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Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) andrà presto in pensione e verrà sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE). E’ quanto prevede il Decreto Legge 4 giugno 2103, n. 63 (“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 05-06-2013.
Il vecchio attestato manterrà tuttavia la sua validità fino a quando il Ministero dello Sviluppo Economico non avrà definito i nuovi criteri di calcolo delle prestazioni energetiche (come indicato nella Direttiva Europea 2010/31/UE) ed adeguato di conseguenza il DM 26/6/2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”). Le nuove modalità di calcolo verranno definite attraverso l’emanazione di Decreti Ministeriali, previsti entro gennaio 2014.
La redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere sempre fatta da esperti qualificati ed indipendenti (“certificatore energetico”) secondo le nuove regole che verranno definite attraverso i successivi provvedimenti. La validità dell’ Attestato di Prestazione Energetica sarà sempre di 10 anni, come per l’attuale Attestato di Certificazione Energetica. Nel caso esista già un ACE in corso di validità, tale attestato manterrà comunque la sua validità fino alla sua naturale scadenza di 10 anni e non vi sarà l’obbligo di dotarsi dell’ Attestato di Prestazione Energetica durante questo periodo.

Obbligo di redigere un Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’obbligo scatta nei seguenti casi:

  • vendita o locazione di unità immobiliari esistenti (a carico del proprietario). In questi casi l’acquirente o il conduttore devono ricevere l’attestato e darne atto nel contratto;
  • edifici di nuova costruzione (a carico del costruttore);
  • lavori di nuova costruzione ed interventi importanti sull’esistente (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, lavori di ristrutturazione e di risanamento conservativo su oltre il 25% della suerficie dell’involucro dell’intero edificio);
  • annunci commerciali di vendita e locazione, con indicazione sull’attestato dell’indice di prestazione energetica e classe energetica;
  • rinnovamento e stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici.

Per gli edifici pubblici, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dall’emanazione del decreto. Nel caso di edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, vi è l’obbligo di dotarsi dell’APE entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica. Infine a partire dal 9 luglio 2015 tale obbligo scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.
Sono previste inoltre sanzioni sia a carico del proprietario dell’immobile (ammenda da 3.000 a 18.000 Euro) che dell’esperto qualificato (ammenda da 700 a 4.200 euro). Il proprietario dell’immobile è infatti obbligato a dotarsi dell’ Attestato di Prestazione Energetica nei casi visti sopra, mentre il professionista dovrà redarre tale attestato secondo i criteri previsti dalla nuova legge.

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