cospicuo rispetto ai seguenti
e, per tale motivo, è detto “maxicanone
iniziale”
.

Si distinguono solitamente due diverse tipologie di
leasing:

– leasing operativo;

– leasing finanziario

Il leasing
operativo
è la forma più arcaica assunta dall’istituto; in ambito civile,
tale forma di leasing è riconducibile allo schema tipico della locazione,
dell’affitto o del noleggio. L’impresa utilizzatrice ricorre ad esso per conseguire
la momentanea disponibilità di beni strumentali utili alla conduzione
dell’azienda. Contrariamente al leasing finanziario, quello operativo è
espressione di un rapporto bilaterale, in quanto non prevede l’esistenza di tre
differenti soggetti (proprietario del bene, società finanziaria, ditta
utilizzatrice), dato che l’impresa concedente è di solito anche produttrice del
bene. La durata del contratto, di norma, è breve (spesso inferiore a un anno e
raramente superiore a tre); il canone versato corrisponde allo spettante
godimento del bene, ma non include una quota di prezzo o di valore capitale dello
stesso bene. Alla scadenza del contratto l’oggetto dell’utilizzo deve essere
restituito.

Il leasing
finanziario
presuppone, invece, l’esistenza di un rapporto trilaterale;
esso si configura come quell’operazione attraverso la quale una società
finanziaria acquista, per conto di un’impresa, un bene a questa utile per lo
svolgimento della propria attività commerciale o industriale e alla stessa lo
cede poi in godimento per un periodo solitamente includente la sua intera vita
produttiva. La società di leasing non è anche produttrice del bene, ma ricorre
a tale operazione finanziaria allo scopo di investire capitali. Il
finanziamento richiesto dall’impresa utilizzatrice è quindi finalizzato
all’acquisto di un bene strumentale da collocare a lungo termine nel proprio
ciclo produttivo. La durata del contratto è compresa tra 2 e 5 anni.

Sia nel leasing operativo che in quello
finanziario, solitamente,
il rapporto fra le parti si conclude con il riscatto del bene.

A seconda delle caratteristiche del bene oggetto del contratto si è soliti
distinguere:

  • il
    leasing targato: per i
    veicoli omologati alla
    circolazione su strada, sia nuovi che usati
    ;
  • il
    leasing strumentale: per macchine utensili, impianti tecnico-produttivi,
    attrezzature, arredi;
  • il
    leasing immobiliare: per immobili
    già edificati o da costruire, soprattutto di destinazione commerciale, industriale
    e professionale, di interesse di imprese, di società di servizi, di
    professionisti;
  • il
    leasing nautico: per navi e imbarcazioni da diporto;
  • il
    lease back: per immobili, impianti, marchi, brevetti (il lease back è un’operazione
    finanziaria attraverso la quale un bene viene venduto dal proprietario ad
    una società di leasing; quest’ultima
    concede, poi, il medesimo bene in godimento allo stesso venditore e si
    impegna a riconoscergli un diritto di riscatto dopo un prefissato periodo
    di tempo);
  • il
    dry
    lease
    e il wet
    lease
    : prevalentemente per gli aeromobili.

 

Dunque, in un momento come quello
attuale, caratterizzato da una crisi profonda ed estesa a tutti i settori della
produzione e dell’impiego, quale strumento potrebbe rappresentare un valido e
concreto sostegno alle imprese volte al miglioramento e all’affermazione sul
mercato?

 

IL LEASING: UN’OPPORTUNITA’ PER RESISTERE ALLA CRISI

http://www.istitutofinanziario.net/

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