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Quando vige l’obbligo di redazione del PIMUS?

Ogni qualvolta sia necessario l’utilizzo dei ponteggi deve essere obbligatoriamente redatto il PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio), in base all’art. 134 del D.Lgs 81/08.
L’obbligo della redazione, conservazione ed esibizione del documento PIMUS alle autorità di vigilanza competenti è in capo al Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 136 comma 6, che sancisce: “nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.
I contenuti minimi che devono essere presenti all’interno del PIMUS sono elencati dall’Allegato XXII del Testo Unico per la Sicurezza e sono:

  1. dati identificativi del luogo di lavoro;
  2. identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  3. identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  4. identificazione del ponteggio;
  5. disegno esecutivo del ponteggio;
  6. progetto del ponteggio, quando previsto;
  7. indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”);
  8. illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto
  9. iescrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  10. indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.


Il Datore di Lavoro in fase di redazione del documento deve inoltre prestare attenzione in particolar modo alla compatibilità dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) utilizzati, poichè essi da soli non eliminano il rischio di caduta dall’alto ma possono soltanto ridurne le conseguenze. Perciò ogni PIMUS deve riportare apposite procedure per operazioni di emergenza, dato che l’arrivo dei soccorsi pubblici potrebbe non avvenire nel tempo sufficiente ad evitare infortuni e rischi per la sicurezza del lavoratore in quota.

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