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Caso Cipro e l’incubo del prelievo forzoso

Per sbloccare i 10 miliardi di aiuti europei, Cipro si è impegnata a trovare i restanti 5.8 miliardi attraverso la ristrutturazione del settore bancario, che prevede la chiusura della Laiki Bank, il secondo istituto bancario dell’isola, le cui sussistenze attive verranno girate alla Bank of Cyprus. Inoltre i correntisti della banca subiranno un prelievo forzoso per i capitali superiori a 100.000, salvi invece i depositi sotto tale soglia, per i quali interviene la garanzia europea.

L’augurio è che il caso di Cipro resti un evento isolato, anche se costituisce un precedente temibile che potrebbe essere replicato per fronteggiare situazioni analoghe. L’ Italia non è nuova ad azioni del genere, basti ricordare il prelievo forzoso del 6 per mille autorizzato dal governo Amato nel Luglio del 1992, giustificato per contrastare una situazione di estrema emergenza della finanza pubblica. Intanto le più alte cariche istituzionali europee hanno rassicurato sul fatto che Cipro rappresenta un caso Speciale e non un modello.

Per tranquillizzare i correntisti, è bene ricordare che i risparmi degli italiani sono garanti dal FITD (Fondo Interbancario Tutela Depositi); si tratta di un consorzio fondato nel 1987 a cui aderiscono obbligatoriamente tutte le banche italiane e le filiali italiane di banche extracomunitarie, mentre è facoltativa l’adesione delle banche comunitarie. I correntisti delle banche del credito Cooperativo e Casse rurali ricadono, invece sotto la garanzia del FGD (Fondo Garanzia dei Depositanti) la cui funzione è analoga al FITD.

Quest’ultimo garantisce il depositante presso ciascuna banca per un valore pari a 100 mila euro. Ciò significa che se un correntista possiede più conti presso un medesimo istituto, sarà garantito per un totale massimo di 100 mila euro, se invece è titolare di più conti in diversi istituti, godrà della garanzia del fondo, nel limite massimo consentito, in ciascun istituto. In caso poi di conti cointestati, ogni depositante ricade sotto la tutela del FITD. La garanzia del fondo riguarda conti correnti, depositi (anche vincolati), assegni circolari, certificati di deposito nominativi, per quanto concerne le obbligazioni, le azioni, i titoli di stato, e i pronti contro termine essendo investimenti non beneficiano della tutela del Fondo.

Relativamente alla procedura di richiesta di rimborso per i correntisti – depositanti di una banca andata in default, il regolamento prevede che sia il FITD a contattare e rimborsare direttamente ogni correntista, senza che quest’ultimo si adoperi per attivare la richiesta di rimborso. Inoltre è previsto che il rimborso venga espletato entro 20 giorni lavorativi (prorogabile per circostanze eccezionali per altri 10 giorni lavorativi) dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta della banca. In definitiva se si ha il timore di default della propria banca è conveniente distribuire i risparmi liquidi su più conti in diversi istituti di credito senza superare la soglia di liquidità dei centomila euro, per ogni intestatario, in modo da garantirsi, in caso di default, un rimborso totale. E’ però bene sapere che a fronte di un evento sistemico che colpisse più istituti contemporaneamente il Fitd probabilmente non potrebbe far fronte a tutti gli impegni Scarica gratuitamente la App ContoSulConto per Iphone e Ipad: https://itunes.apple.com/hu/app/contosulconto/id548639589?mt=8 e per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csc.contosulconto&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5jc2MuY29udG9zdWxjb250byJd Seguici anche su TWITTER: @contosulconto e su FACEBOOK in queste pagine: http://www.facebook.com/pages/ContoSulConto/286829551394267

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