No Banner to display

Article Marketing

article marketing & press release

Il diritto penale è ispirato nel sotro ordinamento al c.d. principio di offensività.

Il diritto penale è ispirato nel sotro ordinamento al c.d. principio di offensività.Secondo tale fondamentale principio solo le condotte atte a modificare la realtà esterna possono essere considerate reato (diversamente, anche solo le intenzioni senza alcun riflesso nella realtà potrebbero per assurdo essere punite dal Legislatore).Il principio di cui stratta prevede, in ogni caso, che le condotte punibili non siano solo quelle che effettivamente danneggino o sopprimono il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; ma anche quelle che siano in grado di metterlo in pericolo.I reati c.d. di pericolo sono proprio quelle condotte illegali che per loro natura sono in grado di nuocere anche solo potenzialmente al bene giuridico protetto dal Legislatore.Sono condotte che sono represse poichè pericolose per i diritti dei consociati anche se non (ancora) ragione di un vero e proprio danno.Esistono sostanzialmente tre categorie di reati di pericolo a seconda di come il “pericolo” sia valutato dalla Legge (e, nel concreto, valutabile dal Giudice).I reati di pericolo astratto, di pericolo concreto e di pericolo presunto.A seconda della categoria di appartenenza del reato contestato bisognerà organizzare una difesa ad hoc.
Riprendiamo direttamente da un articolo pubblicato dall’Avvocato De Lalla sul suo sito ufficiale.
(in qualità di addetti stampa siamo autorizzati direttamente dallo Studio De Lalla a proporre la pubblicazione senza apportare variazioni sostanziali ai testi redatti dall’Avvocato de Lalla)
Prendiamo spunto da una recente Sentenza della Corte di Cassazione (in tema di terrorismo anche internazionale) per analizzare i c.d. reati di pericolo.
Per comprenderne in maniera corretta la disciplina e la natura occorre considerare che una condotta umana può essere considerata reato se effettivamente lede o pone in pericolo il bene giuridico che la norma penale è finalizzata a proteggere.
Immediato è l’esempio del reato di omicidio la cui funzione è – logicamente e giuridicamente – quella di proteggere la vita dei consociati. Dunque, il concetto stesso di reato è saldamente vincolato al principio di offensività secondo il quale il reato è tale solo ed in quanto ha un effettivo riflesso per la sicurezza e l’integrità di un bene giuridico (per bene giuridico si intende un aspetto della vita protetto dall’ordinamento). Diversamente – ovvero se la condotta/reato fosse repressa a prescindere dalla sua potenziale ed effettiva oltre che concreta lesività – anche le semplici intenzioni in difetto di qualsivolgia modificazione della realtà esterna potrebbero essere punite dall’ordinamento.

I reati di pericolo – dal punto di vista meramente sistematico ma con una rilevanza pratica assai accentuata in ambito difensivo – possono distinguersi in tre categorie (e, come detto, l’attribuzione ad una piuttosto che all’altra non è un mero esercizio di stile bensì la prima indicazione utile per una difesa effettiva):
1) i reati di perciolo concreto: il pericolo deve esistere effetivamente e provato “di volta in volta” dall’Accusa affinchè il Giudice condanni l’incolpato. La difesa in tali casi dovrà indirizzarsi a contrastare l’accusa provando il difetto di concretezza del pericolo lamentato.
2) i reati di pericolo astratto: il pericolo si considera esistente a priori preso atto della natura del reato (ad esempio, il delitto di incendio di cosa altrui) ma l’accusato potrà difendersi provando al Giudice che – in quella precisa fattispecie che lo ha visto coinvolto – tale pericolo (che solitamente si realizza) non si è verificato.
3) i reati di pericolo presunto: in tale ipotesi l’esistenza del pericolo è “giuridicamente certa” e l’incolpato non potrà difendersi tentando di dimostrarne l’inesistenza ma, semmai, puntando a modificare/confutare altri aspetti della condotta/reato (è il caso, ad esempio, della detenzione illegale di armi: in tale caso l’ordinamento ritiene comunque pericolosa e, quindi, illegale la condotta e l’imputato non potrà difendersi provando di saper maneggiare le armi detenute senza permesso).

Leave A Comment

Your email address will not be published.

Article Marketing