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Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori da apporre sulle etichette.
Il Regolamento entrato in vigore dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, è obbligatorio dal 13 dicembre 2014.
Il Regolamento si inserisce in un contesto in cui occorreva realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti contenute sulle etichette e consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurli in errore.
In generale, in funzione della tipologia degli alimenti, l’elenco delle indicazioni obbligatorie da inserire nelle etichette è composto:
a) dalla denominazione dell’alimento;
b) dall’elenco degli ingredienti;
c) da qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) dalla quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) dalla quantità netta dell’alimento;
f) dal termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza;
g) dalle condizioni particolari di conservazione e/o dalle condizioni d’impiego;
h) dal nome o dalla ragione sociale e dall’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
i) dal paese d’origine o dal luogo di provenienza ove previsto;
j) dall’istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) da una dichiarazione nutrizionale.
Per le carni l’obbligo di indicazione del paese di origine esisteva sin dal 2002 per la carne bovina.
In ottemperanza al nuovo Regolamento UE N. 1169/2011, dal 1 aprile 2015 diventa obbligatorio in tutta l’UE indicare in etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
In etichetta dovremo dunque poter leggere il luogo dell’allevamento e della macellazione, mentre l’origine potrà apparire, se la carne è ottenuta da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese.
Discorso analogo vale anche per le carni macinate dove appunto deve essere indicato se sono state allevate e macellate nell’Ue o in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Ancora fuori dall’obbligo le carni di maiale trasformate in salumi.
Sul sito della SNAP S.r.l. è possibile trovare un’ampia scelta di stampanti di etichette e del relativo consumabile in vari formati e materiali.
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