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Regime dei minimi 2012: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Regime dei minimi 2012: l’Agenzie delle Entrate ha semplificato l’accesso dei contribuenti che hanno svolto precedenti attività. Infatti, in questi casi, il soggetto potrà usufruire del regime anche se i periodi di imposta di inattività sono solo due. Lo hanno precisato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate intervenuti alla manifestazione Telefisco 2012. Si tratta di un chiarimento riguardante il nuovo requisito di accesso secondo il quale il contribuente minimo non deve aver svolto, nei tre anni precedenti, un’altra attività professionale o di impresa (articolo 27, lettera a del Dl 98/2011).

Gli uomini dell’Agenzia hanno presentato un caso esplicativo per chiarire la situazione relativa a questo particolare requisito di accesso, quello di un contribuente che ha cessato la precedente attività a maggio 2006 e l’ha ripresa a giugno 2009. Così facendo, il lavoratore ha presentato la dichiarazione Iva e redditi solo per il 2006 e il 2009. In pratica, i periodi di imposta di inattività sarebbero soltanto due. Però l’Agenzia è stata chiara nel precisare che essendo passati tre anni dalla precedente cessazione di attività, è possibile accedere al regime dei minimi 2012.

Nell’occasione è stato confermato che l’impedimento all’accesso al regime agevolato, deriva dall’effettivo svolgimento dell’attività nel triennio precedente. Quindi, ad esempio, il possesso di una partita Iva inattiva, non preclude l’accesso al regime agevolato.
Si ricorda che il Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, ha precisato che le persone fisiche che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007, possono accedere al regime dei minimi indipendentemente dal regime contabile applicato negli anni precedenti.
Chiaramente non si potrà usufruire del regime per una durata superiore a cinque anni, compreso quello di inizio della attività, ma i contribuenti più giovani potranno godere del regime agevolato fino al compimento dei 35 anni di età.

Ne consegue che, negli anni precedenti, il contribuente può, ad esempio, aver applicato il regime semplificato, o quello delle nuove iniziative produttive e questo non gli vieta di transitare, nel 2012, al regime dei minimi, avendone i requisiti. Fa eccezione il caso del soggetto che, avendo iniziato l’attività dal 2008, ha optato per il regime ordinario (comma 110, articolo 1, legge 244/2007). In questo caso, il contribuente deve rispettare il vincolo triennale proprio di quel regime. Scaduto il triennio, il contribuente potrà aderire al regime dei minimi per i rimanenti anni mancanti al compimento del quinquennio.

Tale interpretazione fornita nel Provvedimento dell’Agenzia appare, però, un po’ incoerente con la precisazione contenuta nel medesimo provvedimento, in base alla quale coloro che, per scelta oppure a seguito di una causa di esclusione, cessano di applicare il regime agevolato, non possono più rientrarvi. Una interpretazione di questa sovrapposizione potrebbe essere questa: i soggetti nati “fiscalmente” dal 2008 in poi, che non hanno mai applicato il regime dei minimi avendo optato per altro regime, dopo il vincolo triennale possono accedervi per gli anni mancanti alla fine del quinquennio o fino al compimento dei 35 anni di età.

Invece, se in qualcuno degli anni trascorsi il contribuente ha applicato il regime dei minimi e poi ne è uscito, non può più rientrarvi.
Rimane, infine, l’incertezza dell’applicazione del regime agevolato per quei soggetti che, dopo essere andati in pensione, danno il via ad una nuova libera professione. Interpretando alla lettere la norma contenuta nell’articolo 27, la quale vieta il regime in caso di mera prosecuzione dell’attività svolta come lavoratore dipendente, questa tipologia di soggetti ne sarebbe esclusa.

Però questa norma ha carattere antielusivo, come precisato dalla circolare 8/E/2001 e vuole evitare gli abusi dei contribuenti che potrebbero, di fatto, continuare a esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo. Secondo l’Agenzia è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata quella che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. Questa situazione non si verifica per il pensionato. Comunque l’Agenzia, con il provvedimento del 22 dicembre 2011, ha concesso ampia libertà di accedere al regime dei minimi 2012 ai dipendenti licenziati o in mobilità, senza chiarire nulla in merito agli altri rapporti di lavoro cessati (ad esempio, i pensionati) creando, di fatto, su questi ultimi un’incertezza che prima non c’era.

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