Article Marketing

article marketing & press release

Certificazione energetica degli edifici

Il concetto di certificazione energetica era stato introdotto in Italia dalla Legge 10/1991 (“Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”) all’articolo 30. Era però rimasto solo un concetto, in quanto non vennero mai emanate norme attuative. L’uscita nel 2002 della Direttiva Europea 2002/91/CE (“Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia”) diede un nuovo impulso, imponendo il suo recepimento, da parte dei paesi Europei, entro il 4 gennaio 2006. In Italia tale Direttiva è stata recepita attraverso il DLgs 192/2005, riveduto e corretto dal DLgs 311/2006 che ha reintrodotto l’obbligo di redigere l’ Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Come era successo per la legge 10/91, si attese l’uscita dei decreti attuativi, che vennero pubblicati nel 2009 con il DPR 59/2009. A seguire vennero pubblicate (DM 26/06/2009) le Linee Guida Nazionali.
La Certificazione Energetica è la procedura attraverso la quale viene prodotto un documento (ACE) che attesta le prestazioni energetiche dell’edificio per il riscaldamento invernale attraverso l’associazione ad una precisa classe energetica (da A+ a G). Come per gli elettrodomestici la classe energetica A+ individua un edifico a basso consumo energetico, mentre un edificio in classe G avrà consumi molto elevati. L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) deve essere redatto e asseverato da un soggetto certificatore abilitato e ha valore (da settembre 2011 non sarà più necessario) solo se vidimato dal comune in cui l’immobile è ubicato. Questo documento ha validità 10 anni, ma deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell’edificio o nel caso di cambio di destinazione d’uso (ad esempio da residenziale a commerciale).
La normativa nazionale impone che l’ Attestato di Certificazione Energetica debba essere prodotto nei seguenti casi:

  • compravendita, ovvero trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile, a decorrere dal 1 luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
  • compravendita, ovvero trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati;
  • compravendita, ovvero trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari a partire dal 1° luglio 2009
  • contratti di locazione, di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi (perfezionati a partire dal 1° luglio 2010) o rinnovati (contratti che hanno subito un rinnovo espresso o tacito a partire dal 1° luglio 2010)
  • per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, come alla detrazione 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.

In un prossimo articolo analizzeremo la normativa sulla Certificazione Energetica per la regioni (ad esempio la Lombardia), che hanno legiferato autonomamente in materia energetica.
A presto,
SB

Leave A Comment

Your email address will not be published.

Article Marketing