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Multa blocco traffico a Milano – nulle le multe

Multa blocco traffico a Milano. Come sempre arrivano la pioggia e la neve a risolvere i problemi di inquinamento, a molti restano, però, le multe da pagare. Non sarà sfuggita a molti la notizia di stampa secondo cui si ipotizzava l’ illegittimità delle multe comminate in base all’ordinanza di blocco traffico n. 87/15. In particolare ciò che è sotto esame è l’applicazione della sanzione – per l’inosservanza del provvedimento – ai sensi dell’art. 7, comma 13 bis, del CdS, che prevede una multa da 164 a 663 euro, anziché l’applicazione del comma 13, stesso articolo, il quale prevede una sanzione minore da 84 a 338 euro. Differenza evidentemente rilevante, sopratutto agli occhi dell’automobilista, visto l’importo multa blocco traffico. Detto ciò, da dove nasce questo dubbio sulla correttezza dell’ordinanza di blocco traffico Milano? La polemica prende le mosse dal confronto con l’ordinanza del comune di Bergamo, il quale per combattere la concentrazione di smog ha previsto l’istituzione delle targhe alterne prevedendo l’applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione (multa) prevista ai sensi dal comma 13 (quella minore). Di seguito le norme in discussione L’art. 7, comma 1 lett. b) CdS dispone: “1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali”. Mentre il comma 13, art.7, dice: “chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338”. Infine, il comma 13 bis, art.7, afferma: “chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 663 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”. Premesso ciò appare evidente come la scelta di applicare un regime piuttosto che un altro – seppur in regime di autonomia amministrativa dell’ente – non può certamente sfociare nell’illogicità, errore o addirittura nell’arbitrarietà. Si ricorda che l’ordinanza in esame, come ogni provvedimento amministrativo, deve essere improntata al buon andamento e trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione. Tradotto si potrebbe dire con rispetto della normativa e dei diritti di tutti cittadini effettuando un bilanciamento di tutti gli interessi in gioco. Il provvedimento del comune di Milano in seguito ad analisi appare tuttavia errato se non illogico. In particolare, rispetto a quanto fatto dal Comune di Milano, il comma 13 sembra quello corretto da utilizzare nel caso in esame, ovvero nell’ipotesi di blocco repentino del traffico per motivi contingenti – come fatto dal Comune di Bergamo – anziché il comma 13 bis finalizzato ,invece, al sanzionamento dei soggetti che non rispettino le previsioni di limitazione al traffico aventi carattere strutturale e programmato a lungo termine. Ciò deriva a parere di chi scrive non solo dalla previsione letterale delle norme, ma anche da una lettura integrale e sistematica dell’ordinanza. Dal punto di vista letterale il comma 13 pone riferimento esclusivo al blocco o alla sospensione della circolazione, mentre, il comma 13 bis, sanziona chiunque si viola le limitazioni previste dal comma 1,art.7,lett b) ma con veicoli da definirsi inquinanti secondo la relativa classificazione d’appartenenza (per intenderci: euro 1,2,3,4, etc..). Detto in altre parole il comma 13 bis – applicato nel caso in esame – fa riferimento alla sanzione relativa al divieto di circolare con una categoria d’auto cui è interdetta la circolazione in base alla sua classe inquinante (ad esempio con auto euro 2 nel centro storico), non in assoluto, poiché per quel tipo di divieto è sanzionato dal comma 13. Tale impostazione è confortata, oltretutto, dal riferimento operato dalla stesa ordinanza comunale la quale a sua volta fa riferimento alla legge regione Lombardia n.24 del 11 dicembre 2006 in materia di “prevenzione e riduzione delle misure inquinanti” che si riferisce alle fattispecie inerenti la programmazione e riduzione dell’inquinamento, non ai provvedimenti urgenti e/o contingenti. Anche la diversa entità della cornice edittale prevista tra i due commi corrobora oltremodo tale impostazione. Il comma 13, che sanziona la violazione del blocco o sospensione del traffico veicolare, è minore poiché applicata in maniera contingente ed emergenziale e,quindi, con un alta probabilità che non tutti i potenziali utenti della strada vengano raggiunti in tempo dall’informazione sull’applicazione del divieto (nell’ordinanza in discussione non viene neanche dato conto delle modalità di pubblicità, cfr. Cass. 15769/09), in tal caso quindi si contempererà l’esigenza di disporre con urgenza il blocco traffico alla concreta possibilità che l’automobilista non ne venga a conoscenza per tempo. Diversamente il comma 13 bis sanziona, invece, addirittura con la previsione della sospensione della patente in caso di reiterazione, chi viola la restrizione alla circolazione applicata in maniera programmata e sicuramente non repentina in quanto frutto dell’attività programma dell’amministrazione. In tal ultimo caso ,invece, appare meno presente se non assente il rischio che l’automobilista non venga a conoscenza del provvedimento in quanto frutto di attività programmata nei lunghi termini da parte della pubblica amministrazione. Alla luce di quanto detto chi scrive ritiene come il provvedimento emesso dal comune di Milano, sia errato nonché illogico, ovvero non si capisca realmente quale sia il comportamento sanzionato, la circolazione al blocco traffico totale o la circolazione con auto avente classe d’inquinamento non autorizzata. Per tale motivo proponendo ricorso il giudice dovrebbe disapplicare tale ordinanza con conseguente annullamento delle multe comminate. Come sempre se hai trovato interessante questo articolo metti like oppure condividilo sui social. Grazie!
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