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Sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro

Il DPR 462/01 – “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” si applica alle Aziende Pubbliche e Private dove trovano impiego “lavoratori”, secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

 

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la regolare manutenzione e a far sottoporre a verifica periodica i seguenti impianti:

– Impianti di messa a terra;

– Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

– Impianti elettrici pericolosi.

 

Le verifiche devono essere eseguite dalle Aziende USL/ARPA o da Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.

 

La periodicità è stabilita in:

– 2 anni per gli impianti di cantiere, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (ovvero soggetti a CPI) e per gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione

– 5 anni per tutti gli altri impianti.

 

Verifiche degli impianti di messa a terra

Per gli impianti di messa a terra non sembra essere cambiato niente rispetto alla vecchia regolamentazione, pertanto, sono soggetti a denuncia gli impianti di terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione.

Per impianto di terra si deve intendere l’insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei conduttori equi potenziali, dei collettori (nodi) principali di terra e dei conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione.

Le operazioni da svolgere consistono nella verifica:

– del dispersore di terra

– del coordinamento delle protezioni

– dello stato dei conduttori di protezione.

Le operazioni sono svolte nel rispetto rigoroso delle Norme CEI applicabili caso per caso.

 

Verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Si deve intendere la verifica del sistema di protezione dalle fulminazioni dirette e indirette; per esempio, nel caso in cui una struttura risulti auto protetta dalla fulminazione diretta ma non dalla fulminazione indiretta, dovrà essere denunciato l’impianto di protezione relativo a quest’ultimo rischio.

Non erano soggetti a denuncia gli impianti di protezione dai fulmini non espressamente indicati dal D.P.R. n. 547/1955 e dai decreti collegati allo stesso, anche se la valutazione del rischio aveva evidenziato, per queste strutture, la necessità della protezione.

Poiché sono stati abrogati i riferimenti del D.P.R. n. 547/1955, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi, e in forza dell’art. 84, D.Lgs. 81/2008, secondo il quale «Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica»,è opportuno che tutti gli impianti di protezione, relativi a strutture che secondo le norme di buona tecnica risultano “non auto protette”, ora siano denunciati.

L’effettuazione della verifica avviene sempre nel rispetto delle norme CEI ed è effettuata, per sommi capi, a mezzo di:

– verifica e prova strumentale del dispersore di terra

– verifica e prova strumentale dei captatori e delle calate

– verifica e prova strumentale dei conduttori di protezione.

Per la sua natura e per la forte correlazione con l’impianto di terra, l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche viene verificato contestualmente agli impianti di terra, avendo essi molti punti in comune e la medesima periodicità.

 

Verifiche degli impianti in luogo con pericolo di esplosione

L’art. 85,D.Lgs.n. 81/2008,ha stabilito che «Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi».

Il disposto ha considerato, quindi, l’innesco elettrico relativo a:

– atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, di vapori, di nebbie o di polveri infiammabili

– la fabbricazione, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi.

Le operazioni da svolgere consistono nella verifica dello stato dell’impianto e, in particolare, di:

– conduttori di alimentazione

– scatole di derivazione / connessioni

– apparecchiature elettriche (interruttori, valvole, derivazioni a spina)

– motori elettrici

– apparecchiature di illuminazione elettrica

– protezioni contro le scariche elettrostatiche

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