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La Riforma riconosce finalmente la professionalità degli Amministratori

Finalmente si è fatta chiarezza sulla giungla di chi specula sulla necessità di lavoro, con corsettini di basso livello e basso costo!

La riforma del condominio, approvata il 20 novembre 2012, chiarisce, all’art. 25, lettera g) che possono svolgere l’attività di Amministratore di Condominio, esclusivamente le persone “che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Questa norma va correlata con quanto disposto, in precedenza, dal Decreto Legislativo 206/07, volto ad individuare quali, fra le associazioni di professioni non regolamentate, sono in possesso dei requisiti per essere iscritte nel “registro” tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Fra i requisiti richiesti per l’annotazione nel registro, infatti, vi sono appunto, all’art. 26,
lett. b) “… la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte…”;
lett. d) “un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni”
lett. e) “la “previsione dell’obbligo della formazione permanente”.

Con l’entrata in vigore della nuova legge, il problema non è più, solo, quello di frequentare un corso, ma anche quello degli aggiornamenti periodici.
La normativa appena approvata non dice nulla a riguardo, pertanto l’unico riferimento normativo possibile è il D.Lgs. 206/07, con la conseguente selezione operata dal Ministero della Giustizia.
Il Ministero, infatti, con “Decreto 2 luglio 2010”, ha provveduto alla “Istituzione dell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all’art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206” di cui fanno parte unicamente tre associazioni degli Amministratori di Condominio.
Fra di esse, la prima in elenco (non in ordine alfabetico!) è l’associazione UNAI, Unione Nazionale Amministratori d’Immobili), annotata in tale registro con Decreto 4 ottobre 2010 del Ministro della Giustizia in carica (Angelino Alfano).

Quanto sopra affermato è la deduzione logica della seguente considerazione giuridica.
L’art. 12 delle Preleggi (Codice civile – Libro IV – Capo II – Dell’applicazione della legge in generale) sancisce che quando una questione non può essere risolta facendo riferimento ad una “precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.”
Rileviamo:
a) che l’ordinamento dello Stato, all’art. 2229 c.c. e seg. sancisce quali sono le regole per l’esercizio delle attività intellettuali professionali;
b) che per l’esercizio delle attività professionali già regolamentate con l’istituzione di Albi e Collegi professionali la vigilanza sull’attività svolta è affidata, dall’ordinamento vigente, al Ministero della Giustizia;
c) che per l’attività di amministratore di condominio non è stato ancora istituito un albo, per mancanza di accordo fra le forze politiche, ma che la nuova norma prevede “formazione specifica” e formazione “in itinere” esattamente come per Albi e Collegi,
d) che l’unica previsione analoga è quella dell’art. 26 del D.Lgs. 206/06 e che affida, anche in questo caso, al Ministero della Giustizia la verifica e la vigilanza sulle associazioni (per l’adempimento di compiti analoghi a quelli di Albi e Collegi), in analogia a quanto già fa per le professioni regolamentate;
e) che risulta applicabile l’art. 12 delle preleggi, in assenza di specifica previsione normativa.

Da quanto sopra consegue che, ai sensi del disposto dell’art. 25 del Ddl. C4041 convertito in legge il 20/11/2012 e dell’art. 26 del D.Lgs. 206/07 e dell’art. 12 delle Preleggi, gli unici organismi abilitati alla formazione, sia quella iniziale, sia quella in itinere, sono annotati nel registro attivato presso il Ministero della Giustizia e, quindi in primo luogo da UNAI.

F.to
Rosario Calabrese (Presidente UNAI)

Rosario Calabrese
Presidente Nazionale UNAI*

* L’Unione Nazionale Amministratori d’Immobili, si è costituita in Roma il 19 febbraio 1968 con il marchio URAI (Unione Romana Amministratori Immobiliari) ed ha adottato il marchio UNAI con atto notarile del 23 dicembre 1993, a seguito di evoluzione a livello nazionale.
L’UNAI è una associazione professionale di categoria con connotazione sindacale, che si prefigge di tutelare gli interessi professionali e di categoria degli amministratori di beni stabili in condominio e di beni immobili in mono e multiproprietà.
Il Sindacato è organizzato in forma di federazione ed è apartitico e indipendente da organizzazioni della proprietà e dell’inquilinato, autonomo rispetto ad ogni e qualsiasi associazione di categoria.
L’UNAI è associazione sindacale di categoria in attesa del riconoscimento giuridico da effettuarsi in applicazione della Direttiva CEE 92/51; intanto è entrata a fare parte del CNEL, (Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro, organo costituzionale dello Stato Italiano), quale membro della Consulta delle Associazioni delle Professioni non Regolamentate e, nel febbraio 1998, il suo Presidente è stato chiamato a far parte del Comitato di Presidenza della Consulta stessa.
Il 19 aprile 2001, dopo oltre un anno di trattative serrate, cui l’UNAI era stata invitata dai Sindacati CGIL CISL UIL, stante la sua condizione di unico sindacato accreditato in rappresentanza della categoria, ha sottoscritto il CCNL per i dipendenti da Amministratori di Condominio; tale CCNL è stato rinnovato in data 12 maggio 2011 con validità fino al 31 dicembre 2016.
UNAI inoltre ha sottoscritto in data 23 gennaio 2002, con le rappresentanze sindacali di UNPI Un impresa e Confimea l’unico “Accordo Quadro” per la regolamentazione dei rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, con o senza P. IVA ed ogni altra forma di lavoro, non riconducibile al lavoro dipendente, nella “Gestione di Immobili”; tale Accordo Quadro è stato rinnovato in data 21 gennaio 2009 con validità fino al 31 gennaio 2013.
Inoltre l’UNAI è la prima fra le associazioni italiane degli Amministratori di Condominio, annotata con Decreto 4 ottobre 2010, notifica m_dg.DAG. 21/10/2010.0135543. U, nel registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai fini della Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, delle associazioni di professioni non regolamentate, rappresentative sul territorio nazionale.

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