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La tassazione dei fondi pensione

fonte http://www.zerotasse.it – Anche per quanto riguarda la tassazione di capitali e rendite corrisposte da fondi pensione, vi è una data spartiacque per determinare a quale tipo di tassazione la prestazione è assoggettata. Infatti le prestazioni aggettate a ritenuta a titolo di imposta sono quelle corrisposte dal 2007, mentre per rendite e somme a titolo di capitale corrisposte in anni precedenti occorre applicare la tassazione separata.
A partire dal 2007 occorrerà attenersi a quanto disposto dall’art. 11, comma 6 e articolo 14 commi 4 e 5 del d. lgs. 252/2005. Da tale date non verranno fatte distinzioni tra prestazioni erogate sotto forma di capitale e prestazioni erogate sotto forma di rendita. Su tali prestazioni il fondo pensione applicherà una ritenuta a titolo di acconto del 15 %. Saranno assoggettate a tale disposizione le seguenti prestazioni:
Ø Prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, e la liquidazione in unica soluzione per la parte concessa: il 50 % dell’importo maturato;
Ø Il riscatto esercitato a seguito dell’avvenuto pensionamento o di termine del rapporto di lavoro per mobilità o cause non dipendenti dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Per quanto riguarda le modalità di tassazione dei fondi pensione per le somme corrisposte prima del 31 dicembre 2007 occorre effettuare una distinzione tra importi maturati sino al 31 dicembre 2000 ed importi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.
Importi maturati al 31.12.2000 – L’aliquota è determinata con le stesse regole che vengono previste per il Tfr maturato sino al 31.12.2000 e tenendo conto dell’anzianità di appartenenza del lavoratore al fondo pensione. L’aliquota dovrà essere applicata sul capitale erogato dalle forme pensionistiche complementari al netto della contribuzione del lavoratore eccedente il 4% dell’importo annuo percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, escludendo le quote di Tfr destinate alle forme pensionistiche complementari ( stabilita anche una riduzione annuale di 309,87 euro proporzionata alla quota di accantonamento TFR per la pensione). Inoltre in base ad una sentenza del 2011 (n. 13642 emanata dalla Corte di Cassazione) per quanto riguarda la quota capitale questa è soggetta al regime di tassazione separata di cui all’art. 17, lett. a)-bis, del TUIR. Le somme che invece derivano dalla liquidazione del “rendimento netto” sono soggette a ritenuta a titolo di imposta del 12,5 %. Tale regime di tassazione sarà applicato per l’intero ammontare per le somme maturate a partire dal 1° gennaio 2001.fondi pensione
Importi maturati dal 2001 al 2006 – Viene effettuata una ritenuta dal datore di lavoro con un aliquota provvisoria ( determinata allo stesso modo del TFR).La base imponibile è invece determinata con criteri differenti a seconda delle caratteristiche o delle cause della prestazione. Se la prestazione in forma capitale è inferiore ad un terzo dell’intero importo maturato, si considera l’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva dell’11 ed, eventualmente, dei contributi non dedotti dal reddito complessivo. Se la prestazione è superiore a 1/3 dell’importo predetto, si considera l’importo al lordo dei redditi già assoggettati ad imposta. Fondi

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