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L’obbligo di formazione nell’ambito del decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il d.lgs. 81/2008, emanato in attuazione dell’articolo uno della legge 3 agosto 2007 numero 123 poi integrato e modificato dal d.lgs. 106/2009, ha coordinato, riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostituendole con un nuovo codice unico. A poco più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, tale provvedimento è stato modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 numero 106, entrato in vigore il 20 agosto 2009 e recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra i diversi adempimenti imposti in capo al datore di lavoro un aspetto estremamente importante è dato agli obblighi di informazione e formazione lavoratori. In particolare l’articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 obbliga il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, ognuno nell’ambito delle proprie rispettive competenze a provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione circa una serie di aspetti che riguardano l’attività lavorativa quali ad esempio i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale, circa le procedure che riguardano il primo soccorso antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro, circa i nominativi dei lavoratori incaricati al primo soccorso ed antincendio ed in generale di altri aspetti che riguardano l’attività lavorativa. Queste informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori in forma semplice ed immediata della lingua loro facilmente comprensibile e facendo anche uso di immagini e figure. Si ricorda che per ottemperare quest’obbligo l’uso di opuscoli informativi controfirmati potrebbe non essere sufficiente in quanto esistono alcune sentenze la cassazione (3/6/95, numero 6486) che hanno stabilito che questo modo di operare non è sufficiente in quanto l’informazione deve essere accompagnata sempre da un’opera di sensibilizzazione e da spiegazioni sui contenuti del materiale distribuito.
Circa gli obblighi di informazione si deve ricordare che la formazione è un processo di insegnamento di conoscenze utili per svolgere una determinata attività in termini più specificatamente prevenzionistici. In poche parole la formazione e sicurezza sul lavoro mira a trasferire competenze operative comportamentali tali da indurre nuove modalità di lavoro con particolare riferimento alla salute sicurezza sul lavoro dei lavoratori così che i lavoratori, nell’ambito della propria mansione, sapeva riconoscere pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati. Si deve innanzitutto precisare che la formazione riguarda indistintamente tutti i lavoratori ivi compresi anche i lavoratori a domicilio che oggi sono sempre più presenti nelle realtà aziendale e che hanno, comunque pari diritti e stette lavoratori che operano all’interno dell’ufficio. La formazione materia di salute e sicurezza sul lavoro ed eventualmente l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione lavoro, del trasferimento o dei cambio di mansione oppure della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e per questo di norma è necessario organizzarsi con la propria società sicurezza sul lavoro affinchè il tutto venga organizzato nei modi e nei tempi previsti per Legge. Per questi motivi appare evidente come la formazione dev’essere svolta tempestivamente e con estrema precisione e soprattutto si ricorda che questa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi quindi entra con vigore un nuovo adempimento solo recentemente introdotto che formalizza il concetto di formazione periodicamente ripetuta quale obbligo supplementare rispetto alla formazione di base.

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