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Lavori sotto tensione: Decreto Interministeriale 4 febbraio 2011

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2011 che dà attuazione a quanto previsto dall’ Art. 82. Del D. Lgs. 81/08 riguardo ai lavori sotto tensione, settore specifico dei lavori elettrici i cui lavoratori sono esposti ad gravissimi rischi e devono pertanto essere in possesso di altissima professionalità per cui è necessaria una specifica e severa regolamentazione.
Secondo quanto stabilito dal’art.82 i lavori svolti sotto tensione, e cioè effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore ai 1000 volt, possono essere eseguiti unicamente da aziende autorizzate. Il decreto interministeriale appena pubblicato ha per l’appunto lo scopo di definire i criteri per il rilascio delle suddette autorizzazioni.
Il decreto consta di nove articoli e di tre importanti allegati. Gli articoli stabiliscono quale sia l’ambito di applicazione di questo decreto e le sue definizioni. Si affrontano poi i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per cui ci si rifà all’allegato due, parte integrante del Decreto. Nell’art. 4 si stabiliscono le condizioni in cui è possibile effettuare i lavori sotto tensione: unicamente da aziende autorizzate e in possesso del documento di abilitazione, con procedure e organizzazione del lavoro pertinenti ed approvate dal Comitato Elettrotecnico Italiano ed eseguite con attrezzature conformi e utilizzando dispositivi di protezione individuale che rispondono a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.
L’art. 5, Formazione e idoneità, tocca il fulcro della questione inerente la certificazione delle aziende e dei lavoratori impiegati in questo settore che devono ricevere formazione specifica , sottoposta a verifica, le cui caratteristiche sono dettagliate nell’allegato n. 3. L’abilitazione del lavoratore, secondo quanto espresso nell’art. 6, è rilasciata dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell’idoneità.
Il documento di abilitazione è personale, deve essere rinnovato annualmente e revocato in caso di inosservanza. L’articolo 7 si occupa delle attrezzature stabilendo che i lavori siano svolti con attrezzature idonee ai sensi del D.Lgs. 81/08 e attivando procedure che permettano l’identificazione delle responsabilità e la tracciabilità delle operazioni inerenti immagazzinamento, verifica, scelta, manutenzione e custodia delle attrezzature.
Ai sensi del’art. 8 le aziende già operanti nel settore, autorizzate da D.M. 9 giugno 1980 e D.M. 13 luglio 1990 sono riconosciute ma devono adeguarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore a quanto stabilito in questo decreto. L’Allegato I sancisce l’istituzione di una Commissione per i lavori sotto tensione presso il Ministero del lavoro con la funzione di formulare pareri circa l’autorizzazione delle aziende, l’autorizzazione dei formatori, gli accertamenti, provvedimenti di sospensione e altre mansioni.
La commissione sarà composta da un rappresentante del Ministero del Lavoro, da uno del Ministero della Salute, da un rappresentante del Comitato Elettrotecnico Italiano e da un rappresentante dell’INAIL. Nell’Allegato II viene definita la procedura di presentazione della domanda di certificazione, la documentazione richiesta e le condizioni e validità dell’autorizzazione.
Si elencano poi i requisiti minimi che devono essere posseduti dalle aziende a livello di organizzazione aziendale, di procedure di controllo e di procedure di lavoro. Infine si stabilisce il diritto di verifica da parte del Ministero. L’Allegato III stabilisce caratteristiche minime dei corsi di formazione erogati da formatori accreditati, con alternanza di studio teorico ed esercitazione pratica, in ottemperanza a quanto stabilito dal Cei, Comitato Elettrotecnico Italiano, con una durata pari ad almeno 120 ore e con obbligo di aggiornamento della durata di minimo 20 ore da effettuarsi ogni 5 anni.
Vengono inoltre stabilite le regole di accreditamento per i soggetti formatori e le procedure di controllo cui questi sono sottoposti.

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