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Riforma del lavoro : abolizione articolo 18 e non solo

fonte http://www.zerotasse.it
Dopo la battuta del ministro del lavoro Elsa Fornero sul diritto al lavoro ( successivamente è arrivata la precisazione sul fatto “che il diritto al lavoro in senso costituzionale non è mai stato messo in discussione”) il Parlamento converte in legge la riforma del lavoro introducendo diverse novità legislative rispetto alle norme vigenti.
Articolo 18 e licenziamenti collettivi – L’articolo 18 della legge 300/1970 (tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) viene sostituito con le seguenti norme:
CASO DI LICENZIAMENTO NULLO – Nei casi in cui si abbia un licenziamento di questo tipo (perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto) o intimato in forma orale, è prevista la conferma della normativa vigente, che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre alla corresponsione di una somma a titolo risarcitorio parametrata al tempo in cui il lavoratore è rimasto fuori dall’azienda ( somma non inferiore a 5 mensilità);
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – Nel caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo si prevede il reintegro nel caso di lavoratore assunto in una azienda di oltre 15 dipendenti. La novità è rappresentata dal fatto che si introduce il caso di mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a insussistenza del fatto contestato( in tale caso continua a valere la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice riconosce un’indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto).
LICENZIAMENTO ILLEGGITTIMO PER MANCANZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Nel caso di licenziamento per motivi economici non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice stabilisce la corresponsione di un’indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione;
D) LICENZIAMENTO INEFFICACE – In tali casi ( licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione) nell’ambito della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice riconosce al lavoratore un’indennità risarcitoria complessiva che può andare da un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità in base all’ultimo stipendio percepito.
Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi variata la procedura sindacale che deve adottare l’imprenditore in materia. In sostanza si stabilisce la comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, che l’impresa deve effettuare nei confronti di determinati soggetti pubblici, debba essere effettuata entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi fatta ad ogni lavoratore interessato e che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria siano sanabili,
Contratto di Apprendistato – Focus dell’esecutivo sul contratto di apprendistato come contratto per inserire i giovani nel mondo del lavoro. L’apprendistato adesso non potrà durare meno di sei mesi ( ad eccezione delle attività stagionali) e nuove disposizioni permetteranno di assumere un maggior numero di apprendisti. Per favorire la conversione dei rapporti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato viene stabilito che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Incentivi all’assunzione – riordini del sistema di incentivi all’occupazione con eliminazione degli incentivi per i soggetti che non rispettano determinati requisiti. Modificata la norma che esclude il riconoscimento di particolari incentivi ( sgravi contributivi in caso di assunzione di determinati lavoratori) nel caos in cui l’assunzione sia effettuata a seguito di sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo o per riduzione di personale. Gli incentivi non sono erogati anche nel caso in cui l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato.
Previsti incentivi, a decorrere dal 2013, consistenti nella riduzione, nella misura del 50% dei contributi di previdenza e assistenza per il datore di lavoro nel caso l’assunzione riguardi particolari soggetti (persone di età non inferiore ai 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, donne.
Lavoro a progetto – Modificata anche la normativa in merito al lavoratore a progetto per evitare situazione in cui tale forma di lavoro sia usata in modo fraudolento per mascherare rapporti di lavoro dipendente. Pertanto si consente che il contratto di lavoro a progetto sia riconducibile unicamente a progetti specifici (e non più anche a «programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi», come ora previsto) e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

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