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Transfer pricing in Cina: la documentazione contestuale

Il transfer price (o prezzo infragruppo) è il prezzo al quale un bene viene scambiato fra due imprese che appartengono allo stesso gruppo aziendale, ad esempio due consociate della stessa casa madre. Tale prezzo non segue le regole di un’economia di mercato, ovvero non deriva dall’incontro fra domanda e offerta. A seconda di come la casa madre decida di ridistribuire utili e perdite fra le proprie consociate, il transfer price è solitamente maggiore o minore del prezzo di mercato.

Le norme contabili cercano di limitare la discrezionalità delle imprese nello stabilire i prezzi infragruppo, per impedir loro di manipolarli artificialmente al solo fine di ottenere benefici fiscali derivanti da deduzioni fiscali o minore imponibile, e quindi minori tasse. Questo principio è conosciuto come Arm’s Lenght ed è stato adottato dalla maggior parte delle economie del mondo.

Transfer pricing e rispetto dell’Arm’s Lenght sono temi d’attualità in Cina. Con l’entrata in vigore, all’inizio del 2009, della dettagliata regolamentazione sul transfer pricing, l’autorità tributaria cinese, ovvero la SAT, ha lanciato un chiaro segnale circa l’intenzione di proteggere la fonte delle proprie entrate e di difendere in modo attivo il principio di Arm’s Lenght nei prezzi delle transazioni infragruppo, ad esempio quelle tra quartier generale estero e Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) in Cina.

Queste regolamentazioni introducono l’obbligo imprescindibile per il contribuente di preparare, presentare e conservare la documentazione sul transfer pricing a supporto del principio di Arm’s Lenght, ovvero del realizzo di transazioni infragruppo alle medesime condizioni stabilite in transazioni comparabili in circostanze comparabili, tra soggetti tra loro indipendenti.

Nonostante tale obbligo si applichi al raggiungimento della soglia dei 200 milioni di RMB, è sempre più evidente che la documentazione richiesta va aumentando e che i soggetti in perdita in Cina sono obbligati a fornire detta documentazione, indipendentemente dalla loro grandezza o dallo scopo delle transazioni con le loro parti correlate o controllate. L’ampio utilizzo che l’autorità fiscale cinese fa dei formulari di raccolta dati sulle transazioni infragruppo, in fase di dichiarazione dei redditi annuale, supporta l’importanza della preparazione corretta di tale reportistica.

Il ricorso a società di consulenza specializzate negli investimenti Diretti in Asia è spesso un utile strumento per districarsi attraverso le normativa fiscale e tributaria cinese.

Nel 2010, il Transfer Pricing Week Magazine ha classificato la Cina al terzo posto per “l’aggressività” del proprio ente tributario, facendola avanzare di cinque posti dal 2007, dietro soltanto a Giappone e India. Tutto ciò sta a significare che nessuna società estera che opera in territorio cinese può sottovalutare le disposizioni sul transfer pricing. Le aree in cui va crescendo la sorveglianza comprendono la stima dei beni intangibili, l’utilizzo di appropriate analisi di funzione e dei contratti di produzione, nonché l’utilizzo di dipartimenti di R&D.

Per maggiori informazioni circa le norme tributarie cinesi, visita la Rassegna Stampa di china-briefing.com/it

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