No Banner to display

Article Marketing

article marketing & press release

Scomputo ritenute d’acconto non certificate

www.lucapacini.it
Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall’imposta lorda l’importo delle ritenute d’acconto subite non certificate, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è possibile considerare le ritenute sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo anche quando i contribuenti non ne siano in possesso. Un chiarimento “rassicurante” per agenti di commercio e lavoratori autonomi in merito alla dibattuta questione della mancata disponibilità della certificazione.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti legittimato il comportamento del contribuente che abbia scomputato le ritenute, a condizione che dimostri di non aver percepito dal committente tale importo, ovvero che gli è stato pagato l’importo netto.

La questione interessa principalmente i lavoratori autonomi, gli agenti di commercio e i procacciatori. Ma interessa anche tutte le imprese che operano in appalto per i condomini (leggi qui).

Vediamo quali sono le regole per lo scomputo delle ritenute.

Nel caso di un’impresa l’art. 25-bis co. 3 Dpr 600/73 testualmente recita: “la ritenuta … è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata”.
Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall’imposta lorda l’importo delle ritenute d’acconto subite non certificate, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.
L’art. 22, co. 1, lett. c) inoltre dispone: “le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo …”.

Inoltre, il co. 2 dispone che: “le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui sono operate”.

Il Ministero delle Finanze con la Circolare 10.6.83, n. 24 ha precisato che le ritenute “ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono pagate“.

Ora, seppur vero che il sostituto d’imposta è tenuto a certificare le ritenute operate con l’invio di una apposita attestazione entro il 28/02 dell’anno successivo l’Agenzia delle Entrate, recependo un orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che il contribuente può scomputare legittimamente quanto subito “… a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.

Come fare in mancanza della certificazione

Documenti da presentare in sede di controllo ex art. 36-ter Dpr 600/73 in mancanza della certificazione della ritenuta d’acconto:

*

copia della fattura;
*

documentazione bancaria che attesti l’incasso del solo netto;
*

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente dichiara che la predetta documentazione si riferisce alla fattura a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.

Leave A Comment

Your email address will not be published.

Article Marketing