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Contratto a progetto, scelta obbligata.

Col Dlgs. n. 278 del 2003, meglio noto come “legge Biagi”, il governo italiano ha voluto riformare il settore del lavoro, inserendo, tra gli altri, il contratto a progetto ovvero un contratto misto tra lavoratore autonomo e lavoratore dipendente.

Il contratto a progetto è uno dei tanti punti di forte contestazione da parte dei lavoratori che hanno avuto a che fare con questa nuova legge perchè, nella pratica, il lavoratore si trova a doversi assumere i rischi di un lavoro autonomo con la retribuzione e i doveri che ha un dipendente.

Il contratto a progetto ha sostituito i vecchi co.co.co. (Collaborazione Coordinata e Continuativa) che non prevedevano un contratto scritto, cosa che almeno ora accade con la legge Biagi.
I contratti scritti sono dettagliati e recano varie specifiche che devono essere obbligatorie compilate e firmate da ambo le parti.

Vi sono delle particolarità riguardo la retribuzione: la legge non vincola e non dà alcuna direttiva su quanto deve essere lo stipendio percepito dal lavoratore
Malattie e infortuni non vengono retribuiti e in caso di gravidanza la donna viene tutelata, comunque solo in parte, a ben determinate condizioni.

Durata e cessazione
Per i contratti a progetto, non vi è un termine massimo di durata stabilito per legge.
Il datore di lavoro può interrompere il rapporto lavorativo per giusta causa o per alcune clausole inserite ad oc nel momento della firma del contratto: una di queste può essere quella di dare facoltà al datore di lavoro di interrompere la collaborazione in un qualsiasi momento con un semplice preavviso (vedi: art. 76 comma 2 del D.Lgs 276/2003).
Il datore di lavoro può decidere di interrompere anticipatamente il contratto anche in caso di malattia o infortunio del lavoratore.

Contratti successivi
La legge permette di proporre contratti identici o completamente diversi allo stesso lavoratore; non vi è alcun limite nemmeno in questo aspetto.

Retribuzione
La legge non dà alcun vincolo al datore di lavoro sulla quantità di denaro da corrispondere al lavoratore che però baserà la retribuzione da dare solo sulla quantità e qualità del lavoro eseguito. Per un calcolo più equo e giusto dello stipendio, la legge indica di riferirsi alle tariffe per analoghe prestazioni nel lavoro autonomo.

Malattia e infortunio
Anche se il lavoratore ha l’obbligo di inviare un certificato medico che attesti il motivo della propria indisponibilità, nei giorni di assenza non percepirà alcun salario e, gli stessi giorni, non saranno sostituibili con altri giorni di lavoro che, quindi, farebbero slittare la scadenza del contratto.
Se la malattia avrà una durata superiore a 30 giorni o comunque supererà il periodo di 1/6 (un sesto) della durata contrattuale, il datore avrà facoltà di recedere il rapporto di lavoro.
Solo in caso di ricovero ospedaliero e a patto che il lavoratore versi un contributo addizionale dello 0,5, il lavoratore riceverà una indennità di malattia.

Gravidanza
Durante il periodo di gravidanza, il contratto si sospende e viene prorogato di 180 giorni.
Come con i co.co.co., la donna può avere una indennità per il periodo che va dai 2 mesi precedenti ai 3 mesi successivi il parto solo se iscritta alla gestione separata dell’INPS.

Fonte: http://www.informaticalavoro.it

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