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Poltrone IVA al 4 per cento

Questo è un altro dei tanti articoli sulle poltrone per anziani e sulla loro deducibilità fiscale piuttosto che sull’applicazione dell’Iva agevolata al 4%?
No. O meglio ho scritto di tanti articoli sui disabili e sull’IVA al 4% e su come fosse possibile solamente per alcuni modelli di poltrone relax e non su tutti e come, nello specifico potesse applicarsi solamente su quelle poltrone che sono dotate di alzapersona.
Tuttavia non ho mai affrontato nello specifico quali sono le condizioni in genere affinché posso acquistarsi, nel seno chi può acquistare una poltrona per anziani.
In merito a questo punto devo purtroppo evidenziare la solita lentezza e farraginosità nel sistema italiano in cui si rileva come sempre una mancanza di chiarezza e soprattutto una totale assenza di omogeneità.
In linea teorica, e come sancito dall’articolo 4 della legge 104, hanno diritto all’esenzione di IVA al 21% e quindi all’applicazione del cosiddetto regime agevolato, tutti coloro a cui è stato riconosciuto lo stato di disabilità.
Dunque, se ci si riferisce al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) è riportato espressamente che le condizioni affinché si possa acquistare una poltrona per anziani sono le seguenti (e devono essere presenti entrambe):

  • il richiedente – la persona a cui verrà intestata la fattura – deve essere riconosciuta disabile ai sensi dall’articolo 4 della legge 104
  • la poltrona per anziani deve essere riferibile a poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; e ancora deve trattarsi di mezzi dotati di sistema propulsivo.

Ma se poi si considera quanto riportato all’interno della GUIDAALLE AGEVOLAZIONI FISCALIPER I DISABILI le cose si complicano perché vengono anche introdotti altri concetti quali invalidità civile e di guerra senza specificare l’entità (percentuale o gradi a seconda che si parli del primo o del secondo) della disabilità a cui collegare la condizione di applicabilità della stessa.
Direi che in estrema sintesi le cose stanno in questa maniera (riporto per sintesi e precisione in forma epistolare: in merito alla richiesta di applicazione di Iva al 4% nel caso di invalidi di guerra risulta necessario come da testo delle Agenzie delle Entrate (pagina 16) che vi sia la condizione di GRAVE INVALIDO DI GUERRA O EQUIPARATA, concessa in base a art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1a categoria.
Nella documentazione rilasciata deve per tanto essere riportato che al richiedente sia stata concessa pensione di guerra di categoria 1a.
Quindi in estrema sintesi significa che solo e solamente il richiedente è in possesso di pensione di guerra con specifica di appartenenza alla categoria 1a, vale a dire quella unica che definisce lo status di GRAVE INVALIDO DI GUERRA allora si hanno le condizione per richiedere applicazione del regime di iva agevolata.
Se esistono le suddette, allora si può applicare IVA al 4% per acquisto della poltrona per disabili, diversamente si può arrischiare con regime di autocertificazione cosa quest’ultima (cioè l’autocertificazione) che comunque nel caso di invalidi di guerra non è richiesta (come espressamente riportato nella normativa di riferimento suddetta).

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