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Il trattamento di fine rapporto: la somma da corrispondere alla fine del rapporto lavorativo

Norme sul TFR – Il Trattamento di fine rapporto ( TFR) è quella somma erogata al lavoratore nel momento in cui quest’ultimo decide di interrompere il rapporto lavorativo con l’azienda. Attualmente il lavoratore ha la possibilità di scegliere se lasciare il TFR in azienda oppure destinarlo, in tutto o in parte, ad un fondo pensione. Nel secondo caso la somma destinata sarà investita e, al momento in cui il lavoratore raggiunge i requisiti, sarà erogata tramite assegni pensionistici mensili. Per quanto concerne il TFR che viene lasciato in azienda:

  • Per aziende con meno di 50 dipendenti – L’importo trattenuto a titolo di TFR viene gestito direttamente dal datore di lavoro;
  • Per aziende con più di 50 dipendenti – Il datore di lavoro ha l’obbligo di destinare l’importo accantonato presso il fondo della Tesoreria di Stato gestito dall’Inps.

Per quanto riguarda invece la parte di Tfr destinata alla previdenza complementare, il lavoratore ha la possibilità di destinare la propria quota di liquidazione a:

  • Fondi collettivi – Fondi promossi dal contratto di lavoro collettivo di riferimento o dal contratto aziendale;
  • Fondi individuali – Tali tipi di fondi possono essere fondi aperti e possono fornire anche la possibilità di stipulare una polizza assicurativa previdenziale.

Come si calcola il TFR – La quota di TFR accantonata annualmente per lavoratore corrisponde alla retribuzione annua divisa per 13,5. Occorre inoltre tenere conto dello 0,5 % destinato all’Inps a titolo di contributo per prestazioni pensionistiche. L’indicizzazione degli importi accantonati avviene alla fine di ogni anno alla data 31 dicembre, applicando un tasso del’ 1.5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice Istat. In sostanza al lavoratore annualmente viene trattenuto, a titolo di quota TFR, il 6,91 % della retribuzione utile. Anticipo del TFR – Ai lavoratori è consentita la facoltà di chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto maturato. L’anticipo può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici o privati se ricadono in uno dei seguenti requisiti: – In caso di acquisto prima casa;
– Per cure sanitarie ed ospedaliere;
– spese sostenute per periodi formativi o per congedo parentale. Per poter richiedere un anticipo è necessario che il lavoratore abbia almeno 8 anni di anzianità. In ogni caso l’anticipo del TFR non potrà eccedere del 70% della cifra accantonata alla data della richiesta. I datori di lavoro hanno l’obbligo di soddisfare le richieste di anticipo della liquidazione dei dipendenti entro il 10% degli aventi titolo e comunque nei limiti del 4% del numero totale dei dipendenti.
L’anticipo del TFR può essere concesso una sola volta nel corso di uno stesso rapporto di lavoro. http://www.zerotasse.it Norme per i dipendenti pubblici – La legge n. 122 del 2010 ha introdotto delle novità normative in merito al trattamento di fine rapporto erogato ai dipendenti pubblici. Il TFR sarà erogato:

  • in un’unica soluzione, se l’importo da erogare è pari o inferiore a 90 mila euro lordi;
  • in 2 rate annuali, se l’importo è compreso tra 90 e 150 mila euro;
  • in 3 rate, per importi pari o superiori a 150 mila euro, distribuiti in una prima rata da 90 mila, una seconda da 60 mila ed una terza per la parte restante.

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