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Redditometro: lo strumento anti-evasione presto operativo

Il Redditometro, o “accertamento sintetico di tipo induttivo”, era presente già dal 1973, ma è stato potenziato nel 2010, con il Decreto Legge n. 78 del 2010. Questa nuova “versione”, dopo una fase di sperimentazione appena terminata, diverrà operativo entro giugno 2012. Il Fisco utilizzerà il Redditometro per stimare il reddito presunto di un contribuente, sulla base delle spese che quest’ultimo ha effettuato e nel caso fosse presente uno scostamento tra spese effettuate e reddito dichiarato allo Stato, potrà convocarlo per chiedergli di giustificare tale incoerenza.
Sarà compito del contribuente fornire la “prova contraria”, per dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto grazie a redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta. L’accertamento sintetico è ammesso solo quando le spese e quindi il reddito presunto, risulta superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello dichiarato.
La determinazione sintetica del reddito viene effettuata mediante un calcolo basato su alcuni “indicatori di capacità contributiva”. Vengono cioè analizzate tutte le spese effettuate, di cui il fisco è a conoscenza. Le stesse vengono moltiplicate per dei coefficienti legati alla “classe” attribuita al contribuente, sulla base di tre caratteristiche:
composizione familiare (single, coppie con e senza figli), età e area geografica di residenza. La moltiplicazione delle spese per i coefficienti porta alla determinazione del reddito presunto. Dopo averlo determinato, l’Agenzia delle Entrate chiama il contribuente a giustificare lo scostamento tra spese e reddito, fornendo dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
L’avviso di accertamento che l’Agenzia delle Entrate emette, contiene l’intimazione a pagare gli importi indicati, oppure il 50 per cento delle maggiori imposte accertate, a titolo provvisorio, nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria. Dopo 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste viene affidata agli agenti della riscossione, senza notifica della cartella di pagamento “riscossione coattiva”. In caso di “giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione”, questa può essere messa in atto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Infine, l’agente della riscossione è tenuto ad attivare l’espropriazione forzata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Dovranno prestare attenzione al redditometro tutte le persone fisiche, i professionisti, gli imprenditori individuali, i commercianti, gli artigiani, i dipendenti ed anche i pensionati.

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