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Come si usa la firma digitale

La prima, concreta, applicazione della firma digitale nella Pubblica Amministrazione sarà la progressiva scomparsa degli enormi e polverosi archivi cartacei. Sia pure gradualmente, tutti i documenti ufficiali saranno trasferiti sul supporto informatico e queste copie avranno lo stesso valore legale degli originali. Dovrebbero man mano sparire anche i timbri e i sigilli, con grande risparmio di tempo e denaro. Niente più code agli sportelli pubblici, per presentare domanda per un concorso o chiedere un certificato. Con la firma digitale ogni cittadino potrà interagire da casa, oppure presso gli sportelli telematici installati in ogni quartiere o sede istituzionale. Stesso discorso per la stipula di contratti e per il commercio elettronico, sia tra operatori economici (Business to Business), sia tra consumatori e commercianti al dettaglio (Business to Consumer). L’acquirente telematico è garantito, perché i dati personali e quelli della sua carta di credito viaggiano in forma criptata e nessuno, oltre il destinatario, è in grado di leggerli. Stessa garanzia per il venditore, poiché gli ordini di acquisto non possono essere disconosciuti dal mittente. La stessa firma digitale contiene una convalida temporale (il time stamping) che indica senza equivoci data e ora dell’ordine trasmesso. Dunque maggiore certezza e velocità delle transazioni. Acquistare online sarà più sicuro che affidare la carta di credito al cameriere in un ristorante o all’addetto di una pompa di benzina.
Il “processo telematico”
Gli organi di polizia, messi in condizione di crittografare i messaggi, avranno nuovi strumenti per combattere la criminalità che già da anni affida alle reti molte operazioni illegali (riciclaggio di denaro sporco, transazioni mobiliari). Pensiamo a un ordine di custodia cautelare emesso da una procura e trasmesso in pochi secondi agli organi di polizia giudiziaria della città che dovrà eseguirlo. Al nuovo scenario devono adeguarsi le professioni giuridiche. I notai, per esempio, sostituiranno (o integreranno) il sigillo con la firma digitale e potranno trasmettere per via telematica la copia autentica degli atti a qualsiasi ufficio, oltre che pagare imposte e tasse con moneta elettronica.
Ma la vera rivoluzione è il cosiddetto “processo telematico”, il cui primo atto legislativo è il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2001, n. 123, cioè il “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti – interlex.com”.
Per il momento, come spiegano gli avvocati veronesi Franco Zumarle e Vanessa Mantovani sul sito ilprocessotelematico.it “ciò che deve correttamente intendersi per `processo telematico’ non è altro che la possibilità data alle parti, al giudice e alla cancelleria di formare, comunicare e notificare gli atti processuali mediante documenti informatici.

Anche i notai hanno aderito a una convenzione per introdurre l’impiego della firma digitale nella presentazione per via telematica delle pratiche e degli atti da iscrivere ai registri delle imprese, anche se la legge non consente ancora di certificare le funzioni notarili e quelle dei conservatori dei registri delle imprese. Nell’attesa di una normativa specifica, è stato istituito un collegamento sicuro tra InfoCamere e il Consiglio Nazionale del Notariato, per consentire la consultazione in tempo reale dell’elenco dei notai utilizzatori di firma digitale, controllare eventuali ipotesi di sospensione, revoca o cessazione della funzione. La trasmissione delle pratiche dal notaio al registro delle imprese avviene con il sistema Telemaco di InfoCamere, che consente anche di applicare la marcatura temporale al momento dell’invio dell’atto e dunque di assolve-re virtualmente l’imposta di bollo.

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