Roma – Una Sentenza della Corte di Cassazione ha sancito piena responsabilità all’RSPP e al datore di lavoro in qualità di principali responsabili degli infortuni sul lavoro nei casi in cui il POS venga redatto in maniera errata o troppo generica.La sentenza numero 28779 del 19 Luglio 2011, in conformità con quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, conferma l’importanza del ruolo del Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda perchè principale conoscitore dei processi produttivi e delle attività più a rischio all’interno del comparto aziendale.L’RSPP, è una figura obbligatoria in azienda e, come illustrato nel programma del corso RSPP a Roma, possiede competenze anche in materia di organizzazione aziendale e gestione delle emergenze, occupando una posizione di connessione tra i vertici aziendali e i dipendenti. Si occupa del servizio di prevenzione analizzando i principali fattori di rischio dell’attività lavorativa; in collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori e del datore di lavoro, redige il DVR “Documento di Valutazione Rischi”, strumento indispensabile per riconoscere eventuali pericoli di infortunio nella costituzione dei piani preventivi di tutela della salute.La legge, consente al datore di lavoro stesso di poter rivestire il ruolo di RSPP in azienda tuttavia, la sentenza di Luglio, ha stabilito che “la responsabilità del datore di lavoro, non esclude mai la concorrente responsabilità dell’RSPP”, e allo stesso tempo, il Responsabile del Servizio di prevenzione, anche nei casi in cui non essendo datore di lavoro e quindi senza potere decisionale o di spesa, è ugualmente responsabile in maniera diretta di eventuali infortuni causati da una mancata segnalazione di pericolo. La normativa, prevede inoltre che il responsabile possegga una conoscenza approfondita e concreta in materia di salute e sicurezza sul lavoro basata sulle principali tematiche dei corsi di formazione RSPP come:
Responsabilità complementari quindi, che non escludono una figura a favore dell’altra, mantenendo inalterate le attribuzioni di colpa soprattutto in fase di redazione del POS (Piano operativo di Sicurezza) nel caso in cui, come per l’infortunio su cui si è pronunciata la Corte, a mancare nel POS, sia proprio il settore operativo dell’azienda in cui è avvenuto l’infortunio.
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