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Parrucchiere Firenze Stefano Pavi

Articolo di Stefano Pavi Parrucchiere Firenze

Il Parrucchiere, è un mestiere dove chi lo pratica deve essere specializzato nel taglio e l’acconciatura dei capelli.
Già a partire dal lavaggio dei capelli il parrucchiere affronta l’operazione in modo professionale forse non tutti sanno che per lavare i nostri capelli i parrucchieri usano acqua declorizzata un semplice e naturale accorgimento per lasciare il capello diverso da un normale lavaggio fatto a casa, inoltre compito del parrucchiere è effettuare lavorazioni particolari come la colorazione con tinture varie, il brushing, la strumentazione più professionale e che necessita di una preparazione adeguata nell’utilizzo è rappresentata da apparecchi elettrici per stirare i capelli o fare una permanente. Il buon parrucchiere deve saper essere una buona fonta di informazioni per il cliente in quello che riguarda la bellezza e la cura estetica dei capelli oltre al preservamento della loro buona salute intesa nello sconsigliare prodotti e abitudini che possano danneggiare il capello stesso, ciò che non è tenuto sicuramente a dare sono suggerimenti su problemi di caduta e calvizie campo che necessita una preparazione completamente diverse e nel quale nemmeno il più illuminare dei professionisti può purtroppo ancora oggi dare soluzioni sicure e definitive. Nella bottega del parrucchiere, quando è attrezzato come salone di bellezza, possono essere presenti lavoranti addetti alle cure estetiche.
In passato il parrucchiere era addetto al confezionamento di parrucche per coloro che volessero ricoprire la propria calvizie o usare capelli già acconciati in sostituzione dei propri.

LE REGOLE DEL PARRUCCHIERE

ART. 1 OGGETTO

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività si intende per:
a) PARRUCCHIERE, l’attività esercitata indifferentemente su uomo e/o donna, relativa al taglio dei capelli, all’acconciatura degli stessi, all’applicazione di parrucche, al taglio della barba, a manicure e pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell’aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell’attività di estetista. Tale termine equivale a quelli di “acconciatore maschile e femminile”, “acconciatore unisex ”, “acconciatore maschile”, “acconciatore femminile ”, “parrucchiere per signora”, “parrucchiere per uomo”, “pettinatrice” e dizioni similari.
I parrucchieri, nell’esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall’articolo 9 – 2° comma – della legge 4.1.1990 n. 1;

ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale l’attività di parrucchiere, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile dell’ufficio comunale competente, previo parere della commissione comunale prevista dal successivo articolo 5.
Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, cerimonie e persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese comunque autorizzate ad operare in sede fissa.

 

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