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Fatture elettroniche: alcuni chiarimenti da parte dell’AdE

L’occasione è stata una videoconferenza a cui hanno partecipato Agenzia delle Entrate, CNA, Sogei, Consip e Camera di Commercio che si è tenuta il 16 aprile 2015.
È stata un’occasione per affrontare diversi temi legati alla fatturazione elettronica verso la PA e i conseguenti obblighi amministrativi e di conservazione digitale; in evidenza alcune risposte:
Conservazione digitale:
La conservazione dei documenti non è un obbligo solo civilistico, ovvero legato esclusivamente a quanto previsto dal Codice Civile all’art. 2220 ma anche un obbligo fiscale, art. 39 DPR 633/72. In presenza di documenti elettronici, fatture o altri documenti fiscalmente rilevanti, il DM del 17 giugno 2014 prevede l’obbligo di sottoporre gli stessi a conservazione digitale.
Sezionali IVA:
Non è obbligatorio adottare un registro IVA separato tra fatture analogiche e fatture elettroniche, ma è obbligatorio mantenere una progressività nella numerazione dei documenti senza soluzione di continuità. Ne consegue che, dovendo sottoporre obbligatoriamente a conservazione digitale le fatture elettroniche e dovendo farlo garantendo una corretta tenuta della contabilità, ovvero mantenendo la sequenzialità numerica, abbiamo a disposizione 2 strade:

  • le fatture vengono separate, assegnando loro una diversa numerazione
  • tutte le fatture dovranno essere conservate digitalmente, anche quelle emesse su carta; in caso contrario entrambi gli archivi, cartaceo e elettronico, non rispetterebbero l’obbligo di sequenzialità numerica senza soluzione di continuità

Comunicazioni:
L’argomento è la compilazione del modello AA7 da inviare all’Agenzia delle Entrate per la comunicazione del luogo di tenuta delle scritture contabili. Su questo punto, a nostro parere, restano ancora dei punti da chiarire.
L’AdE dichiara che sul modulo debba essere indicato l’indirizzo del Conservatore e non la posizione dei server sui quali risiedono i documenti. Qualora i conservatori fossero più di uno devono essere indicati entrambi, così come deve essere notificata qualsiasi variazione che riguardi il soggetto conservatore.
A nostro parere, il modello AA7 viene utilizzato per comunicare il luogo di tenuta delle scritture contabili, siano esse cartacee o elettroniche, e quindi dovrebbe riportare il luogo dove risiedono i server o il luogo da dove sia possibile accedere ai documenti conservati, che potrebbe anche essere la sede del titolare dei documenti qualora si disponga di un sistema di consultazione on line.
Questo ci sembra in linea con quanto previsto dal DMEF del 17.06.2014 art. 5 comma 2, che prevede che l’esibizione debba essere possibile presso la sede del contribuente o presso il luogo di tenuta delle scritture contabili:
“d) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

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