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CONTRATTO DI RETE E FRANCHISING: COSÌ SIMILI, COSÌ DIVERSI.

Si sente oggi parlare sempre più spesso di reti d’impresa e contratto di rete. Ma cosa si intende veramente? Con contratto di rete si intende una nuova tipologia di contratto d’impresafinalizzato a consentire a più imprese di collaborare tra loro per il perseguimento di obiettivi comuni.
Il contratto di rete presenta alcune similitudini con il contratto di franchising in quando in entrambi le diverse parti sono giuridicamente ed economicamente indipendenti e vi è la collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune.La differenza principale sta invece nello scopo e nella causa ultima delle due tipologie di contratto.
Sapete già tutti come si definisce un contratto di franchising, vediamo ora invece nello specifico cos’è un contratto di rete:
disciplinato dal DL 5/2009, dal cd. “Decreto sviluppo” (art. 45 D.L. 83/2012) e dal cd. “Decreto sviluppo bis” (D.L., n. 179/2012) si tratta di un contratto in cui più imprenditori, che sono e restano autonomi, si obbligano a collaborare secondo la forma e negli ambiti previsti dal contratto: scambio di informazioni e/o prestazioni di varia natura (industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) o esercizio comune di una o più attività per stimolare l’innovazione e aumentare la competitività.
Diversa è anche la “platea” di imprenditori ai quali i due contratti si rivolgono: il contratto di rete è pensato per le piccole e medie imprese presenti nei distretti industriali per migliorarne la competitività in un mercato ormai globalizzato. Un elemento di vicinanza, questo, completamente assente nel franchising che anzi disporrà i punti affiliati su un territorio sempre più vasto per la diffusione del marchio, dei prodotti e dei servizi sul mercato.
Passiamo ora agli scopi dei due contratti: il contratto di rete nasce per dare impulso all’innovazione e aumentare la competitività delle imprese, il franchising non ha invece uno scopo contrattualmente definito ma si può ipotizzare sia l’incremento della competitività dei franchisee sul mercato.
Per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali tipiche del contratto di franchising e di quello di rete vediamo come nel franchising assuma valore centrale la concessione del diritto a utilizzare marchio e know how del franchisor. Nel contratto di rete è centrale invece la definizione del piano economico e/o commerciale che la rete si prefigge di realizzare in comune accordo tra le parti a differenza del franchising in cui è il franchisee ad aderire al progetto imprenditoriale del franchisor. Entrambe le forme contrattuali prevedono loscambio di informazioni tra le parti, mentre l’obbligo di scambiarsi prestazioni non è previsto dal contratto di rete ma solo nel franchising: assistenza tecnica e commerciale, formazione, organizzazione di campagne pubblicitarie e attività di marketing, ecc.
Quello che contraddistingue il contratto di rete dal franchising è la possibilità di costituire un fondo comune per il conseguimento degli scopi della rete nonché l’individuazione di un organo comune per la gestione di tale fondo.
Concludendo possiamo dire che entrambe le forme contrattuali sono contratti tra imprenditori con l’obiettivo di accrescere la competitività delle mprese contraenti sul mercato. Diverso è, invece, lo schema contrattuale: chiuso quello del franchising, plurilaterale e aperto quello del contratto di rete.

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